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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.11.2013 11.2011.52

8. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,727 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Domanda di revisione: momento della scoperta del motivo di revisione

Volltext

Incarto n. 11.2011.52

Lugano, 8 novembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa OA.2007.691 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre 2007 da

CO 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 2)  

e

IS 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sulla domanda di revisione presentata il 29 aprile 2011 da IS 1 contro la sentenza emessa da questa Camera il 7 gennaio 2009 (inc. 11.2008.168);

Ritenuto

in fatto:                    A.   IS 1 (1947) e CO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 14 luglio 1971. Hanno avuto due figli: D__________ (1963-2011) e G__________ (1971). Il matrimonio è stato sciolto con sentenza dell'11 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il quale ha omologato una convenzione (parziale) sugli effetti del divorzio, accertando per il resto che l'abitazione coniugale (particella n. 199 RFD di __________, sezione di __________) è in comproprietà dei coniugi, metà ciascuno. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state poste a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2008 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. Nei motivi essa ha addotto di essere venuta a sapere la settimana prima che il marito è affetto da una grave malattia degenerativa (il morbo di Alz­hei­mer) e che, gli fosse stata nota tale circostanza fin dall'inizio, essa non avrebbe mai intrapreso una procedura di divorzio. A sostegno della sua affermazione AP 1 ha offerto la testimonianza del medico di famiglia che le ha confidato la notizia, chiedendo che il marito liberi quest'ultimo dal segreto professionale. Invitato il 15 dicembre 2008 a esprimersi sul ricorso, AO 1 ha dichiarato il 22 dicembre successivo di “aderire all'appello come richiesto da mia moglie”. Constatato che ai coniugi era venuta meno la volontà di divorziare, con sentenza del 7 gennaio 2009 la Camera ha pertanto accolto l'appello e ha riformato la sentenza del Pretore, respingendo l'istanza comune di divorzio. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. 11.2008.168).

                                  C.   Il 29 aprile 2011 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui postula l'annullamento della sentenza predetta e la reiezione dell'appello introdotto dalla moglie il 2 dicembre 2008. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2011 quest'ultima propone di respingere la domanda di revisione.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle domande di revisione si applica la legge nuova, anche se riguardano sentenze comunicate sotto l'egida del vecchio diritto di procedura (art. 405 cpv. 2 CPC). La richiesta in esame è disciplinata perciò dall'art. 328 CPC. Nel suo memoriale IS 1 invoca due titoli di revisione: quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC, sostenendo che l'emanazione della sentenza di appello è stata influenzata da reati commessi dalla moglie ai suoi danni (truffa e falsità in documenti), e quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, affermando che la sua dichiarazione del

                                         22 dicembre 2008 era dovuta a errore essenziale e dolo di lei. Quanto alla tempestività della domanda, ammissibile entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), IS 1 adduce di avere saputo della sentenza emessa da questa Camera solo il 1° febbraio 2011, quando la moglie gli ha consegnato un esemplare della decisione.

                                   2.   L'interessato non contesta, nella domanda di revisione, di avere firmato la lettera del 22 dicembre 2008 in cui dichiarava a questa Camera di aderire all'appello della moglie. Pretende però di non avere mai visto l'appello, facendo valere che l'invito di questa Camera a formulare osservazioni è stato ritirato dalla moglie a sua insaputa (tanto che la firma apposta sulla ricevuta postale non è la sua) e di avere sottoscritto la citata dichiarazione del

                                         22 dicembre 2008 solo perché la moglie gli aveva fatto credere alla necessità di un simile atto “per questioni relative all'immobile” (la comproprietà sulla particella n. 199 RFD di __________, sezione di __________). Quanto alla decisione della Camera, egli allega di averne avuto conoscenza – come detto – solo il

                                         1° febbraio 2011, quando la moglie (con cui vive tuttora in economia domestica) gli ha consegnato un esemplare della sentenza, una volta ancora ritirato alle sue spalle. Onde, a suo avviso, la tempestività della domanda di revisione.

                                   3.   Nella menzionata lettera del 22 dicembre 2008 IS 1 dichiarava di “aderire all'appello come richiesto da mia moglie”. Sapeva perciò che la moglie aveva presentato appello contro la sentenza del Pretore. Era consapevole altresì di aderire all'appello, pur ignorandone il contenuto. Doveva attendersi così una decisione di questa Camera, se non altro – come egli asserisce genericamente – “per questioni relative all'immobile”. Ora, secondo giurisprudenza chi deve aspettarsi una decisione è tenuto a prendere le misure necessarie perché la notifica possa avvenire. Al riguardo non bisogna mostrarsi troppo esigenti o rigorosi (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 575 in alto). Trattandosi di una moglie separata che si sia già vista sottrarre una volta dal marito un avviso postale per il ritiro di un invio raccomandato, nondimeno, la prassi ha avuto modo di stabilire che costei deve premunirsi e far sì che il marito non abbia più accesso alla sua corrispondenza. Se omette ogni provvedimento, non può dolersi poi del fatto che il marito le abbia sottratto un altro avviso postale e pretendere per tale motivo una restituzione del termine di ricorso (sentenza del Tribunale federale 2C_27/2013 del 18 gennaio 2013 consid. 2.2.2, riassunto in: SJ 2013 I 215).

                                   4.   Nel caso specifico IS 1 era conscio della circostanza che la moglie aveva ritirato in sua vece l'invito di questa Camera (del 15 dicembre 2008) a formulare osservazioni all'appello, né spiega come mai egli avrebbe inviato alla Camera altri­menti la lettera del 22 dicembre 2008. Dovendo egli attendersi una decisione del tribunale, gli incombeva così di premunirsi affinché la moglie non potesse nuovamente ritirare in sostituzione sua plichi raccomandati. In realtà egli non pretende di avere

                                         adottato il benché minimo provvedimento: non ha deviato a un altro indirizzo la corrispondenza che gli era destinata, non ha indicato a questa Camera un'eventuale casella postale che facesse capo alla sua persona né ha designato un rappresentante incaricato di rimettergli in mani proprie almeno le raccomandate provenienti dal Tribunale d'appello. Non può lamentare il fatto quindi che la moglie (con la quale continua a vivere in economia domestica) abbia ritirato la sentenza il 9 gennaio 2009 in sua vece, come in sua vece essa aveva ritirato l'invito di questa Camera a presentare osservazioni.

                                   5.   Nelle condizioni descritte la notifica al destinatario della decisione presa il 7 gennaio 2009 da questa Camera è regolarmente avvenuta il 9 gennaio successivo (art. 120 cpv. 3 CPC ticinese). E dalla semplice lettura di quella decisione risultava che la Camera aveva respinto l'istanza comune di divorzio perché dopo la sentenza del Pretore era venuta meno ai coniugi la volontà di sciogliere il matrimonio. IS 1 non può sostenere pertanto di avere scoperto solo a distanza di due anni (il 1° febbraio 2011), quando la moglie gli ha consegnato un esemplare della decisione, i motivi di revisione da lui invocati nel memoriale. A parte il fatto che con un minimo di diligenza egli avrebbe potuto scoprire i reali propositi della consorte già al momento di firmare la lettera del 22 dicembre 2008, ove appena avesse chiesto di vedere l'appello, al momento in cui gli è stata notificata la decisione di questa Camera (il 9 gennaio 2009) il preteso inganno non poteva più sfuggirgli. Da quel momento egli aveva perciò conoscenza dei motivi che avrebbero giustificato una revisione (nell'odierna accezione del termine: art. 329 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che la decisione soggiaceva al vecchio rimedio della restituzione in intero contro le sentenze (art. 346 lett. e CPC ticinese). Presentata due anni dopo di allora, la domanda di revisione risulta manifestamente tardiva, e come tale irricevibile.

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Per quel che è delle ripetibili, CO 1 avrebbe diritto a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ove la stesura delle osservazioni all'appello le avesse cagionato costi particolari oppure avesse richiesto speciale impegno o avesse comportato perdite di guadagno. Tale non è il caso nella fattispecie, l'interessata avendo potuto redigere il memoriale di quattro pagine da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause di stato vertenti sul principio del divorzio possono formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   La domanda di revisione è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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