Incarto n. 11.2011.62
Lugano 2 agosto 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa OA.2004.91 (rapporti di vicinato: immissioni moleste) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 2 agosto 2004 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 13 maggio 2011 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 aprile 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario della particella n. 915 RFD di __________, sezione di __________, sulla quale sorge dal 1966 la sua casa d'abitazione. Il fondo confina con la particella n. 914 sottoposta al regime della proprietà per piani, di cui l'unità n. 21 703 appartiene a M__________ e A__________ __________ in ragione di metà ciascuno, la n. 21 704 al solo M__________ __________ e la n. 21 705 al solo A__________ __________. Negli immobili situati su tale fondo la ditta AP 1, di cui M__________ __________ è presidente del consiglio d'amministrazione e A__________ __________ membro, produce dagli anni ottanta prodotti panificati e pasticceria. Sin dall'insediamento della panetteria sul fondo contiguo AO 1 ha lamentato rumori molesti, fumi e odori generati dall'attività diurna e notturna del laboratorio, chiedendo l'intervento delle autorità amministrative. Con sentenza del 18 febbraio 1991 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli una causa promossa da AO 1 contro M__________ __________ volta alla cessazione di “qualsiasi molestia derivante dall'esercizio della panetteria”, il convenuto avendo provveduto pendente causa a interventi tecnici per ridurre le emissioni foniche.
B. Il 2 agosto 2004 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore perché ordinasse alla AP 1, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, di porre termine alle emissioni moleste di fumi, odori e rumori sul suo fondo, adottando i provvedimenti necessari nel termine di 90 giorni. Nella sua risposta del 25 ottobre 2004 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 26 novembre 2004, confermando le sue richieste. Con duplica del 14 gennaio 2005 la convenuta ha ribadito la sua posizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 17 febbraio 2005 e l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ è stato chiamato a rilasciare una perizia sulle emissioni provenienti dal laboratorio di panetteria-pasticceria e sulle misure da adottare per contenerle, è stata chiusa il 26 gennaio 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'8 marzo 2010 l'attore ha ribadito le sue richieste, chiedendo l'adozione delle misure indicate nella perizia (punti 5.1 a 5.13) da eseguire entro 120 giorni, pena il divieto di continuare l'attività. Nel suo memoriale del 17 marzo 2010 la AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
C. Statuendo il 4 aprile 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato alla AP 1 di porre fine alle emissioni moleste di fumi, odori e rumori verso il fondo n. 915 e di adottare sullo stabile situato sulla particella n. 914, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, le seguenti misure:
1.1. La porta d'accesso deve rimanere aperta solo il tempo corrispondente al passaggio dell'utenza. Deve essere evitato di fissare l'anta in posizione aperta.
1.1.1 Per garantire comunque la possibilità di accedere all'edificio per effettuare carico e scarico di materiale e merce, senza che la porta risulti un ostacolo, deve essere installato un dispositivo automatico di chiusura della porta.
1.1.2 Per evitare rumore durante la fase di apertura della porta esterna e attraverso i serramenti dei locali, deve essere creata una zona-tampone. Di conseguenza deve essere installata una nuova porta all'inizio del corridoio, munita di un dispositivo automatico di chiusura.
1.2. Il vetro della finestra del WC di servizio deve essere sostituito con un serramento che possieda dei requisiti di fono isolamento superiori a 30 dB.
1.3. Il condensatore ad aria per impianto di refrigerazione cella lievitazione deve essere munito della protezione fonica 2 proposta dal perito giudiziario.
Di conseguenza il condensatore ad aria deve essere spostato fino a 50 cm da terra. Sui lati aspirante e premente il condensatore deve comunque essere schermato con pannelli antirumore, sopra l'apparecchio e lateralmente (perizia atto XIII, pag. 81).
1.4. Per evitare la fuoriuscita di rumore dalla finestra del locale con gruppo frigorifero per celle di refrigerazione __________ e la porta d'accesso attigua, deve essere realizzato un circuito aeraulico che permetta l'apporto di aria fresca e l'evacuazione di quella riscaldata.
Per le due unità moto condensanti deve essere realizzato un locale tecnico confinato che si ottiene aggiungendo, verso il corridoio, una parete in cartongesso munita di porta d'accesso. Tutte le partizioni verso i locali attigui devono essere ermetiche (tamponamento laterale e contro il soffitto) (perizia atto XIII, pag. 83).
1.4.1 Inoltre deve essere realizzato un circuito aeraulico per l'apporto di aria fresca, munito di silenziatore a setti, oltre che un adattamento del serramento esistente (perizia atto XIII, pag. 83).
1.4.2 La porta esterna deve rimanere aperta solo per il tempo corrispondente al passaggio dell'utenza e, affinché tale precauzione sia rispettata facilmente, deve avere un dispositivo automatico di chiusura (perizia atto XIII, pag. 83).
1.5. Tutti i serramenti della facciata ovest (sul lato opposto rispetto alla proprietà AO 1) devono essere sostituiti con dei nuovi serramenti che possiedano requisiti di fono isolamento (perizia atto XIII, pag. 84).
1.6. Per quanto riguarda il condotto d'espulsione della cappa aspirante __________ e il vapore del forno 1, le canne fumarie dei forni __________ (forni 2 e 3) e i condotti di adduzione dell'aria per la combustione, devono essere posati dei silenziatori sulla tratta esterna dei condotti di queste tre canne fumarie (lunghezza 90 cm) (perizia atto XIII, pag. 86).
1.6.1 Inoltre devono essere sostituiti i due condotti per l'adduzione dell'aria per i bruciatori con dei silenziatori circolari in Aluflex (spessore isolamento 5, cm lunghezza massima possibile) (perizia atto XIII, pag. 85 segg.).
1.7. Per i condensatori a filo finestra degli impianti di refrigerazione della cella frigorifera e della cella di congelazione devono essere posato un silenziatore a setti sul lato esterno di ogni condensatore (perizia atto XIII, pag. 88).
1.8. Le rotelle dei carrelli devono essere sostituite con delle altre più morbide e adatte a impieghi in ambienti ad alte temperature. Inoltre le superfici carrabili devono essere regolarizzate con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico (perizia atto XIII, pag. 89 e 90).
1.9. La macchina per il pane grattugiato deve funzionare solo durante il periodo diurno dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (perizia atto XIII, pag. 91).
1.10 Per evitare la trasmissione del rumore generato dal processo di lavorazione, devono essere sempre mantenute chiuse le cupole e la porta basculante (versante nord) (perizia atto XIII, pag. 67 e 68).
1.11 Per poter abbattere gli odori generati dal condotto d'espulsione della cappa aspirante __________ e vapore (forno 1) deve essere installata tra il forno e l'esterno una filtrazione con carbone attivo (perizia atto XIII, pag. 98).
1.12 Sempre per ridurre l'emissioni di odori, l'impianto di ventilazione deve essere in parte modificato e deve essere predisposta una nuova installazione.
Il circuito di aspirazione esistente deve essere modificato mediante l'introduzione di una filtrazione a carbone attivo. Inoltre deve essere installata una condotta circolare forata che permetta la creazione di un circuito di mandata nuovo (perizia atto XIII, pag. 101).
Le tassa di giustizia e le spese (fr. 4000.– complessivi) sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 11 000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 13 maggio 2011 nel quale chiede che la sentenza impugnata sia annullata. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni relative a rapporti di vicinato, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda la tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 13 aprile 2011 (busta d'intimazione prodotta in appello). Introdotto l'ultimo giorni utile, il 13 maggio 2011, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Il valore litigioso in controversie relative a servitù o diritti di vicinato era determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Analogo principio vige sotto l'egida del Codice di diritto processuale civile svizzero (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 46 ad art. 91 con rimando). In concreto il Pretore ha fissato tale valore in fr. 153 000.– “pari al costo totale degli interventi indicati dal perito giudiziario”. L'appellante obietta che dagli atti non risultano indicazioni sul deprezzamento cagionato dalle immissioni litigiose al fondo dell'attore, né il maggior valore che ridonderebbe al fondo dei fratelli __________ nel caso in cui l'azione fosse respinta. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, comunque sia, nel caso in cui l'azione fosse accolta il fondo dell'attore si apprezzerebbe di almeno fr. 30 000.–. Sapere se in realtà tale valore sia più elevato o se sia più alto il maggior valore che deriverebbe al fondo dei fratelli __________ poco importa, l'appellante non chiedendo una riduzione della tassa di giustizia né delle ripetibili. Anche sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
3. Secondo AO 1 l'appello va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione e per difetto di conclusioni sufficientemente chiare. Ora, un appello dev'essere “motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero provvisto delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Un appellante non può pertanto limitarsi a proporre l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche – per principio – formulare conclusioni sul merito. L'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC prevede bensì un effetto cassatorio dell'appello, ma la facoltà di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, di carattere eccezionale, è concessa all'autorità superiore solo ove non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ipotesi estranea al caso specifico. Ciò premesso, è vero che in concreto l'appellante si limita a postulare l'annullamento della sentenza impugnata. Dalla motivazione del ricorso si evince nondimeno che, sollecitando ciò, essa intende chiedere di respingere la petizione di AO 1. Ancorché ai limiti, il rimedio giuridico può dunque essere vagliato nel merito.
4. L'appellante acclude al proprio memoriale un estratto del registro fondiario della particella n. 915 (doc. C di appello), quattro rapporti del 9 aprile 2010 per il controllo dei gas di combustione (doc. D di appello), una licenza edilizia del 15 maggio 2009 con fatture del 20 gennaio 2009 e del 31 agosto 2010 per la posa di serramenti e talune fotografie di serramenti (doc. E di appello), fatture del 14 aprile 2010 per opere da capomastro, del 4 ottobre 2010 per la posa di un portone sezionale e del 7 maggio 2010 per opere di piastrellista con relative fotografie (doc. F di appello), una notifica del 17 agosto 2010 per lavori di manutenzione del tetto con fotografie (doc. G di appello) e un verbale di sopralluogo del Municipio di __________ esperito nel laboratorio della convenuta il 23 marzo 2011 (doc. H di appello). L'attore definisce tali documenti irricevibili, facendo valere che questi sono antecedenti al giudizio impugnato e che quindi la convenuta poteva esibirli già davanti al Pretore.
Ora, a prescindere dal fatto che i pubblici registri documentano fatti notori di cui non occorre dimostrare l'esistenza (cfr. DTF 138 II 564 in alto con riferimenti), nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ci si può domandare se, nella misura in cui non ha preventivamente adito il Pretore al riguardo, la convenuta possa valersi ora di tali circostanze. Sta di fatto che, avesse effettivamente la convenuta eseguito senza riserve tutte le misure pretese dall'attore (e ordinate dal giudice), la causa sarebbe divenuta priva d'oggetto. Giova quindi tenere conto della documentazione in rassegna, sulla quale del resto l'attore ha potuto esprimersi.
5. Accertata la legittimazione passiva della convenuta, messa in dubbio da quest'ultima, il Pretore ha rilevato che secondo il perito giudiziario il laboratorio di panetteria cagiona immissioni che superano quanto prevede l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico per la zona in cui è situato l'immobile. Dopo avere elencato partitamente le fonti di rumore individuate dentro e fuori del laboratorio e dopo avere ricordato che una vicina aveva testimoniato confermando l'opinione dell'esperto, il primo giudice ha ritenuto che i disturbi provenienti dalla panetteria sono eccessivi sia perché eccedono i limiti legali sia perché causano gravi disagi, soprattutto di notte. Quanto alle emanazioni di odori, il Pretore non ha trascurato che per la saltuarietà del fenomeno il perito non era riuscito a eseguire misurazioni, ma ha reputato nondimeno assodato che il laboratorio non è in grado di contenere la fuoriuscita di odori caratteristici di una panetteria. Esalazioni che a suo giudizio sono eccessive, come confermava una vicina, la quale si diceva costretta in determinati momenti della giornata a chiudere le finestre. Richiamati i contrapposti interessi delle parti e tenuto conto in particolare della conformazione dei fondi, il Pretore ha considerato adeguato – in definitiva – imporre alla convenuta l'esecuzione delle misure indicate dal perito giudiziario.
6. L'appellante sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto seguire alla lettera una perizia, la quale, “benché svolta in modo corretto dal profilo tecnico/pratico, non è però altrettanto corretta e completa dal profilo analitico descrittivo”. A suo dire il primo giudice avrebbe dovuto valutare il referto in modo critico, distanziandosi dalle relative conclusioni.
a) Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC), come prevedeva anche la vecchia procedura cantonale (art. 253 CPC ticinese). Trattandosi di una perizia, tuttavia, egli non si scosta dai relativi accertamenti se non ove il referto risulti lacunoso, inconcludente o contraddittorio (Guyan in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art. 157 con rimandi; Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 157). Per rimettere in causa una perizia occorrono circostanze precise, che ne revochino in serio dubbio la credibilità. Tale è il caso – ad esempio – se l'esperto non ha risposto alle domande, se le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure se il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. DTF 136 II 547 consid. 3.2, 133 II 391 consid. 4.2.3; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 253; appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 253).
b) Relativamente ai rumori, per l'appellante l'esperto ha applicato coefficienti soggettivi, in particolare considerando il parametro di calcolo “K3” in “4 dBA” allorché quest'ultimo era stato valutato in “0 dBA” dall'autorità cantonale, in “2 dBA” dalla E__________ incaricata dell'attore e in “0 dBA” dalla I__________ da essa incaricata. Ci si potrebbe domandare se sia questa la sede per muovere simili contestazioni o se l'interessata non dovesse sottoporre obiezioni del genere al perito in sede di delucidazione. Sia come sia, la correttezza della formula applicata dal perito per determinare il livello di valutazione del rumore, che non è di per sé contestata, corrisponde a quella riportata al punto n. 31 dell'allegato 6 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (perizia del 15 luglio 2008, risposta al quesito 1, pag. 52 in basso). Quanto ai correttivi previsti nella formula, il perito ha adottato per il correttivo “K3”, che dipende “dall'udibilità della componente impulsiva del rumore”, un valore pari a 4 che si giustifica “se la componente impulsiva è distintamente udibile” (cfr. punto n. 33 dell'allegato 6 all'OIF), indicando che la scelta è dovuta “all'attivazione degli impianti, allo spostamento dei carrelli e ad altri rumori isolati legati alla produzione” (perizia, risposta al quesito 1, pag. 53 a metà).
È vero che nei referti commissionati privatamente dalle parti, così come nel rapporto di misurazione acustica allestito dall'Ufficio della prevenzione dei rumori, gli esperti hanno applicato un correttivo “K3” di valore 0 (doc. 2, pag. 8; doc. 4, pag. 8 n. 4.2.4; doc. 2, pag) o pari a 2 (doc. N, pag. 5 a metà). Non risulta tuttavia che essi abbiano tenuto conto di rumori isolati, come quelli accennati dal perito. Infatti il tecnico incaricato dalla convenuta fa riferimento al “funzionamento continuo” degli impianti (doc. 2, pag. 8), mentre gli esperti del Cantone hanno misurato solo “il rumore dell'espulsione del forno” (doc. N, pag. 5 a metà). A loro volta gli altri specialisti hanno considerato un correttivo “K2” che tiene conto “dell'udibilità della componente tonale del rumore” (cfr. punto n. 33 dell'allegato 6 all'OIF), superiore al correttivo 0 applicato dal perito giudiziario, ossia di 2 (doc. N, pag. 8; doc. 4 pag. 8), rispettivamente di 4 (doc. N, pag. 3). Le divergenze fra la valutazione del perito giudiziario e quelle degli altri esperti sono pertanto oggettivamente spiegate nelle indicazioni che figurano nella perizia medesima. Né risulta che il perito giudiziario abbia adottato correttivi unilaterali, particolarmente favorevoli all'una o all'altra parte, rispetto a quanto hanno stimato gli altri esperti. Sotto questo profilo non si ravvisano pertanto gli estremi per dubitare degli accertamenti peritali.
c) La convenuta asserisce che una valutazione differenziata da parte del perito per ogni fonte di rumore e per ogni misura proposta era senz'altro possibile. “Avendo [il perito] indicato per quale ragione un determinato parametro è stato applicato, egli avrebbe correttamente dovuto verificare, secondo le proprie proposte di misure di risanamento possibili, quale risultato avrebbe ottenuto dai propri calcoli se il parametro da lui scelto fosse stato diverso” (appello, pag. 6 verso l'alto). Per tacere del fatto che, così com'è formulata, la censura è ben poco chiara, l'esame di una simile argomentazione presuppone nozioni di carattere scientifico che esulano dalla comune esperienza. In simili circostanze si sarebbe dovuto interpellare anzitutto il perito nel quadro di una delucidazione. Per di più, l'azione dell'art. 684 CC è data anche nel caso di molestie multiple il cui effetto globale sia eccessivo, seppure, considerate individualmente, tali molestie non possano dirsi esagerate (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 145 ad art. 684 CC). E nel caso in esame il disturbo è dovuto all’attività svolta dalla panetteria nel suo complesso. In definitiva, riducendosi a una mera opinione personale, la critica dell'appellante non è atta a sovvertire la valenza probatoria della perizia giudiziaria.
7. Per quel che è delle esalazioni, il perito giudiziario ha dato atto di avere percepito distintamente una volta nei pressi della panetteria l'odore di sostanze derivanti “dal processo produttivo”. Egli ha soggiunto nondimeno che “la saltuarietà dell'evento ha impedito di eseguire misurazioni”, sia perché gli sarebbe stato impossibile trasportare e installare l'attrezzatura in così breve tempo, sia perché il cromato grammo riporta tutte le sostanze presenti nell'aria, sicché l'individuazione di sostanze caratterizzanti l'odore della panetteria risulta complessa (perizia del 15 luglio 2008, risposta al quesito 4, pag. 72). La testimone M__________ ha dichiarato da parte sua che “dalla panetteria provengono pure odori, di natura indefinita, che si sentono più o meno forti a dipendenza del vento o delle attività, ma che comunque in determinati momenti mi obbligano a chiudere le finestre che danno sulla panetteria” (deposizione del 24 maggio 2005: verbale, pag. 2 a metà).
a) Il limite fra immissione illecita e lecita, ovvero eccessiva o no, è determinato dall'intensità degli effetti che essa produce. Ciò si valuta secondo criteri oggettivi. Il giudice deve ponderare gli interessi reciproci fondandosi su elementi concreti, ai fini del giudizio facendo stato la sensibilità di una persona media posta in una situazione analoga. Nella decisione, da prendere secondo il diritto e l'equità, occorre tenere conto non solo della situazione dei fondi e dell'uso locale, come precisa l'art. 684 cpv. 2 CC, ma anche della concreta situazione individuale nel suo insieme: tutte le circostanze del caso specifico che possono rivestire un'importanza vanno considerate secondo il loro rilievo, l'art. 684 cpv. 2 CC dovendo servire a contemperare i reciproci interessi tra vicini (DTF 138 III 48 consid. 4.4.5, 132 III 51 consid. 2.1, 126 III 227 consid. 4a). Poco importa che l'immissione crei o no un danno: per essere inammissibile basta che essa sia molesta (Meier-Hayoz, op. cit., n. 96 all'art. 684 CC), ovvero che superi gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 215, n. 1814 segg. con rimandi).
b) Nella fattispecie è pacifico che dal laboratorio di panetteria e pasticceria si liberino odori “di sostanze derivanti dal processo produttivo”. Poco o nulla è dato di sapere tuttavia sull'intensità, la frequenza e la durata del fenomeno. L'ing. __________ ha avvertito odori una sola volta, pur avendo compiuto quattro visite non programmate al laboratorio (perizia del 15 luglio 2008, pag. 72). Dalla deposizione di __________ si desume che l'immissione è molesta, giacché “in determinati momenti” l'odore la costringe a chiudere le finestre, ma nulla risulta circa la durata e l'intensità del disturbo. Il tecnico comunale di __________ dichiara di avere percepito una volta “un odore proveniente dalla panetteria” (doc. E). Per i responsabili della Sezione cantonale della protezione dell'aria e dell'acqua “l'odore di dolciumi constatato può, in certi momenti di particolari condizioni climatiche, infastidire le persone più sensibili che stazionano nelle immediate vicinanze”, ma in generale non eccede “i normali limiti di tollerabilità” né viola l'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (lettera del 8 agosto 2000, nel fascicolo “richiamo dal Municipio di __________”). Anzi, prima dell'avvio della causa i medesimi funzionari cantonali avevano addirittura accertato che “le espulsioni dei forni della panetteria sono muniti di filtri idonei come previsto dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico” (lettera del 23 gennaio 2004 all'attore nel fascicolo “richiamo dal Municipio di __________”).
c) Non si disconosce che misurare l'alterazione delle condizioni naturali dell'aria può risultare difficile, tant'è che in caso di
odori non esistono valori limite, tuttavia il perito ha precisato che nella fattispecie proprio la “saltuarietà” dell'evento, combinata con la “breve durata e l'imprevedibilità” del fenomeno, ha impedito un monitoraggio significativo. La deposizione di __________ poi è chiara, ma non consente di dedurre con che frequenza essa si veda costretta a chiudere le finestre né per quanto tempo. Altre testimonianze che rispondano a tale interrogativo non figurano agli atti. E ravvisare immissioni moleste (nel senso dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC) sulla base di doglianze anche legittime, ma senza dati quantitativi che facciano apparire oggettivamente intollerabile l'immissione non è possibile. Tanto più che secondo giurisprudenza, ancorché in materia di fumi provenienti da comignoli, la mancanza di una certa sicurezza sull'entità e la frequenza delle immissioni impedisce di ravvisare un'immissione illecita (sentenza del Tribunale federale 5C.170/2000 del 23 novembre 2000, consid. 2c). Su questo punto l'appello risulta di conseguenza fondato.
8. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere ponderato gli interessi in gioco e di non avere tenuto conto dell'insieme delle circostanze, come la situazione e la destinazione dei fondi o l'uso locale. Essa ricorda che sulla particella n. 914 si esercita fin dai primi anni sessanta un'attività artigianale di produzione conforme alla zona di piano regolatore, ben prima che l'attore, conscio di ciò, edificasse la sua abitazione. Omettendo di prendere in considerazione tale fatto, il Pretore avrebbe disatteso il principio della proporzionalità.
a) Quando l'attore ha acquistato la particella n. 915 non è dato di sapere. AO 1 dichiara di avere costruito la sua casa d'abitazione nel 1966 e che prima dell'insediamento della convenuta sul fondo attiguo non esisteva l'attuale struttura in cemento armato, ma era attiva una fabbrica di pantofole che era ferma di notte e che non produceva rumori né odori molesti (replica, pag. 3 verso il basso). In duplica la convenuta ha preso “atto dell'ammissione da parte dell'attore che egli ha costruito la sua abitazione nei pressi di una rumorosa fabbrica di scarpe” (pag. 2 in basso). Che la precedente attività svolta sulla particella n. 914 causasse rumori era, in realtà, una circostanza contestata. Resta il fatto che le particelle n. 914 e 915 si situano, secondo il piano regolatore comunale, in una zona residenziale semi estensiva (doc. 4, pag. 6, punto 3.1) nella quale sono ammesse costruzioni residenziali e aziende non moleste (art. 42 NAPR: doc. BB) con un grado di sensibilità “II” ai rumori secondo l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (art. 26 NAPR: doc. BB).
b) Nella ponderazione dei reciproci interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, il giudice non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di tutte le particolarità del caso specifico nel loro insieme (sopra, consid. 6c). Vietate sono così tutte le immissioni moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD-2009 pag. 638 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.143 del 6 agosto 2012, consid. 4).
In concreto il Pretore non risulta avere tenuto conto del fatto che la particella n. 914 era destinata a usi artigianali già prima dell'edificazione della particella n. 915. Sta di fatto però che il carattere della zona in cui si trovano i fondi delle parti è principalmente abitativo (fotografie doc. DD), tanto che l'insediamento di aziende non deve avere ripercussioni incompatibili con la residenza e deve rispettare le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dell'ambiente (art. 42 lett. a NAPR: doc. BB). Né dagli atti risulta che l'attività artigianale precedente provocasse rumori o odori molesti, men che meno di notte. Da tale profilo, pertanto, la destinazione precedente del fondo non è determinante, tanto meno ove si consideri che l'uso anteriore non conferisce a chi eccede nell'esercizio della sua proprietà alcun miglior diritto (Steinauer, op. cit., pag. 217 n. 1816; Meier-Hayoz, op. cit., n. 136 ad art. 684 CC; Rey, Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 13 ad art. 684 CC). L'appellante non può dunque muovere particolari rimproveri all'attore per avere costruito la propria abitazione in prossimità di una particella su cui già si svolgevano attività artigianali e industriali.
c) Del resto il perito non ha trascurato che nell'area in questione il piano regolatore prevede l'insediamento di attività artigianali. Ha accertato altresì che l'immobile dell'attore è conforme alle disposizioni di zona e che l'isolamento fonico rispetta i valori fissati dalle norme in vigore al momento della costruzione (delucidazione peritale del 4 gennaio 2010, risposta A.2, pag. 7 a metà e in fondo). Certo, la vicinanza di zone legittimamente adibite a scopo artigianale impone maggiore tolleranza da parte di chi vi risiede, ma la vicinanza di zone residenziali impone anche – vicendevolmente – maggiore riguardo da parte di chi esercita attività artigianali ancorché non moleste. E nel caso in esame i rumori provenienti dall'attività artigianale dell'appellante superano incontestabilmente, secondo quanto ha accertato il perito (referto del 15 luglio 2008, risposta 1, pag. 53 in basso e 54 in basso), i valori limite fissati dall'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico per una zona cui è attribuito il grado di sensibilità “II” (art. 43 OIF: RS 814.41).
9. Secondo l'appellante il giudizio impugnato viola il principio della proporzionalità, poiché il Pretore le ha imposto tutte le misure prospettate dal perito mentre avrebbe dovuto limitarsi a ordinare le misure necessarie per ricondurre le emissioni nei limiti di legge, lasciandole la libertà di scegliere quali adottare. Ove in accoglimento di un'azione fondata sugli art. 679 e 684 CC accerti immissioni moleste e disponga provvedimenti idonei a porvi rimedio, il giudice deve limitare in effetti i provvedimenti – soggiunge l'appellante – a quanto sia indispensabile per ricondurre le immissioni entro i margini di usuale tolleranza.
a) Nella fattispecie il perito ha enunciato svariate misure possibili perché l'attività artigianale della convenuta rimanga nei limiti fonici stabiliti dall'ordinanza federale (referto del 15 luglio 2008, risposta 6, pagg. 76 a 91). Chiamato in sede di delucidazione a indicare l'effettivo impatto di ogni proposta da lui suggerita sulla diminuzione del rumore e dell'odore, egli ha spiegato che siccome “il quadro delle sorgenti sonore può variare continuamente, non è possibile determinare quale sia l'effetto di ogni singolo intervento di bonifica acustica”, concludendo che “per assicurare sempre il rispetto dell'OIF è indispensabile silenziare tutte le sorgenti descritte nella precedente perizia” (delucidazione del 4 gennaio 2010, risposta B, pag 13 a metà). Ciò posto, per assicurare il rispetto dei limiti legali in materia d'inquinamento fonico l'adozione di tutte le misure illustrate dall'esperto risulta giustificata. Né la convenuta pretende che – per avventura – tali misure siano inidonee a raggiungere lo scopo.
b) Quanto alla riduzione degli odori, si è visto dianzi che nulla è dato di sapere concretamente sulla frequenza e la durata delle molestie, ciò che impedisce di ravvisare gli estremi di immissioni illecite (consid. 7). Al riguardo i provvedimenti indicati dal perito (filtri a carbone attivo: referto del 15 luglio 2008, risposta 8, pag. 96 a 102) si dimostrano quindi senza oggetto. La modifica dell'impianto di ventilazione prevista dal perito invece si rivela necessaria anche per evitare di aprire porte e serramenti, contenendo i rumori (referto del 15 luglio 2008, pag. 101 a metà; referto del 4 gennaio 2010, pag. 13 in basso), sicché per finire si giustifica a tale scopo.
10. Infine la convenuta fa valere che rispetto al momento dell'inoltro della causa (rispettivamente al momento delle misurazioni peritali), la situazione dello stabile è mutata. Afferma di avere eseguito nel frattempo svariati lavori di manutenzione ordinaria e di miglioria, come dimostra la documentazione prodotta in appello, precisando che tali interventi coincidono – almeno in parte – con le misure ordinate dal Pretore, ciò che l'attore sa, avendo ricevuto le relative notifiche. Essa soggiunge che in occasione di un sopralluogo tenutosi poco tempo prima i responsabili del Comune hanno proposto di far eseguire nuove misurazioni, ipotesi che però l'attore ha respinto. In ultima analisi essa si duole che il Pretore ha emanato la sentenza fondandosi su una situazione superata dagli eventi.
a) Intanto spettava alla convenuta (e non all'attore) informare il primo giudice circa eventuali opere svolte in pendenza di causa che potessero rendere il litigio – in tutto o in parte – senza oggetto (Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 4 in fine ad art. 242). Rimane il problema di sapere quali lavori siano stati effettivamente compiuti. In occasione di un sopralluogo organizzato dal Municipio di __________ il 23 marzo 2011 alla presenza delle parti si è constatata l'esecuzione delle seguenti opere (verbale doc. H in appello):
1. Sostituzione della porta d'accesso (n. 5.1 e 5.13, corrispondente al dispositivo n. 1.1).
2. Sostituzione del vetro del locale WC (n. 5.2, corrispondente al dispositivo n. 1.2).
3. Posa di pannelli in legno sulle griglie degli impianti di refrigerazione, in luogo delle modifiche suggerite dall'esperto (n. 5.4, corrispondente al dispositivo n. 1.4).
4. Sostituzione dei serramenti del laboratorio (n. 5.5, corrispondente al dispositivo n. 1.5).
5. Pulizia e manutenzione del condotto di espulsione della cappa aspirante (n. 5.6, corrispondente ai dispositivi n. 1.4 e 1.12).
6. Chiusura delle aperture presso le celle frigorifera e di congelazione (n. 5.8, corrispondente al dispositivo n. 1.7).
7. Sostituzione delle ruote dei carrelli e posa di piastrelle sui pavimenti, senza modifica dei supporti dei carrelli (n. 5.9, corrispondente al dispositivo n. 1.8).
8. Nuove griglie sull'impianto di ventilazione e blocco dei lucernari (n. 5.10 e n. 5.12, corrispondente al dispositivo n. 1.10).
9. Spostamento della macchina per il pane grattugiato e non attivazione di notte (n. 5.11, corrispondente al dispositivo n. 1.9).
b) Visto il verbale appena citato, discende che:
– per quel attiene al primo intervento, rispetto all'ingiunzione del Pretore manca sia il dispositivo automatico di chiusura (dispositivo n. 1.1.1) sia la “nuova porta all'inizio del corridoio munita di dispositivo automatico di chiusura (dispositivo n. 1.1.2); si ignora inoltre se la porta installata (compreso l'infisso) garantisca il fonoisolamento “in opera ponderato R'w + Ctr >30 dB” (perizia del 15 luglio 2008, pag. 78);
– la finestra del WC, oggetto del secondo provvedimento, è stata sì sostituita, ma non è dato di sapere se il serramento possieda “requisiti di fono isolamento superiori a 30 dB” (dispositivo n. 1.2);
– relativamente al terzo rimedio, esso differisce totalmente da quanto ha ordinato il Pretore (dispositivo n. 1.4);
– i serramenti del laboratorio (quarta misura) sono stati tutti sostituiti e dall'offerta della ditta __________ si evince che essi garantiscono una “insonorizzazione di RW : 32 dB” (doc. E di appello), corrispondente all'ingiunzione del Pretore (dispositivo n. 1.5); al riguardo l'appello è divenuto così privo d'oggetto;
– il “condotto d'espulsione della cappa aspirante” (quinta
opera) è stato pulito e oggetto di manutenzione, ma non sono stati posati i silenziatori (dispositivo n. 1.6) né sono stati sostituiti i due condotti per l'adduzione dell'aria per i bruciatori (dispositivo n. 1.6.1);
– le aperture presso le celle frigorifera e di congelazione (sesto lavoro) sono state chiuse, ma senza la posa di un “silenziatore a setti” (dispositivo n. 1.7);
– quanto ai carrelli (settimo intervento), le ruote sono state sostituite, ma le superfici “carrabili" sono state piastrellate e non “regolarizzate con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico come previsto dal primo giudice (dispositivo n. 1.8); su questo punto l'azione è diventata solo parzialmente priva d'oggetto;
– circa l'ottavo provvedimento, sono state posate nuove griglie sull'impianto di ventilazione e bloccati i lucernari, ma non è stato modificato l'impianto di ventilazione (dispositivo n. 1.10);
– lo spostamento della macchina per il pane grattugiato, infine (nono punto), non previsto dal Pretore, nulla toglie al fatto che il lavoro non deve essere eseguito durante le ore notturne.
Se ne conclude che, salvo la posa dei serramenti e la sostituzione delle ruote dei carrelli, le misure adottate nel frattempo dall'appellante o corrispondono solo parzialmente a quelle imposte dal Pretore o non corrispondono affatto. Non si può affermare perciò che la situazione sia mutata al punto da rendere senza oggetto l'intera azione. L'appello può essere accolto solo nei limiti appena descritti.
11. Le spese giudiziarie seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa solo in relazione agli odori molesti, di cui non si sono ravvisati gli estremi. Per il resto, essa medesima ha reso parzialmente caduca l'azione senza avvertire il Pretore degli interventi eseguiti. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico nove decimi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato all'attore. Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 7000.– evocando la complessità della causa, la mole dell'incarto che ha dovuto riesaminare ai fini dell'appello, la necessità di esaminare fatti nuovi addotti dalla convenuta in seconda sede, per un dispendio di circa 20 ore di lavoro, tutto a causa del “carattere defatigatorio” dell'appello. Se non che, diversamente da quanto disponeva l'art. 152 CPC ticinese fino al 31 dicembre 2010, in caso di temerarietà il nuovo art. 115 CPC non prevede più ripetibili maggiorate alla controparte, ma solo la condanna di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128 cpv. 3 CPC), di cui tuttavia non si riscontrano lontanamente i presupposti in concreto.
L'esito del giudizio odierno impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede, senza dimenticare però che l'esecuzione di lavori litigiosi in pendenza di causa da parte della convenuta raffigura acquiescenza, la quale equivale a soccombenza.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera – come si è visto (consid. 2) – la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato alla ditta AP 1 di porre fine alle emissioni moleste di fumi e rumori sulla particella n. 915 RFD di __________, sezione di __________, proprietà di AO 1, e di adottare nello stabile situato sulla particella n. 914 RFD di __________, sezione di __________, i provvedimenti che seguono:
(1.1 a 1.4.2 invariati)
1.5 La richiesta intesa alla sostituzione di tutti i serramenti della facciata ovest con nuovi serramenti che possiedano requisiti di fonoisolamento è dichiarata priva d'oggetto.
(1.6 a 1.7 invariati)
1.8 Le superfici carrabili devono essere regolarizzate con la sovrapposizione di un rivestimento sintetico (perizia, pag. 89 seg.). La richiesta intesa alla sostituzione delle ruote dei carrelli con altre più morbide e adatte a impieghi ad alte temperature è dichiarata priva d'oggetto.
(1.9 e 1.10 invariati)
1.11 Sul condotto d'espulsione della cappa aspirante __________ e vapore (forno 1) dev'essere installato tra il forno e l'esterno un silenziatore cilindrico (perizia, pag. 98).
1.12 L'impianto di ventilazione dev'essere modificato introducendo silenziatori nel circuito di aspirazione esistente e installando una condotta circolare forata che permetta la creazione di un nuovo circuito di mandata (perizia, pag. 101).
(2. invariato)
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4000.–, comprese quelle di perizia, sono poste per un decimo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte
fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 2050.– sono poste per nove decimi a carico della AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).