Incarto n. 11.2011.170
Lugano 20 novembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, giudice presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OA.2010.89 (azione di diritto reale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione del 12 ottobre 2010 da
AP 1 AP 2 e AP 3 (patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
giudicando sull'appello del 9 novembre 2011 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la decisione emessa dal Pretore il 6 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6 ottobre 2011 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, accogliendo l'eccezione d'incompetenza materiale sollevata dal convenuto AO 1, ha dichiarato irricevibile la petizione inoltrata il 16 dicembre 2009 da AP 1, AP 2 e AP 3, intesa a fare accertare che l'onere fondiario di fornitura di acqua potabile e di energia elettrica alle particelle n. 804, 805, 806, 808, 853, 862, 870, 971 e 981 RFP di __________, sezione di __________, è collegato a una servitù non riscattabile e che la disdetta della convenzione del 17 maggio 1956 e della convenzione aggiuntiva del marzo del 2002 formulata dal convenuto l'8 giugno 2010 non è valida;
che contro tale decisione AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 9 novembre 2011, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'eccezione d'incompetenza materiale, dell'accertamento della ricevibilità della petizione e dell'assegnazione di spese e ripetibili di prima e seconda sede a carico del convenuto;
che nelle sue osservazioni del 3 gennaio 2012 AO 1 ha postulato la reiezione dell'appello, protestando tasse, spese e ripetibili;
che su istanza degli appellanti il 30 luglio 2013 il giudice delegato della Camera ha sospeso la procedura d'appello sino al 31 dicembre 2013, disponendone la riattivazione d'ufficio alla scadenza o prima a richiesta di parte;
che con scritto del 19 novembre 2013 gli appellanti hanno comunicato di avere concluso con il convenuto una nuova convenzione di approvvigionamento idrico ed elettrico, motivo per cui, ritenendo l'appello senza oggetto, ne hanno chiesto lo stralcio;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli perché diventato senza oggetto (art. 242 CPC);
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nel caso specifico secondo l'accordo delle parti le spese giudiziarie vanno poste a carico degli appellanti, mentre le ripetibili sono da ritenere compensate;
che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).