Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.02.2014 11.2011.51

11. Februar 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·734 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Rivendicazione di titoli azionari; stralcio della causa diventata senza oggetto in seguito alla cancellazione dal registro di commercio della società che ha emesso i titoli

Volltext

Incarto n. 11.2011.51

Lugano 11 febbraio 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Jaques, giudice presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nelle cause CA. 2011.49 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.829 (procedura sommaria: azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 4 marzo 2011 dall'

avv.  AO 1  (I) (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro

avv.  AP 1 (già patrocinata dall'avv. dott.  , ),

giudicando sull'appello del 2 maggio 2011 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 aprile 2011;

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza dell'11 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato all'avv. AP 1 di consegnare entro 10 giorni all'avv. AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il certificato azionario della N__________ SA, __________, di cui la convenuta era amministratrice unica;

                                         che contro tale sentenza l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera il 2 maggio 2011 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, la richiesta del'avv. AO 1 fosse respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza;

                                         che nelle sue osservazioni del 1° giugno 2011 l'avv. AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         che il 20 giugno 2013 la N__________ SA è stata dichiarata in fallimento dal 21 giugno successivo, che tale procedura è poi stata sospesa per mancanza di attivi l'11 luglio 2013 e che la ditta è stata cancellata dal registro di commercio il 12 dicembre 2013;

                                         che l'avv. AO 1 ha segnalato l'8 gennaio 2014 a questa Camera come l'appello sia divenuto ormai senza interesse;

                                         che il 10 gennaio 2014 l'avv. AP 1 è stata invitata a espri­mersi entro 10 giorni sulla segnalazione, con l'avvertenza che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

e considerando

in diritto:                        che in seguito all'avvenuta cancellazione della N__________ SA dal registro di commercio lo stesso attore riconosce ormai come l'ottenimento del certificato azionario da parte sua risulti senza interesse pratico e attuale;

                                         che su tale dichiarazione l'appellante non si espressa, limitandosi a postulare il 10 febbraio 2014 una proroga del termine impartitole per formulare eventuali osservazioni;

                                         che un termine fissato dal giudice può essere prorogato per sufficienti motivi “se ne è fatta domanda prima della scadenza” (art. 144 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie la richiesta di proroga è manifestamente tardiva, il termine di 10 giorni impartito all'appellante essendo cominciato a decorrere al più tardi il 21 gennaio 2014, quando la convenuta ha ritirato l'invio raccomandato del Tribunale d'appello, se non già alla scadenza del termine di giacenza presso l'ufficio postale, intervenuta il 18 gennaio 2014;

                                         che l'appellante non indica alcun motivo, del resto, per cui le sarebbe stato impossibile postulare la proroga prima della scadenza del termine impartito dalla Camera;

                                         che, ciò posto, l'appello va dichiarato senza interesse e la causa stralciata dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili, come il giudice delegato della Camera aveva proposto alle parti il 10 gennaio 2014;

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv. , ; – avv. dott. , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2011.51 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.02.2014 11.2011.51 — Swissrulings