Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.07.2012 11.2011.174

11. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·583 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello per lite divenuta priva d'oggetto

Volltext

Incarto n. 11.2011.174

Lugano, 11 luglio 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2011.3803 (rettifica di certificato di esecutore testa­mentario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 13 settembre 2011 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

per ottenere un certificato di esecutore testamentario  

a nome del solo avv. dott. CO 1 ,   esclusi gli avvocati e CO 3 ,

                                         nella successione fu ing. (1931-2011),

                                         già in, di cui risultano eredi, oltre all'istante,

                                         dott. TERZ 1

                                         (patrocinato dalla stessa avv. PA 1)

                                         dott. TERZ 2,

                                         (patrocinato dall'avv. PA 2,) e la

                                          TERZ 3

                                         (rappresentata da RA 1, ,

                                         e RA 2,);

visto l'appello del 14 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione del 28 ottobre 2011 con cui il Pretore ha rifiutato di sostituire un certificato di esecutore testamentario da lui emesso il 22 luglio 2011 a nome dell'avv. dott. AO 1 singolarmente e degli avvocati AO 2 e AO 3 congiuntamente;

                                         preso atto che con lettera del 5 luglio 2012 AP 1 chiede a questa Camera di dichiarare l'appello senza oggetto e di stralciare la causa dai ruoli, “le pratiche essendo concluse”;

                                         ritenuto che nelle condizioni descritte rimane da statuire “secondo equità” sulle spese giudiziarie dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

                                         considerato che nella fattispecie la procedura risulta essere diventata caduca non per circostanze fortuite, ma per iniziativa della stessa appellante, motivo per cui non si giustifica di porre oneri processuali a carico delle altre parti in causa;

                                         stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la Camera non avendo dovuto statuire sull'appello (art. 21 LTG);

                                         rilevato che l'avv. AO 3, il quale ha ricevuto copia della lettera inviata dall'appellante a questa Camera il 5 luglio 2012, ha dichiarato all'appellante medesima di consentire alla compensazione delle ripetibili per le osservazioni da lui formulate il 5 dicembre 2011 unitamente agli avvocati AO 2 e AO 1 in cui proponeva di respingere l'impugnazione;

                                         accertato che nessun altro partecipante al procedimento postula la rifusione di ripetibili;

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    ;  –    ; –    ; –.,;  –,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2011.174 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.07.2012 11.2011.174 — Swissrulings