Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2012 11.2011.41

16. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·968 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: appello tardivo

Volltext

Incarto n. 11.2011.41

Lugano 16 luglio 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa DI.2006.1310 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 19 ottobre 2006 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinati dall'avv. dott. PA 2),

giudicando sull'appello presentato il 30 marzo 2011 da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2011 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato l'iscrizione provvisoria delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori in favore della ditta:

                                         –  fr. 11 034.75 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 553 (pari a 282/1000 della particella n. 1072 RFD di __________), appartenente a AP 1;

                                         –  fr. 10 526.05 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 555 (pari a 269/1000 del medesimo fondo base), appartenente allo stesso AP 1,

                                         –  fr. 17 569.50 oltre interessi al 5% dall'11 agosto 2006 sulla proprietà per piani n. 25 554 (pari a 449/1000 sempre del medesimo fondo base), appartenente alla moglie di AP 1, AP 2;

                                         che il Pretore ha indicato quale mezzo d'impugnazione l'appellabilità della sentenza “entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione”;

                                         che contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 30 marzo 2011 volto a ottenere, in riforma del giudizio impugnato, la reiezione dell'istanza e la conseguente cancellazione delle ipoteche legali iscritte provvisoriamente sulle loro proprietà;

                                         che nelle sue osservazioni del 21 aprile 2011 la AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;

e considerando

in diritto:                        che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento in cui è comunicata la decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che quindi, in concreto, la ricevibilità dell'appello è disciplinata dagli art. 308 segg. CPC;

                                         che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce mediante decisione appellabile entro 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC);

                                         che la decisione impugnata, spedita il 25 febbraio 2011, è giunta al patrocinatore dei convenuti lunedì 28 febbraio 2011 (stampiglia sull'esemplare della decisione accluso all'appello);

                                         che il termine di ricorso è cominciato a decorrere così martedì 1° marzo 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza giovedì 10 marzo 2011;

                                         che l'appello è stato depositato il 30 marzo 2011 (data del timbro postale sulla busta d'invio raccomandato) e si rivela tardivo, senza per altro che gli interessati postulino un'eventuale restituzione del termine (art. 148 CPC);

                                         che, certo, nella decisione impugnata il Pretore ha indicato il ter­mine d'impugnazione in 30 giorni dalla notificazione, rinviando agli art. 308, 311, 405 cpv. 1 CPC;

                                         che tale indicazione era manifestamente errata;

                                         che, nondimeno, un appellante non può valersi di un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici – e quindi invocare la propria buona fede – se lui o il proprio avvocato avrebbero potuto scoprire l'errore consultando semplicemente il testo di legge (DTF 135 III 494 consid. 4.4; RtiD I-2008 pag. 1014 consid. 4.2);

                                         che in concreto l'erroneità dell'indicazione era rilevabile con la semplice lettura delle pertinenti norme del Codice di procedura civile (in particolare gli art. 249 lett. d n. 5 e 314 cpv. 1 CPC), soprattutto da parte di un avvocato (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2 con rimandi);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello del 30 marzo 2011 risulta manifestamente inammissibile;

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG);

                                         che la AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore;

                                         che l'indennità per ripetibili va commisurata nondimeno a quanto sarebbe bastato per eccepire la palmare tardività dell'appello, argomentazioni di merito essendo superflue in circostanze del genere;

                                         che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste solidalmente a carico di AP 1 e AP 2, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2011.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2012 11.2011.41 — Swissrulings