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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.10.2011 11.2011.82

26. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·840 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Volltext

Incarto n. 11.2011.82

Lugano 26 ottobre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nelle cause DI.2010.290 (protezione dell'unione coniugale), CA. 2011.10 e CA. 2011.12 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanze del 15 dicembre 2010, del 29 marzo e del 12 aprile 2011 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 9 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 26 maggio 2011, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato AP 1 (1984) e AO 1 (1988) a vivere separati, ha affidato le figlie K__________ (21 marzo 2008) e A__________ (2 gennaio 2010) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, obbligando il AP 1 a versare da marzo a maggio del 2011 un contributo alimentare per moglie e figlie di complessivi fr. 1800.– mensili (assegni familiari compresi), oltre ad assumere il costo dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per tutta la famiglia;

                                         che nella decisione medesima il Pretore ha fissato i contributi ali­mentari dal 1° giugno 2011 in fr. 808.45 mensili per la moglie, in fr. 562.30 mensili per K__________ e in fr. 517.65 mensili per A__________, più una quota della tredicesima di pari importo entro il 5 gennaio di ogni anno, autorizzando AO 1 a riscuotere direttamente eventuali assegni di prima infanzia e assegni integrativi per le figlie;

                                         che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 giugno 2011 volto a ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – una riduzione del contributo alimentare per la moglie e per le figlie;

                                         che l'appello non è stato intimato all'istante per osservazioni;

e considerando             

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate, dal 1° gennaio 2011, con la procedura som­maria dell'art. 271 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione impugnabile entro 10 giorni per mezzo di appello (art. 314 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che in concreto la decisione del Pretore, spedita il 27 maggio 2011, è giunta al patrocinatore del convenuto lunedì 30 maggio 2011 (timbro postale sulla busta d'intimazione);

                                         che di conseguenza il termine di ricorso è cominciato a decorrere martedì 31 maggio 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 9 giugno 2011;

                                         che il plico contenente l'appello del 9 giugno 2011 è stato consegnato allo sportello postale di Coldrerio venerdì 10 giugno 2011 alle ore 15.14 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela tardivo, senza per altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 148 CPC), onde la manifesta inammissibilità dell'impugnazione;

                                         che le spese processuali seguirebbero soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone invece il problema di spese ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

                                         che la richiesta di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale tardivo (art. 117 lett. b CPC);

                                         che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.