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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.08.2011 11.2011.88

24. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·387 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

Memoria difensiva: stralcio dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2011.88

Lugano, 24 agosto 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

vista la memoria difensiva del 7 giugno 2011 presentata dalla

IS 1 (patrocinata dall'. PA 1 )  

perché fosse rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto dall'  

CO 1 (già patrocinata dall'. __________,)

                                         contro i provvedimenti cautelari (inc. CA.2011.117) disposti dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, statuendo il 31 maggio 2011 nella causa SO.2011.1641 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) promossa mediante istanza del 21 aprile 2011 dalla IS 1;

preso atto che il 4 luglio 2011 la IS 1 ha dichiarato di ritirare la memoria difensiva;

                                         considerato che, ciò premesso, l'atto va tolto dai ruoli;

                                         ritenuto che in simili circostanze si riscuotono spese giudiziarie ridotte (cfr. Hess-Blumer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 38 ad art. 270; Huber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basi­lea/Gine­vra 2010, n. 19 ad art. 270);

decreta:                   1.   Si prende atto della dichiarazione di ritiro. La memoria difensiva è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 100.– sono poste a carico della CO 1.

                                   3.   Intimazione all'.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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