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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2012 11.2011.157

22. März 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·687 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Stralcio dell'appello dai ruoli in seguito a ritiro

Volltext

Incarto n. 11.2011.157

Lugano, 22 marzo 2012/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa OA.2010.118 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 24 giugno 2010 dall'

 AP 1   (patrocinato dall'.  PA 1 )  

e  

 AO 1   (patrocinata dall'.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 ottobre 2011;

                                         premesso che nell'ambito di una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale introdotta da AP 1 (1959) e AO 1 (1960) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato il 3 ottobre 2011 un decreto cautelare in cui ha condannato il marito a versare i seguenti contributi di mantenimento indicizzati:

                                         dal 1° settembre al 31 dicembre 2010:

                                         fr. 4246.– mensili per la moglie e

                                         fr. 2031.– mensili per la figlia A__________ (nata il 29 ottobre 1996), assegni familiari compresi,

                                         dal 1° al 31 gennaio 2011:

                                         fr. 4033.– per la moglie e

                                         fr. 2031.– per la figlia, assegni familiari compresi,

                                         dal 1° febbraio 2011 in poi:

                                         fr. 3315.– mensili per la moglie e

                                         fr. 2031.– mensili per la figlia, assegni familiari compresi;

                                         accertato che AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2011 per ottenere l'annullamento di tale decreto e la conferma dell'assetto provvisionale anteriore, offrendo di portare eventualmente il contributo alimentare per la moglie a fr. 3150.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010, a fr. 2724.10 per il gennaio del 2011 e a fr. 1453.– mensili dal 1° febbraio 2011 in poi;

                                         ritenuto che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2011 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         preso atto che il 9 marzo 2012 AP 1 ha comunicato personalmente a questa Camera di ritirare l'appello in ossequio a un accordo da lui raggiunto con la moglie e omologato nel frattempo dal Pretore;

                                         ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente dai motivi che possono avere indotto l'appellante a recedere dalla lite;

                                         considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         rilevato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

                                         stabilito che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– . , ; – .  , .

                                         Comunicazione:

                                         – . , ;

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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