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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.03.2011 11.2011.27

28. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,655 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Rettificazione dei registri dello stato civile: foro

Volltext

Incarto n. 11.2011.27

Lugano, 28 marzo 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2011.120 (iscrizione nel registro dello stato civile: rettificazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 febbraio 2011 dal

Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile  

contro  

K__________ (2010), (rappresentata dai genitori CO 1 e CO 2);

giudicando sull'appello del 18 febbraio 2011 presentato dall'Ufficio di vigilanza sullo stato civile contro la decisione emessa dal Pretore il 9 febbraio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1959) e CO 2 (1946), attinenti di __________, si sono sposati a __________ il 19 luglio 1974. Dal matrimonio è nato a __________ il figlio S__________, il 1° aprile 2007, deceduto quello stesso gior­no. Il 15 luglio 2010 è venuta alla luce, a __________, K__________. L'ufficiale dello stato civile di __________, circondario a nord-est della capitale, ha rilasciato il 17 luglio 2010 un atto di nascita che l'ambasciata svizzera a __________ ha trasmesso il 26 lu­glio 2010 all'Ufficio federale dello stato civile. Questo lo ha fatto seguire all'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile, che ha autorizzato l'iscrizione della nascita nel registro svizzero. L'iscrizione è stata eseguita l'11 agosto 2010 dall'Ufficio centrale dello stato civile a Bellinzona.

                                  B.   Accortosi che CO 2 ha 64 anni, il 22 dicembre 2010 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha invitato i coniugi a dare entro il 24 gennaio 2010 spiegazioni in proposito, “se del caso accompagnate dalle analisi DNA che confermino la sostenibilità biologica della situazione dei rapporti di filiazione riportata sull'atto di nascita russo”. In caso contrario esso ha avvertito i coniugi che si sarebbe rivolto al giudice per far cancellare la trascrizione della nascita dal registro svizzero dello stato civile. I destinatari non hanno reagito.

                                  C.   Il 4 febbraio 2011 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha promosso un'azione di rettificazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di accertare la correttezza della trascrizione eseguita nel registro svizzero oppure di ordinarne la cancellazione. Il Pretore non ha interpellato CO 1 né CO 2. Statuendo il 9 febbraio 2011 senza contraddittorio, egli ha dichiarato l'istanza irricevibile “per incompetenza territoriale”, senza prelevare spese giudiziarie. La decisione è stata notificata al solo Ufficio di vigilanza sullo stato civile.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile è insorto davanti a questa Camera con un appello del

                                         18 febbraio 2011 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accertare la competenza per territorio del Pretore. Nelle loro osservazioni del 16 marzo 2011 CO 1 e CO 2 auspicano, senza formulare richieste di giudizio, “di poter crescere nostra figlia e vivere in pace come tutti i rispettabili cittadini svizzeri”.

Considerando

in diritto:                  1.   Alla rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC) si applica la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 3 CPC). In concreto la decisione del Pretore è finale nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto nel termine di dieci giorni dalla notificazione del giudizio, l'appello in esame è pertanto tempestivo (art. 314 cpv. 1 CPC).

                                   2.   Le autorità cantonali di vigilanza sono abilitate a promuovere rettificazioni del registro dello stato civile alla stessa stregua di chi renda verosimile un interesse degno di protezione (art. 42 cpv. 2 CC). La legittimazione ad appellare dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, che si è visto dichiarare irricevibile l'istanza del 4 feb­braio 2011, è quindi data.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che “per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo” (art. 22 CPC). In concreto – egli ha soggiunto – l'iscrizione della nascita “è (...) stata effettuata nel circondario per il Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. Onde l'incompetenza per territorio della Pretura del Distretto di Bellinzona.

                                   4.   L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile censura nell'appello un'errata applicazione dell'art. 22 CPC. Esso ricorda che in virtù dell'art. 2 cpv. 1 OSC (RS 211.112.2) i Cantoni possono, designandone la sede, istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario comprenda tutto il territorio cantonale. Uffici speciali possono essere creati dai Cantoni, in particolare, per “documentare decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 LDIP)” (art. 2 cpv. 2 lett. a OSC). Il Ticino ha usufruito di tale facoltà, prevedendo un Ufficio centrale dello stato civile, con competenza su tutto il territorio cantonale (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1), chiamato a svolgere “centralmente i compiti affidatigli dall'art. 2 cpv. 2 OSC” (art. 9 cpv. 1 del regolamento cantonale citato). Solo l'Ufficio centrale dello stato civile – conclude l'appellante – documenta quindi nel Ticino le nascite sopraggiunte all'estero, di modo che solo il Pretore del Distretto di Bellinzona è competente per trattare una rettificazione dell'iscrizione in simile caso.

                                   5.   Le decisioni o i documenti stranieri concernenti lo stato civile di una persona sono trascritti nel registro svizzero “se così dispo­ne l'autorità cantonale di vigilanza” (art. 32 cpv. 1 LDIP e 23 OSC). Questa autorizza l'iscrizione ove siano adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 LDIP (art. 32 cpv. 2 LDIP). L'iscrizione è poi eseguita (“documentata”) dagli uffici di stato civile ordinari o, qualora esista, dall'Ufficio speciale istituito dal Cantone. Dandosi un Ufficio speciale, di conseguenza, gli uffici di stato civile ordinari iscrivono nel registro solo le nascite avvenute nei loro circondari (art. 20 cpv. 1 OSC). E nel Ticino i circondari coincidono con il territorio dei Distretti (art. 1 del regolamento cantonale citato). Le nascite avvenute all'estero sono trascritte invece, previa autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza, dall'Ufficio speciale con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. Nel Ticino l'Ufficio speciale è, come detto, l'Ufficio centrale dello stato civile.

                                   6.   Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo – si è ricordato – il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo (art. 22 CPC). Nella fattispecie il Pretore rileva che “l'iscrizione in questione è (...) stata effettuata nel circondario per il Comune di __________, luogo di attinenza della madre”. L'accertamento è erroneo, la nascita di K__________ essendo stata trascritta non dall'ufficio di stato civile ordinario per il Comune di __________, bensì dall'Ufficio centrale di stato civile a Bellinzona, come risulta dagli atti (conferma dell'11 agosto 2010, con bollo dell'Ufficio). Poco importa dove si trovi l'attinenza dei genitori. Poco importa altresì dove si trovi il registro, che del resto è una banca dati centrale gestita in forma elettronica (“Infostar”: art. 45a CC). Determinante ai fini del foro è il luogo in cui i dati anagrafici sono stati registrati. Ciò significa che competente per trattare un'azione di rettificazione è sempre il giudice del luogo in cui si trova l'ufficio, anche qualora i circondari di stato civile non coincidano con le giurisdizioni dei tribunali (Rubin in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 18 ad art. 22; identico principio vigeva già anteriormente al 1° gennaio 2011: Kellerhals/von Werdt/ Güngerich, Gerichtsstands­gesetz, 2ª edizione, n. 16 ad art. 14).

                                   7.   Ne segue che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita accoglimento. Un formale accertamento della competenza per territorio del Pretore del Distretto di Bellinzona, come chiede l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, non è tuttavia necessario, nessuno avendo eccepito alcunché sotto il profilo della competenza (il Pretore ha sollevato la questione di propria iniziativa). Per rimediare alla situazione venutasi a creare è sufficiente annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché tratti l'istanza di rettificazione (art. 318 cpv. 1 lett. c  n. 1 CPC).

                                   8.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico CO 1 e CO 2 non hanno proposto di respingere il ricorso. Conviene rinunciare dunque a ogni prelievo. Nemmeno si giustifica di attribuire ripetibili, sia perché l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile non ne ha richieste (FF 2006 pag. 6667 in fondo), sia perché esso ottiene causa vinta nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e non potrebbe quindi pretenderne (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).

                                   9.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), in materia di tenuta del registro di stato civile è dato ricorso in materia civile conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF (DTF 135 III 390 consid. 1.1).

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore del Distretto di Bellinzona perché tratti

                                         l'istanza di rettificazione dei registri dello stato civile.

                                   2.   Non si riscuotono spese giudiziarie.

                                   3.   Intimazione:

 –;  –;  –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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