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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2011 11.2011.34

17. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,306 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Consegna di legato

Volltext

Incarto n. 11.2011.34

Lugano, 17 marzo 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

vicecancelliera:

Rossi

sedente per statuire nella causa OA.2010.140 (consegna di legato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 23 luglio 2010 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

giudicando sull'appello del 4 marzo 2011 presentato da AP 1 contro decisione emessa dal Pretore il 21 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1946), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 5 agosto 2004, senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 21 giugno 2004 egli ha istituito la seconda moglie AP 1 (1959) sua erede universale e ha disposto un legato di fr. 50 000.– in favore della sorella AO 1 (1941). Il testamento è stato pubblicato il 7 ottobre 2004 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona.

                                  B.   Il 23 luglio 2010 AO 1 ha adito il medesimo Pretore perché AP 1 fosse tenuta a versarle la somma di fr. 50 000.– con interessi al 5% dal 22 luglio 2010. Nella sua risposta del 23 dicembre 2010 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, instando per l'assistenza giudiziaria. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 febbraio 2011. L'istruttoria essendo consistita nel solo richiamo degli incarti CN.2004.334 (pubblicazione del testamento) e CN.2004.429 (rilascio del certificato ereditario), le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, riconfermandosi nelle loro domande.

                                  C.   Con sentenza del 21 febbraio 2011 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 50 000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2010. La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata della convenuta è stata respinta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 marzo 2011 nel quale chiede che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – la petizione sia respinta e la decisione pretorile riformata di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza è stata comunicata il 21 febbraio 2011, sicché al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame è ricevibile.

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il testatore ha disposto un legato di fr. 50 000.– in favore dell'attrice e che questa ha pertanto un'azione personale contro il debitore del legato o – se costui non è specialmente nominato – contro gli ere­di legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC). Unica erede di __________ essendo la convenuta, il legato è divenuto esigibile quando essa ha accettato la successione o non ha più potuto rinunciare alla medesima (art. 562 cpv. 2 CC). Del resto –  ha soggiunto il Pretore – dal fascicolo processuale non emerge (né la convenuta evoca) alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio la pretesa dell'attrice volta all'esecuzione del legato.

                                   3.   L'appellante si duole anzitutto di non aver potuto “prendere visio­ne delle risultanze istruttorie, ed in particolare dell'originale del testamento olografo o di una copia autentica”. La contestazione non è seria, ove appena si consideri che la convenuta ha presenziato alla pubblicazione del testamento, il 21 giugno 2004, tant'è che ha sottoscritto il rogito n. 2587 del notaio __________ (nell'inc. CN.2004.429 richiamato), che il suo patrocinatore è comparso all'udienza preliminare e al dibattimento finale dell'attuale causa senza nulla eccepire e che una copia autentica del testamento si trova nell'inc. CN.2004.429 richiamato. Censurare una violazione del diritto di consultare gli atti in circostanze del genere rasenta la temerarietà.

                                   4.   Nel merito l'appellante definisce la sentenza impugnata “arbitraria ai sensi dell'art. 4 CC” (sic) perché potrebbe esistere in realtà un altro erede, davanti al Pretore essendo in corso un'azione di pater­nità promossa da un certo __________ (lettera 13 settem­bre 2010 dell'avv. __________ al Pretore, nella rubrica “corrispondenza”). E siccome __________ potrebbe avere un figlio, essa non sarebbe tenuta a elargire l'integralità del legato.

                                         Anche tale argomentazione è manifestamente infondata. Se il testatore non designa il debitore del legato, in effetti, il lascito è dovuto dall'insieme degli eredi legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC citato dal Pretore), i quali sono tenuti solidalmente verso il beneficiario (art. 603 CC per analogia; Huwiler in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 562 con riferimenti).

                                         L'erede chiamato a consegnare l'intero legato ha poi diritto di regresso nei confronti degli altri eredi in proporzione alle rispettive quote (art. 640 cpv. 3 CC per analogia: Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 272 n. 536a con numerosi richiami). Nell'ipotesi in cui __________ avesse un secondo erede, di conseguenza, la convenuta rimarrebbe solidalmente debitrice del lascito e la sua posizione nei confronti dell'attrice non muterebbe. Se mai essa potrà rivalersi parzialmente sul coerede, ma ciò non giustifica una sospensione del­l'odierna procedura, come essa chiede (art. 126 cpv. 1 CPC). Per altro la convenuta non pretende né di avere rinunciato all'eredità né che il legato ecceda la porzione disponibile di cui fruiva il testatore (ciò che le permetterebbe di rifiutare la consegna del legato per l'ammontare in esubero: Steinauer, op. cit., pag. 276 n. 541). Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello è palesemente destinato all'insuccesso.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, già per il fatto che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato intimato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui versa la richiedente si tiene conto, ad ogni modo, temperando per quanto possibile gli oneri processuali. Quanto al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore, la resistenza della convenuta alla petizione di legato sfiorava il pretesto. A ragione pertanto il Pretore ha rifiutato la concessione del beneficio.

                                   6.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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