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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.08.2012 11.2011.173

21. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·720 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Volltext

Incarto n. 11.2011.173

Lugano 21 agosto 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2011.2 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 febbraio 2011 dal

AP 1 , e AP 2 (patrocinate dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 , e AO 2  (patrocinati dall'avv. PA 2);

                                         premesso che con decisione del 3 novembre 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto un'istanza pre­sentata il 2 febbraio 2011 da AP 1 e AP 2 per ottenere l'annotazione in via cautelare di una restrizione della facoltà di disporre per 1/62 sulla quota di comproprietà BP (2/62, intestata a AO 1) o BQ (1/62, intestata a AO 2) della proprietà per piani n. 12 975 RFD di __________, pari a 124/1000 della particella n. 3046, ha ordinato la cancellazione “dopo la decisione su un eventuale effetto sospensivo da parte del Tribunale d'appello” dell'annotazione avvenuta inaudita parte il 3 febbraio 2011, ponendo le spese processuali di fr. 1350.– complessivi a carico delle istanti, tenute a rifondere ai convenuti fr. 4000.– per ripetibili;

                                         ricordato che contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 14 novembre 2011, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la loro istanza cautelare “su uno dei posti macchina esistenti intestati ai convenuti siti nella particella n. 3046 RFD di __________”;

                                         rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata accolta dal presidente di questa Camera con decreto del 18 novembre 2011;

                                         preso atto che nelle loro osservazioni del 5 dicembre 2011 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'appello;

                                         rilevato che il Pretore ha trasmesso il 7 agosto 2012 a questa Camera copia di un decreto di stralcio, riguardante un'altra causa tra le parti, in cui queste ultime risultano avere “concluso la convenzione che viene allegata come parte integrante della presente decisione di stralcio”;

                                         accertato che nella convenzione appena citata AP 1 e AP 2 si sono impegnate, al momento dell'accettazione dell'accordo, a ritirare l'appello “presentato contro la sentenza del 3 novembre 2011 incarto CA.2011.2 di questa Pretura, tassa e spese di appello a carico di chi le ha anticipate, ripetibili di appello compensate”;

                                         constatato che il13 agosto 2012 AP 1 e AP 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare l'appello con le modalità previste nell'accordo predetto;

                                         ritenuto che il ritiro dell'appello configura desistenza con effetti di decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e che in tal caso il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         stabilito che in materia di spese processuali non vi sia ragione per scostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                  2.    Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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