Incarto n. 11.2011.77
Lugano 30 settembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2008.29 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 gennaio 2008 dalla
Comunione dei comproprietari AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 1° giugno 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 maggio 2011;
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1999 AO 2, AO 3, AO 5 e AO 4 hanno acquistato in comproprietà, un quarto ciascuno, la particella n. 580 RFD di __________. Dopo importanti lavori di ristrutturazione, nel 2002 il fondo è stato sottoposto al regime della proprietà per piani con la formazione di tre unità: la n. 23 495 (305/1000) appartenente a AO 2 e AO 3, la n. 23 496 (330/1000) appartenente a AO 5 e la n. 23 497 (365/1000) appartenente a AO 4.
Il fondo confina con la particella n. 154 appartenente a AP 1, sulla quale sorge una casa. Il tetto e la grondaia di quest'ultima sporgono per una lunghezza variabile tra i 21 e 34 cm (complessivi 3 m²) sulla proprietà contigua, appoggiandosi alla facciata dello stabile per uno sviluppo di 120 cm.
B. Il 16 gennaio 2008 la Comunione dei comproprietari AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché ordinasse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di togliere “secondo le indicazioni del perito” la sporgenza che invade la loro proprietà e di prendere le misure necessarie indicate dal perito medesimo per eliminare il deflusso dell'acqua piovana proveniente dal tetto della sua casa, chiedendo inoltre il pagamento di fr. 15 897.90 con interessi del 5% dal 31 marzo 2007 a titolo di risarcimento danni. Nella sua risposta del 29 aprile 2008 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, postulando in via riconvenzionale l'iscrizione di una servitù di “sporgenza gronda come al tipo planimetrico doc. J” sulla particella n. 154 dietro il pagamento di un'indennità di fr. 1000.–. Con replica e risposta riconvenzionale del
4 giugno 2008 l'attrice ha confermato le proprie domande, concludendo per il rigetto della riconvenzione. Nella duplica e replica riconvenzionale del 4 luglio 2008 il convenuto ha ribadito le proprie richieste. Altrettanto ha fatto l'attrice nella sua duplica riconvenzionale del 27 agosto 2008.
C. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 20 ottobre 2008 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ ha rilasciato una perizia, è terminata il 9 dicembre 2010. Al dibattimento finale dell'11 aprile 2011 le parti hanno sostanzialmente confermato le loro domande sulla scorta di un memoriale conclusivo, gli attori riducendo nondimeno a fr. 13 597.65 la pretesa di risarcimento, mentre il convenuto ha aumentato a fr. 1350.– l'indennità offerta per la concessione della servitù di sporgenza.
D. Statuendo il 5 maggio 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di eliminare la sporgenza del tetto e la relativa gronda del suo edificio che invade il fondo contiguo “secondo le indicazioni planimetriche di cui al doc. J” e di versare all'attrice fr. 13 136.35 con interessi del 5% dal 31 marzo 2007 a titolo di risarcimento danni. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1600.– sono state poste per un ottavo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2200.– per ripetibili ridotte. La riconvenzione è stata respinta e la relativa tassa di giustizia con le spese di fr. 900.– sono state addebitate a AP 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° giugno 2011 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizione e accogliendo la riconvenzione. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2011 la Comunione dei comproprietari AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni negatorie, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 17 917.65, importo che non appare inverosimile e che non è contestato dalle parti. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 6 maggio 2011. Introdotto il 1° giugno 2011, l'appello in questione è dunque ricevibile.
2. Secondo il Pretore lo sconfinamento del tetto e della grondaia dell'edificio in proprietà del convenuto, non contestato (“le parti avendo dichiarato di accettare come vincolanti le misurazioni dello studio __________”), giustifica di per sé la demolizione delle opere sporgenti (art. 641 cpv. 2 CC). Esaminando la domanda riconvenzionale volta all'attribuzione di una servitù di sporgenza sulla base dell'art. 674 cpv. 3 CC, il Pretore è giunto però alla conclusione che l'opposizione dei condomini, manifestata solo nel 2001 allorquando le opere risalivano al 1987, era tardiva. Se non che, egli ha soggiunto, il convenuto non aveva eseguito il tetto e la grondaia in buona fede, poiché sapeva di invadere il fondo vicino, né la sporgenza del tetto si imponeva per ragioni costruttive, nulla ostando per altro alla relativa rimozione. Quanto all'accordo che il convenuto invocava con il precedente proprietario della particella n. 580, ha epilogato il Pretore, esso non poteva arguirsi dal solo fatto che quest'ultimo non si fosse opposto ai lavori. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione e il rigetto della domanda riconvenzionale, con ordine al convenuto di togliere le opere sporgenti.
3. L'appellante rivendica la legittimità della postulata servitù di sporgenza, proclamando la sua buona fede. Egli ricorda che nel 1986 __________, precedente proprietario della particella n. 580, aveva preso visione di tutti i piani del progetto e li aveva espressamente approvati in modo “attivo e cosciente”, non solo passivo come reputa il Pretore. A suo parere lo sconfinamento era chiaramente desumibile dai piani e l'opera (sporgenza inclusa) è stata eseguita in consonanza ai documenti approvati. Per di più, a suo avviso non sussistono “consistenti indizi, dati univoci che logicamente e rigorosamente concatenati fra loro inducono a ravvisare una negligenza colpevole” a suo carico, sicché nulla smentisce la sua buona fede.
4. Nella fattispecie l'attrice ha promosso un'azione sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC per ottenere la rimozione di opere sporgenti sul proprio fondo, sottoposto al regime della proprietà per piani. Il convenuto da parte sua ha sollevato, in via riconvenzionale, un' azione volta a ottenere una servitù di sporgenza giusta l'art. 674 cpv. 3 CC. Nelle condizioni descritte giova domandarsi anzitutto chi fosse legittimato a rappresentare la proprietà per piani nell'azione principale. La qualità per agire (come quella per difendere) in un processo civile pertiene infatti alle condizioni sostanziali della pretesa e la sua mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda. Di conseguenza essa dev'essere verificata d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367 consid. 2.1; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando).
a) La comunione dei comproprietari non ha personalità giuridica, ma per ragioni pratiche, sicurezza del diritto ed economia di giudizio la legge le conferisce una certa capacità processuale. Essa acquista così in proprio nome i beni risultanti dalla propria amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione (art. 712l cpv. 1 CC). Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa (art. 712l cpv. 2 CC). Da parte loro i comproprietari rimangono liberi di disporre, usare, amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano oggetto del loro diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CC). L'insieme dei comproprietari non si identifica, quindi, con la comunione dei comproprietari; al contrario, l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2a con rinvii, pag. 659 consid. 4a, 662 consid. 3a; I CCA, sentenza inc. 11.2005.154 del 27 dicembre 2010, consid. 4).
b) Per quel che riguarda la legittimazione attiva, trattandosi – come in concreto – di far valere o di salvaguardare diritti reali inerenti a parti comuni, la facoltà di introdurre un'azione fondata sull'art. 641 cpv. 2 CC (rivendicazione, azione negatoria), sull'art. 679 CC (tutela da immissioni) o sull'art. 975 CC (rettifica del registro fondiario) spetta alla comunione dei comproprietari, chiamata a tutelare gli interessi comuni (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4b, II-2008 pag. 659 consid. 4b; I CCA, sentenza inc. 11.2010.7 del 5 marzo 2013, consid. 7). In concreto l'azione negatoria risulta essere stata introdotta effettivamente dalla comunione dei comproprietari, seppure nella petizione risultino elencati anche i singoli comproprietari in qualità di membri. Appurato ciò, occorre domandarsi chi andasse convenuto nell'azione riconvenzionale, giacché una riconvenzione può opporre solo la parte convenuta alla parte attrice e non ad altri soggetti giuridici, eccettuati casi particolari estranei alla fattispecie (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 224 CPC).
c) Nel caso specifico AP 1 chiede l'iscrizione di una servitù di sporgenza in favore della sua particella n. 154 sul fondo di base n. 580 RFD di __________, costituito in proprietà per piani. A prescindere dal fatto però che un'azione intesa all'ottenimento di una servitù di sporgenza va diretta non solo contro il proprietario del fondo da gravare, ma anche contro gli eventuali titolari di diritti reali limitati (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 75 ad art. 674 CC; Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 12 ad art. 674), in concreto il proprietario del fondo di base non è la comunione dei condomini, bensì i condomini stessi, i quali andavano convenuti in litisconsorzio necessario (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4c, II-2008 pag. 657 consid. 2b, pag. 660 consid. 4d, pag. 662 consid. 3f). A un'azione principale promossa dalla comunione dei comproprietari, in altri termini, il convenuto non poteva opporre in via riconvenzionale un'azione che andava diretta contro i comproprietari personalmente. Salvo intentare – come nella fattispecie – una riconvenzione contro un soggetto sfornito della legittimazione passiva, azione che andava respinta già per tale motivo. Ne discende che la sentenza del Pretore merita conferma già sotto questo profilo e che l'appello potrebbe essere respinto senza ulteriore disamina.
d) Si volesse – per ipotesi – esaminare le argomentazioni dell'appellante, l'esito del giudizio non muterebbe. Dagli atti risulta che prima della soprelevazione il tetto dell'immobile in proprietà di AP 1 aveva già una gronda sporgente, la quale tuttavia non si appoggiava alla facciata dell'abitazione sulla particella n. 580 (fascicolo richiamato dal Comune di __________, doc. I-4, fotografia n. 1). Nel settembre del 1986 AP 1 ha inoltrato al Municipio di __________ una domanda di costruzione per riattare e rialzare l'edificio. Parallelamente ha mostrato i piani all'allora proprietario della particella n. 580, __________, che il 4 novembre 1986 gli ha comunicato di non opporsi al progetto. Il Municipio di __________ ha poi rilasciato il 16 febbraio 1987 la licenza edilizia e i lavori che, iniziati il 25 maggio 1987, sono terminati il 25 gennaio 1988 con il rilascio del permesso di abitabilità (perizia B del 25 marzo 2010, pag. 3 punto 4). Dalle misurazioni compiute dallo studio d'ingegneria __________ risulta che il tetto dell'edificio invade attualmente la particella n. 580 per una lunghezza variabile tra i 21 e 34 cm, appoggiandosi alla facciata dello stabile per uno sviluppo di 120 cm (doc. J; perizia A del 25 marzo 2010, pag. 3).
L'appellante non nega di avere eseguito il rifacimento del tetto e della gronda consapevole di invadere la particella n. 580. A giustificazione di ciò invoca tuttavia il citato accordo di __________, di cui per altro non gli sarebbe necessario prevalersi se avesse agito involontariamente. Sta di fatto che le planimetrie esibite al vicino erano lungi dal dimostrare che questi potesse rendersi conto dello sconfinamento né, tanto meno, della circostanza che il nuovo tetto si sarebbe appoggiato sul suo stabile. Le antenne infisse alla sommità del vecchio tetto in vista dei lavori annunciavano, se mai, che la nuova copertura non era destinata a sporgere più della precedente (fascicolo richiamato dal Comune di __________, doc. I-4, fotografia n. 1). I piani allegati alla domanda di costruzione confermavano ciò (loc. cit., piano PM3 variante A, profili delle facciate sud-est e nord-ovest), senza indicare per altro il confine del fondo. E __________ ha approvato le risultanze planimetriche, non il successivo operato dell'appellante. Il quale, estendendo la nuova gronda nello spazio verosimilmente per proteggere la facciata e le finestre del suo stabile dalle intemperie, ha optato scientemente per uno sconfinamento e non può invocare la propria buona fede. Foss'anche vagliato nelle argomentazioni addotte, pertanto, su questo punto l'appello sarebbe votato all'insuccesso.
5. Quanto al risarcimento dei danni, il Pretore ha escluso che l'attrice, precisando come le macchie riscontrate sulla parete del suo
edificio fossero dovute al dilavamento del rame utilizzato per la grondaia del tetto vicino e non all'umidità, avesse inammissibilmente modificato l'azione. Chiarito ciò, egli ha accertato sulla base della perizia giudiziaria un nesso di causalità adeguata tra le citate macchie e le parti in rame fissate alla parete della particella n. 154 “in corrispondenza della porzione di tetto che si appoggia al muro dello stabile degli attori”, concludendo per una responsabilità del convenuto a norma dell'art. 679 CC, e ha quantificato il danno in complessivi fr. 12 675.–. Infine il primo giudice ha suddiviso a metà tra le parti i costi per le misurazioni dei confini e il ripristino dei termini (fr. 922.65) poiché “avvenuti nell'interesse di entrambe”. In definitiva il convenuto è stato obbligato così a rifondere all'attrice fr. 13 136.35 con interessi al 5% dal 31 marzo 2007.
a) L'appellante censura un'errata interpretazione sia della perizia giudiziaria sia dell'art. 674 cpv. 3 CC, sostenendo anzitutto che i costi legati al ripristino dei confini mediante riposizionamento dei “bolloni” – non avvenuto nel suo interesse – sono da addebitare interamente all'attrice. Egli ribadisce poi che il risarcimento dei danni postulato dall'attrice si fondava sull'esistenza di chiazze di umidità e di muffe sul muro dell'immobile, mentre solo con il memoriale conclusivo essa ha ancorato la pretesa alle risultanze della perizia, lamentando l'esistenza di macchie dovute al dilavamento del rame di cui è fatta la grondaia, il che configura un'inammissibile mutazione dell'azione. L'appellante contesta altresì che sia dato un nesso di causalità tra i danni denunciati dall'attrice e il tetto del suo immobile, affermando che il pregiudizio dovuto alla spinta dal vento sull'acqua meteorica o al rimbalzo di gocce dal suo tetto non gli sono imputabili, come conferma il perito. Relativamente al danno di fr. 12 675.–, egli soggiunge che il preventivo fornito dall'attrice comprende anche l'accorciamento del tetto, sottolineando che nella peggiore delle ipotesi vanno ancora dedotti da tale somma fr. 4160.– a titolo di ammortamento.
b) Per quanto riguarda l'asserita mutazione dell'azione, secondo l'art. 75 CPC ticinese un'azione non si riteneva mutata – tra l'altro – quando la parte si limitava a completare o a rettificare le sue adduzioni di fatto o di diritto (lett. a) o quando restringeva o estendeva le sue domande principali o accessorie (lett. b). In concreto è vero che inizialmente l'attrice
aveva fondato la richiesta di risarcimento sull'esistenza di chiazze di umidità e di muffe sulla parete del proprio immobile. La causa e la natura esatta di tali danni sono poi state appurate dal perito, il quale ha spiegato che le macchie erano dovute al dilavamento del rame di cui è fatta la grondaia (perizia A del 25 marzo 2010, risposta 6.1 punto 2). Non si può ritenere pertanto che l'attrice, fondando la richiesta di risarcimento su tali risultanze solo con il memoriale conclusivo, abbia mutato inammissibile l'azione nel senso dell'art. 74 CPC ticinese, tanto meno ove si pensi che l'origine del danno si ricollegava pur sempre alla sporgenza del convenuto e che la pretesa di risarcimento tendeva al ripristino dello stato anteriore della facciata dell'immobile posto sulla particella n. 580. Una volta ancora l'appello cade pertanto nel vuoto.
c) In merito al danno come tale, è assodato che il tetto della casa dell'appellante “si appoggia alla parete della costruzione sul mappale n. 580 per uno sviluppo di 120 cm” e che tale porzione di tetto è delimitata, come la parete dell'immobile contiguo, da un elemento metallico in lamiera sottile usato per evitare infiltrazioni d'acqua o di umidità (“scossalina in rame”: perizia A del 25 marzo 2010, pag. 3). Secondo il perito “i danni dell'acqua (strisce verdi) riscontrati sulla parete dell'immobile sul mappale n. 580 sono dovuti al dilavamento del verderame che si forma sugli ‘scossalini’ e altre parti in rame fissati alla parete in corrispondenza della porzione di tetto che si appoggia al muro dello stabile sul mappale 580” (perizia A del 25 marzo 2010, pag. 4 punto 2). Sulla natura e le cause del danno non soccorre pertanto dilungarsi.
d) È possibile che gli elementi in rame sulla particella n. 580 siano stati apposti durante i lavori di sistemazione e di soprelevazione dello stabile sulla particella stessa (perizia A del
25 marzo 2010, pag. 6 in alto). Resta il fatto che il danno è dovuto all'illecito appoggio del tetto del convenuto sull'immobile dell'attrice. Certo, ove tale appoggio fosse stato delimitato con elementi di acciaio inossidabile anziché di rame non vi sarebbero state le colate verdi. Ma se il convenuto non avesse appoggiato il suo tetto sull'edificio vicino neppure si sarebbe reso necessario simile accorgimento da lattoniere. Allorché la sporgenza sarà stata eliminata, inoltre, l'attrice dovrà sistemare la facciata dell'immobile posto sulla particella n. 580, ovvero – come ha indicato il perito – procedere al “rifacimento a regola d'arte del rappezzo nel punto dell'attuale contatto tetto-muro dei due edifici, dopo eliminazione del tetto e della gronda sporgenti”. Ciò comprende l'idropulizia dell'intera parete, l'applicazione di un fondo isolante minerale e il tinteggio a due riprese di tutta la facciata (perizia A del 25 marzo 2010, pag. 4 in fine). Perché il costo di tale intervento, di complessivi fr. 12 675.–, dovrebbe rimanere a carico dell'attrice l'appellante non spiega. Mal si comprende dunque perché la sentenza del Pretore andrebbe riformata.
e) L'appellante chiede di considerare un “risparmio/arricchimento” della controparte, fissato dal perito in fr. 4160.–, per il fatto che in seguito ai lavori appena citati l'attrice potrebbe posticipare di alcuni anni la manutenzione ordinaria della parete. Ora, secondo l'esperto (perizia A del 25 marzo 2010, pag. 6 punto 3.1):
Il ciclo di manutenzione normale per pareti esterne protette da gronde è di circa 25 anni e prevede una idropulizia, un'applicazione di fondo e un ritinteggio con due applicazioni. Si può pertanto ipotizzare che se gli interventi sulla parete del fabbricato sulla particella n. 580 vengono eseguiti nel 2010/2011, l'intervento di manutenzione periodica potrebbe essere spostato di 10 anni rispetto al ciclo di manutenzione normale riferito alla fine dei lavori di costruzione, ciò che rappresenterebbe per i proprietari interessati un risparmio possibile del 40% sui lavori di manutenzione ordinari quantificabili, in base ai prezzi offerti dalla ditta __________ nel 2007 per la parete in oggetto, in fr. 10 350.–. Il possibile risparmio ammonta quindi a fr. 4160.–.
Il problema è che il calcolo del perito è prettamente empirico. Di regola la periodica manutenzione ordinaria di uno stabile non si esegue infatti – già per economia di scala – a pareti singole, ma nel complesso dell'edificio sull'insieme delle superfici esterne. Il fatto che l'attrice potrebbe dilazionare di dieci anni la manutenzione di una singola parete in occasione della prossima scadenza di manutenzione ordinaria ancora non significa, pertanto, che essa abbia modo di conseguire il risparmio teorico stimato dal perito. Tutt'al più si sarebbe dovuto domandare al perito quanto risparmierà l'attrice, al momento di eseguire l'ordinaria manutenzione esterna dello stabile, per il fatto di ritrovarsi una singola parete dell'edificio in condizioni migliori delle altre, ma al riguardo manca ogni parametro di valutazione.
6. Per quel che riguarda, infine, i costi della misurazione dei confini e il ripristino dei termini fatturati dallo studio __________ in fr. 922.65 (doc. K), posti dal Pretore a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, è vero che l'incarico è stato conferito da AO 2. Per chiedere l'eliminazione della sporgenza, tuttavia, l'attrice doveva dimostrare lo sconfinamento del tetto e della gronda del vicino. Ha dovuto far allestire quindi dal geometra assuntore del Comune di __________ il “rilievo dei fabbricati e ricostruzione punti di confine”, prodotto poi in causa (doc. J) e per finire riconosciuto anche da AP 1 (lettera del 20 ottobre 2008 dell'avv. PA 1 e ordinanza del 3 dicembre 2008, nel fascicolo “diversi”). Il convenuto risultando soccombente, non è dato a divedere quindi perché la decisione del Pretore sarebbe criticabile. Che la nota d'onorario del geometra sia stata inviata a AO 4 riguarda solo la comunione dei comproprietari internamente. Destituito di fondamento anche a quest'ultimo proposito, l'appello vede così la sua sorte segnata.
7. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha formulato osservazioni per il tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
8. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).