Incarto n. 11.2011.71
Lugano 31 gennaio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2009.42 (accertamento del pegno) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 28 gennaio 2009 da
AP 1, (rappresentata dal servizio giuridico, , e patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) e AO 2 (patrocinata dall'avv. PA 3);
giudicando sull'appello del 25 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1944) e la madre AO 2 (1918) sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 3403 RFD di __________ (894 m²), su cui sorge uno stabile commerciale e abitativo. Il 30 giugno 2005 l'Ufficio dei registri
del Distretto di Riviera, dando seguito a un'istanza presentata il 17 giugno 2005 dai comproprietari, ha rilasciato una cartella ipotecaria al portatore di fr. 1 000 000.– gravante la particella in quarto grado dopo precedenze di complessivi fr. 900 000.–.
L'istanza prevedeva che il titolo fosse consegnato a AP 1 quale “rappresentante legale”. Il 20 novembre 2005 AO 1 ha stipulato con AP 1 un “contratto di credito privato” per fr. 1 800 000.– allo “scopo [di] riordino e riduzione del credito esistente”, pattuendo inoltre varie garanzie, fra cui “diritti di pegno immobiliare” per fr. 1 000 000.– su uno stabile commerciale a __________. Lo stesso giorno egli ha sottoscritto anche una convenzione denominata “atto di cessione in garanzia” avente per oggetto la cessione in proprietà all'istituto bancario della citata cartella ipotecaria al portatore e una “cessione in pegno ulteriore delle vostre garanzie” che autorizzava la banca a trasferire a terzi i diritti derivanti da operazioni di credito. I tre documenti sono stati firmati anche da AO 2 in qualità di “proprietario fondiario”.
B. Il 21 settembre 2006 AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta del mutuo per il 31 ottobre 2006 in ragione di sorpassi del limite di credito, dandone comunicazione a AO 2, e il 10 gennaio 2007 ha fatto intimare a entrambi un precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare per fr. 1 925 784.10 e fr. 10 789.05 con interessi e spese. AO 2 è stata escussa in qualità di terzo proprietario dell'immobile. La banca ha indicato fra i beni da realizzare la particella n. 3403 (con altri due fondi intestati a AO 1) e fra i titoli esecutivi il noto contratto di credito privato e atti di cessione in garanzia insieme con la cartella ipotecaria. I debitori hanno fatto opposizione.
C. Il 23 gennaio 2007 AP 1 ha chiesto il rigetto provvisorio delle opposizioni al Pretore del Distretto di Riviera. Al contraddittorio AO 2 ha contestato di avere validamente costituito in pegno la particella n. 3403, sostenendo di soffrire da anni di una grave affezione della vista che le aveva impedito di leggere quanto aveva firmato. Statuendo con sentenza del 16 aprile 2007, il Segretario assessore ha accolto, in luogo e vece del Pretore, l'istanza nei confronti di AO 1, che non si era costituito in giudizio, e ha rigettato la sua opposizione. Con sentenza del giorno stesso egli ha rigettato anche l'opposizione di AO 2, non ritenendo sufficientemente verosimile né la menomazione visiva né il fatto che costei avesse sottoscritto i documenti senza conoscerne il contenuto. Contro tale sentenza AO 2 è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, che il 3 dicembre 2007 ha accolto il ricorso e riformato la sentenza del Pretore, confermando la sua opposizione al precetto esecutivo (inc. 14.2007.36).
D. AP 1 ha convenuto il 28 gennaio 2009 AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertata la “validità della costituzione in pegno della cartella ipotecaria” litigiosa e la “validità della messa a pegno della stessa in [suo] favore”. Nella sua risposta del 2 marzo 2009 AO 2 ha proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. AO 1 ha proposto a sua volta, il 6 aprile 2009, di respingere la petizione. AP 1 ha replicato il 18 maggio 2009, chiedendo di accertare non solo la valida costituzione in pegno della cartella ipotecaria, ma anche la validità della sua emissione. Con duplica del 25 maggio 2005 AO 1 ha confermato la sua posizione. AO 2 ha duplicato il 15 giugno 2009, ribadendo la sua risposta.
E. L'udienza preliminare si è tenuta il 7 ottobre 2009 e l'istruttoria, avviata quello stesso giorno, si è conclusa il 22 aprile 2010. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro domande. Statuendo con sentenza del 12 aprile 2011, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia con le spese, di complessivi fr. 15 300.–, a carico dell'attrice, tenuta a rifondere a ogni convenuto fr. 20 000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 maggio 2011 per ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di accogliere la sua petizione, accertando la valida emissione e la valida messa a pegno della menzionata cartella ipotecaria litigiosa. Nella sua risposta del 20 giugno 2011 AO 2 propone di respingere l'appello. AO 1 ha comunicato l'11 luglio 2011 di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori – come in concreto – dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione con appello (art. 311 cpv. 1 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri che il Pretore ha accertato il valore in “fr. 500 000.– x 2” (sentenza impugnata, pag. 18), valore nominale della cartella ipotecaria in questione. Per quanto riguarda la tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 13 aprile 2011, di modo che il termine è cominciato a decorrere il 14 aprile 2011, è rimasto sospeso dal 17 aprile al 1° maggio successivo (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 28 maggio 2011 (art. 142 cpv. 3 CPC), salvo protrarsi al lunedì successivo. Introdotto il 25 maggio 2011, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il Pretore ha giudicato ammissibile l'azione di accertamento, in concreto, rilevando come questa tendesse al riconoscimento di un diritto di pegno giusta l'art. 153a cpv. 1 LEF, mentre le precedenti decisioni emesse nell'ambito della procedura esecutiva non dispiegavano forza di giudicato. Constatata inoltre l'esistenza di un litisconsorzio necessario fra i due convenuti già per il fatto che la cartella ipotecaria grava l'intera comproprietà, egli ha accertato anche la propria competenza per territorio nei confronti di AO 2, data per attrazione al foro di AO 1. Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto che AO 2 avesse dimostrato la propria cecità al momento in cui
aveva sottoscritto i documenti litigiosi, ma che la firma da lei apposta sull'istanza per l'emissione della cartella ipotecaria era stata validamente autenticata in conformità all'art. 14 cpv. 3 CO. Se non che – egli ha proseguito – l'emissione della cartella ipotecaria risultava inficiata da errore essenziale, vizio che AO 2 aveva tempestivamente notificato all'attrice. Quanto agli altri documenti bancari, e in particolare all'atto di cessione in garanzia, il Pretore ha considerato che essi non vincolano la convenuta perché su quegli atti la firma non è stata autenticata e l'attrice non risultava conoscerne il contenuto, come richiede invece l'art. 14 cpv. 3 CO. E in mancanza di un valido titolo d'acquisto la banca non può neppure – ha concluso il Pretore – invocare la propria buona fede nel registro fondiario.
3. L'appellante contesta che l'emissione della cartella ipotecaria sia affetta da errore. Ricorda anzitutto che AO 2 si era interessata dello scioglimento della comunione ereditaria sorta alla morte del marito, prefiggendosi di conservare una quota di comproprietà dell'immobile a __________ per favorire la figlia __________, e che nel procedimento penale a carico di AO 1 non sono emersi indizi da cui desumere che il figlio avesse ingannato la madre al momento di farle firmare la nota documentazione. Inoltre dalle deposizioni dei medici curanti risulta che la convenuta, pur con problemi alla vista, è lucida e capace di discernimento. Non può sostenere pertanto – continua l'appellante – di avere sottoscritto documentazione a due riprese senza esigerne la lettura né chiedere ragguagli al figlio, alla banca o al proprio legale, pur sapendo che i moduli servivano per l'accensione di un mutuo. Tanto meno senza pretendere di avere sollecitato spiegazioni dal notaio che l'aveva interpellata per autenticarne la firma. E a minor ragione ancora ove si pensi che essa, conscia dei suoi problemi alla vista e dei complicati rapporti fra coeredi, era persona cognita di questioni bancarie. Per di più – epiloga l'appellante – chi omette di verificare quanto firma non può valersi poi di un errore essenziale. I documenti controversi sono quindi validi, né un errore essenziale può essere invocato in urto con la buona fede da chi aveva modo di informarsi circa il contenuto degli atti che sottoscriveva.
4. La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento (art. 14 cpv. 3 CO). Scopo della norma è di proteggere la persona che, affetta da un disturbo alla vista, non sia in grado di verificare direttamente se il testo da sottoscrivere corrisponda alla propria volontà, evitando che il contenuto le venga spiegato in modo inesatto o che il documento da firmare sia sostituito da un altro (Schönenberger/Jäggi in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 22 ad art. 14 CO; Schmidlin in: Berner Kommentar, Berna 1986, n. 15 ad art. 14 CO). Qualora la firma non sia autenticata, incombe a chi sostiene la validità della medesima dimostrare che al momento della sottoscrizione la persona cieca conosceva il tenore del documento (Schönenberger/Jäggi, op. cit., n. 24 ad art. 14 CO; Schmidlin, op. cit., n. 20 ad art. 14 CO). Se invece la firma è autenticata, tocca al non vedente dimostrare ch'egli non conosceva il contenuto del documento (Schönenberger/Jäggi, op. cit., loc. cit.), l'onere di provare l'esistenza di un errore spettando a chi ne prevale (art. 8 CC).
5. Nella fattispecie la cecità della convenuta non è più in discussione, così com'è pacifico che la firma da lei apposta il 17 giugno 2005 sull'istanza di emissione della cartella ipotecaria sia autenticata, per quanto AO 2 obietti che il notaio __________ ha proceduto dietro semplice conferma telefonica, con quel pubblico ufficiale non avendo essa mai parlato (osservazioni, pag. 10 e 13 verso l'alto). Non è controverso invece che le firme dell'interessata sui tre documenti sottoscritti il 20 novembre 2005 (e in particolare l'atto di cessione in garanzia della cartella ipotecaria) siano sprovviste di autentica. Nelle circostanze descritte giova verificare dapprima la validità di queste ultime sottoscrizioni. Non fossero esse vincolanti per la convenuta, in effetti, l'attrice non avrebbe più alcun interesse degno di protezione a far accertare la corretta emissione del titolo (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), l'appellante non contestando che la clausola di consegna della cartella ipotecaria alla banca prevista nell'istanza di emissione della cartella ipotecaria fosse “esclusivamente funzionale al fatto che le parti stipulassero successivamente l'atto di cessione in garanzia” (sentenza impugnata, pag. 18). Non fosse valida la cessione fiduciaria, in altri termini, non avrebbe senso interrogarsi sulla valida costituzione del pegno. Nemmeno l'attrice pretende più invero, davanti a questa Camera, che la mera consegna della cartella ipotecaria da parte dell'Ufficio dei registri sia sufficiente per costituire un diritto di pegno manuale sulla cartavalore in assenza di un valido titolo d'acquisto.
6. Come si è visto (consid. 4), nel caso specifico incombeva dunque all'attrice dimostrare che al momento di firmare la convenzione AO 2 fosse consapevole di sottoscrivere una cessione in garanzia della cartella ipotecaria. Il Pretore ha scartato l'ipotesi, anche perché la banca non era mai entrata in relazione con la convenuta prima di disdire il contratto di credito e perché la convenuta aveva firmato l'atto di garanzia a casa sua, alla sola presenza del figlio. Che essa non conoscesse il contenuto del documento – ha soggiunto il Pretore – si evinceva inoltre dall'interrogatorio della convenuta medesima, la quale ha dichiarato di avere siglato i documenti bancari fidandosi del figlio, come pure dalla testimonianza dell'avv. __________ (sentenza impugnata, pag. 16).
a) Nell'appello l'attrice ripete che quando ha firmato tutta la documentazione a lei sottoposta – compreso l'atto di cessione in garanzia – la convenuta non poteva ignorare quanto faceva. AO 2 ha sottoscritto quelle carte a due riprese senza pretenderne la lettura e senza chiedere ragguagli ai figli, alla banca, al proprio legale né al notaio, quantunque sapesse di siglare documentazione bancaria che “avrebbe permesso al figlio di ottenere un finanziamento da __________” e fosse “consapevole che la contrattualistica riguardava la concessione di un mutuo e l'immobile di __________”. L'appellante sottolinea che, nonostante l'età e il suo handicap, la convenuta è sempre stata lucida e capace di discernimento, non era inesperta in questioni bancarie e di ipoteche, si era interessata direttamente della divisione ereditaria, era consapevole dei complessi rapporti fra eredi e si era adoperata per salvaguardare una quota dell'immobile in favore della figlia. La convenuta obietta da parte sua, nelle osservazioni all'appello, che già ai tempi essa dipendeva dai figli, che al momento di firmare essa non aveva avuto dubbi sul contenuto dei documenti e che la messa a pegno dell'immobile era in contrasto con il suo intento di salvaguardare una quota del fondo per la figlia.
b) Durante il proprio interrogatorio formale la convenuta non ha menzionato esplicitamente né AP 1 né il fondo di __________, limitandosi a dichiarare che il figlio l'aveva invitata a firmare le carte per un “cambiamento d'intestazione da __________ a __________”, senza precisare di quale cambiamento d'intestazione si trattasse. In lettere del 29 gennaio e 9 febbraio 2007 il suo patrocinatore ha allegato invero che la firma aveva “per solo scopo di consentire a AO 1 di ottenere un prestito per sé” (doc. 8), ossia mirava “alla concessione di un mutuo ipotecario a favore del solo figlio” (doc. 10), ma ha precisato altresì che la cliente “mai aveva avuto la volontà di gravare di garanzia anche la propria quota parte” del fondo (doc. 8). Ciò non basta per desumere che AO 2 fosse consapevole che i documenti a lei sottoposti dal figlio riguardassero l'immobile di __________, né tanto meno che fossero destinati a costituire un pegno sulla sua quota di comproprietà.
c) Dall'istruttoria non si desume, per altro, che terzi fossero presenti a casa della convenuta quando essa ha firmato i documenti. L'appellante non contesta la sentenza impugnata (pag. 16) laddove il Pretore considera non provato che la figlia __________ abbia assistito alla firma o conoscesse il tenore degli atti. Il legale dell'interessata, poi, consta avere appreso della situazione solo dopo avere visto la disdetta del mutuo (deposizione dell'avvocato PA 3 del 15 marzo 2010, verbali pag. 3 a metà), mentre il notaio che ha autenticato la firma sull'istanza di emissione della cartella ipotecaria ha proceduto dopo una semplice verifica telefonica. L'appellante medesima riconosce, oltre a ciò, che i suoi funzionari non hanno mai incontrato la convenuta e non sono mai entrati in relazione con lei. AO 2 non ha quindi avuto modo di consultare terzi o di ricevere informazioni. Ed essa dichiara di non averne avvertito la necessità, avendo piena fiducia nel figlio AO 1 e pensando di approvare non già il testo dei documenti a lei sottoposti, bensì un mero “cambiamento d'intestazione” (interrogatorio formale del 22 aprile 2010, verbale pag. 3 risposte n. 7, 10 e 11). Del resto essa continua a fidarsi della sola figlia __________ quando esegue i pagamenti (loc. cit., pag. 2 risposta n. 5).
d) Che cosa poi il figlio abbia realmente spiegato alla madre quando ha sottoposto i documenti a quest'ultima per la firma non è chiaro. Agli atti figurano unicamente le versioni contrapposte dei due convenuti (di cui solo quella di AO 2 assunta nelle forme dell'interrogatorio formale). AO 1 si è limitato nel suo memoriale conclusivo ad affermare di avere “debitamente informato la madre” (pag. 11), ma invano si cercherebbe di sapere con un minimo di precisione quali indicazioni concrete egli abbia dato. Tenuto conto di quanto precede, nelle condizioni illustrate le prove non bastano per concludere che la convenuta sapesse quanto stesse davvero firmando.
e) L'appellante imputa alla convenuta un comportamento negligente per non essersi informata meglio sul contenuto dei documenti da firmare. La critica tuttavia cade nel vuoto, mal comprendendosi perché l'anziana (87 anni) avrebbe dovuto sollecitare spiegazioni quando era convinta che i documenti sarebbero serviti solo per un cambio d'intestazione. Che essa si fosse interessata dello scioglimento della comunione ereditaria costituitasi alla morte del marito e che il suo obiettivo fosse di preservare una quota dell'immobile a __________ per la figlia __________ ancora non significa che essa dovesse nutrire dubbi sul contenuto dei documenti da firmare. E se essa desiderava preservare una quota dell'immobile per la figlia, a ragione il Pretore ha ritenuto che ciò non si conciliasse con la messa a pegno del fondo.
7. L'appellante ricorda che nel procedimento penale aperto in seguito alla sua denuncia per truffa sporta contro AO 1 non sono emersi elementi suscettibili di avvalorare un inganno di lui nei confronti della madre. La convenuta doveva quindi essere stata informata sul contenuto e la portata dei documenti da firmare. AO 2 eccepisce, nelle osservazioni all'appello, di non aver potuto consultare gli atti penali, non richiamati nella presente causa, perché estranea al procedimento. Il fatto che non sussista truffa ai suoi danni ancora non significa necessariamente, inoltre, che il figlio l'avesse informata circa il contenuto dei documenti. Ora, del citato procedimento penale figura unicamente nell'incarto un memoriale di osservazioni introdotto il 31 marzo 2009 da AO 1 alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello in risposta a un'istanza di promozione dell'accusa formulata dalla banca. In tale allegato egli sosteneva in effetti – fra l'altro – che la madre era consapevole di quanto firmava (doc. O, pag. 5). Se non che, AO 1 aveva tutto l'interesse a proferire in sua difesa simile affermazione, la quale non appare per ciò solo credibile. Quanto all'esito del procedimento penale, nulla è dato di sapere sugli accertamenti di fatto o le considerazioni giuridiche che l'hanno determinato. Senza dimenticare che un decreto di non luogo a procedere può anche fondarsi su insufficienti indizi di reato e che gli estremi di una truffa nel senso dell'art. 146 CP non si integrano per il solo fatto di affermare cose false o di dissimulare cose vere (cfr. DTF 122 IV 247 consid. 3a).
8. L'attrice dubita che il notaio incaricato di autenticare la firma della convenuta non abbia informato quest'ultima della circostanza che il documento sarebbe servito a ottenere il rilascio di una cartella ipotecaria. Il dubbio non riguarda tuttavia il contratto di cessione in garanzia, su cui la firma della convenuta non è stata autenticata. Per di più, la certificazione prescritta dall'art. 14 cpv. 3 CO attesta unicamente l'autenticità della firma e non il fatto che l'autore fosse anche a conoscenza di quanto ha sottoscritto. Anzi, secondo la dottrina maggioritaria l'eventualità che il notaio abbia omesso di informare il non vedente non pregiudica la validità dell'autentificazione (Schönenberger/Jäggi, op. cit., n. 23 ad art. 14 CO; Schmidlin, op. cit., n. 21 ad art. 14 CO, entrambi con rinvii; isolato: Becker in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 14 CO). Inoltre il legale della convenuta, che ha interpellato il notaio __________ subito dopo avere saputo dell'autentica, ha riferito che quel notaio gli aveva dichiarato di ignorare la cecità di AO 2 e di avere proceduto all'autentica dietro semplice conferma telefonica dell'identità della firmataria (deposizione dell'avv. __________ del 15 marzo 2010, verbali pag. 4).
9. Se ne conclude che l'appellante non ha recato la prova che AO 2 conoscesse il vero contenuto della documentazione bancaria da lei sottoscritta. Quanto alle conseguenze nel caso in cui non risultino adempiute le condizioni dell'art. 14 cpv. 3 CO la dottrina non è univoca. Alcuni autori reputano che l'atto non sia nullo, ma impugnabile da entrambe le parti, mentre altri ravvisano l'esistenza di un negotium claudicans che non obbliga il cieco, salvo ratifica (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione, pag. 253; Schmidlin, op. cit., n. 18 seg. ad art. 15 CO). Nella fattispecie l'interessata ha dichiarato espressamente di non riconoscere quanto sottoscritto (doc. 8), come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), né si scorge un'eventuale ratifica, del resto nemmeno pretesa dall'appellante. E in siffatte circostanze non soccorre interrogarsi sulla valida
emissione della cartella ipotecaria (sopra, consid. 5).
10. Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto
inoltre a un'equa indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, che si è rimesso semplicemente al giudizio della Camera.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 fr. 12 000.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili a AO 1.
3. Notificazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.