Incarto n. 11.2011.135
Lugano 6 febbraio 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Billia
sedente per statuire nella causa OA.2007.702 (scioglimento di comproprietà mobiliare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 13 novembre 2007 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 18 agosto 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'azione promossa il 13 novembre 2007 da AP 1 per ottenere la divisione degli attivi trovantisi sul conto corrente di deposito collettivo n. __________ aperto il 27 aprile 1989 presso il __________ a nome suo, di AO 1 e di __________;
che la tassa di giustizia di fr. 15 000.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondere alla controparte fr. 30 000.– di ripetibili;
che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre 2011, chiedendo di riformarla nel senso di accertare la sua titolarità sui “⅔ di tutti i titoli di credito ed averi esistenti sul conto in misura pari a ⅔ del valore complessivo”, ordinando al __________ di consegnare a lei la somma equivalente;
che in pendenza di appello le parti hanno stipulato una transazione nell'ambito alla quale l'attrice si è impegnata a ritirare l'appello “senza assegnazione di ripetibili”;
che il 23 gennaio 2012 AP 1 ha trasmesso a questa Camera la transazione, dichiarando in conformità alla medesima di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che alle impugnazioni si applica il diritto di procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la transazione è avvenuta in appello, onde la regolamentazione degli effetti secondo il diritto nuovo;
che l'accordo stipulato dalle parti l'11 gennaio 2012 ha posto fine alla lite, sostituendosi per volontà delle parti alla decisione impugnata;
che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese giudiziarie di prima e di seconda sede;
che a norma dell'art. 109 cpv. 1 CPC “in caso di transazione giudiziaria ogni parte assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima”;
che in concreto la transazione si limita a disciplinare la sorte delle ripetibili di appello (non disponendo alcuna attribuzione), mentre nulla prevede sulle relative spese processuali, come pure sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado;
che nel caso in cui una transazione sia silente si applicano i principi generali degli art. 106 a 108 CPC (art. 109 cpv. 2 lett. a CPC, l'ipotesi dell'art. 109 cpv. 2 lett. b CPC essendo estranea alla fattispecie);
che nelle condizioni descritte rimane da statuire – d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC) – sulla tassa di giustizia e le spese dei due gradi di giurisdizione, mentre per quanto riguarda le ripetibili di primo grado non tocca a questa Camera assegnarne, nella transazione nessuna delle parti rivendicando alcunché;
che in effetti nel nuovo diritto di procedura le ripetibili sono attribuite solo su richiesta di parte (FF 2006 pag. 6667 in fondo), ciò che in caso di transazione valeva – del resto – anche per la vecchia procedura cantonale (art. 151 CPC ticinese);
che quanto alle spese processuali di prima e seconda sede, dandosi soccombenza parziale reciproca come in concreto, esse vanno ripartite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC);
che nel suo memoriale conclusivo del 30 maggio 2011 l'appellante rivendicava “⅔ di tutti i titoli di credito ed averi esistenti
sul conto in misura pari a ⅔ del valore complessivo”, ovvero fr. 746 315.– stando ai dati più recenti (doc. I e H prodotti dal __________ il 19 agosto 2008), sicché la pretesa risultava di fr. 497 543.–;
che in ossequio alla transazione essa ottiene fr. 160 000.–,
ossia ⅓ circa della pretesa (160 000.– x 100 : 497 543.–), soccombendo nella proporzione di ⅔;
che si giustifica pertanto di suddividere le spese giudiziarie di prima e seconda sede secondo tale chiave di riparto, fermo restando che in appello la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: I. Si prende atto del seguente accordo:
Convenzione fra le parti relativa alla liquidazione di un conto a firma collettiva
AP 1__________
e
____________________
e
AO 1__________
premesso che:
1. con averi propri del signor AO 1 fu aperto il conto numero __________ presso il __________, con il quale il signor AO 1 intendeva far versare alla moglie – per propria libera scelta – i redditi degli averi in conto, vita natural durante di quest'ultima;
2. tale conto – fermo restando che gli averi in conto erano esclusivamente del signor AO 1, come confermato dalla sentenza 18/22 agosto 2011 della lodevole Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella procedura ordinaria appellabile inc. OA.2007.702 – fu cointestato per ragioni organizzative e di “controllo” ai signori __________, AP 1 e AO 1 con firma collettiva a tre;
3. le parti intendono ora liquidare detto conto con il riconoscimento in capitale di una cifra da parte del signor AO 1 alla signora AP 1, a saldo di liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa e reciproco rapporto di dare avere, in luogo e vece del riconoscimento annuale degli interessi degli averi in conto; __________ – che era stata inserita quale cointestataria con mere funzioni di garante – non ha direttamente alcuna pretesa da avanzare e accetta con ciò la liquidazione del conto secondo le modalità stabilite da AO 1 e AP 1 concordemente;
4. la signora AP 1 e la signora __________ danno atto a AO 1 che si assumono personalmente internamente ed esternamente ogni e qualsiasi eventuale conseguenza che dovesse toccarle – nonostante quanto sopra sub. 2 –, direttamente per l'intestazione del conto anche a loro nome (__________), esonerandolo e liberandolo totalmente da ogni e qualsiasi responsabilità (non essendo la di lui posizione in alcun modo in discussione, in quanto da anni residente e domiciliato in Svizzera), ad eccezione di quella del più assoluto riserbo in merito a quanto oggetto del presente accordo.
si stipula e si conviene:
1. Le parti sottoscrivono la presente, con l'intento di eseguirla nei tempi più brevi possibili; ad esecuzione avvenuta della presente saranno liquidati e saldati definitivamente ogni e qualsiasi rapporto di dare avere e pretesa reciproca per ogni e qualsiasi causa;
2. Le parti concordano in fr. 160 000.– l'ammontare omnicomprensivo riconosciuto a favore della signora AP 1 da liquidare nell'ambito dello scioglimento del conto collettivo citato alla premessa n. 1. Contestualmente alla firma della presente convenzione le signore AP 1 e __________ sottoscrivono e rimettono all'avv. PA 2, legale del signor AO 1, l'allegato ordine di bonifico dell'importo anzidetto a favore della signora AP 1 e chiusura del conto bancario in questione, con messa a disposizione di tutti gli altri attivi a favore del signor AO 1, secondo sue separate istruzioni. Tale ordine verrà trasmesso al __________ entro l'11 gennaio 2012, con anche la firma del signor AO 1, con copia tramite l'avv. PA 2 al sottoscritto legale.
3. Le parti si impegnano a sottoscrivere tempestivamente ogni e qualsiasi altra istruzione o documento richiesti dal __________ per l'esecuzione delle predette istruzioni.
4. Ricevuta conferma da parte del __________ dell'accordo a eseguire le istruzioni sopra indicate, l'avv. PA 1 procederà a ritirare l'appello presentato che è attualmente pendente contro la sentenza 18/22 agosto 2011 della lodevole Pretura, di cui alle premesse sub 2, con la precisazione che il ritiro avviene senza assegnazione di ripetibili, con copia per conoscenza all'avv. PA 2.
In ogni caso, dopo l'adempimento delle istruzioni impartite al __________, copia del presente accordo costituisce titolo per l'ottenimento dello stralcio dell'appello.
5. Ad esecuzione avvenuta della presente nulla più sarà dovuto fra le parti, i cui rapporti saranno con ciò definitivamente e reciprocamente liquidati per ogni causa e titolo;
6. La presente è firmata in 4 (quattro) esemplari;
7. Per ogni e qualsiasi eventuale problema di interpretazione ed esecuzione della presente (nonché per ogni altra questione legata alla presente convenzione) le parti faranno capo alla designazione di un conciliatore unico con domicilio in Svizzera, di comune fiducia, che risolverà le questioni poste secondo i canoni della presente e subordinatamente ex bono ed aequo in modo definitivo e inappellabile entro 30 giorni dalla istanza con cui il suo intervento sarà richiesto da una delle parti.
II. L’appello è stralciato dai ruoli per transazione.
III. Le spese processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 15 000.– e nelle spese, da anticipare dall'attrice, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto.
IV. Le spese processuali di appello di fr. 360.–, da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.