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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.06.2011 11.2011.12

15. Juni 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,572 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele: condanna di una Commissione tutoria regionale al versamento di ripetibili

Volltext

Incarto n. 11.2011.12

Lugano, 15 giugno 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Pellegrini ed Ermotti, supplente

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 220.2004/R.132.2010 (diritto di visita: indennità per ripetibili) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone la

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco  

all'  

 CO 1   (patrocinata  PA 1 )

                                         per quanto riguarda le relazioni personali con i figli

                                         E__________ e N__________  (2003),

                                         da parte del

                                         dott. __________,

                                         (patrocinato dall' __________, );

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 dicembre 2010 presentato dalla Commissione tutoria regionale 15 contro la decisione emessa il 25 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1964) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 22 dicembre 2000. Dal matrimonio sono nati E__________, il 20 marzo 2001, e N__________, il 14 giugno 2003. Il 19 agosto 2009 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di separazione corredata di accordo completo. Il Pretore ha convocato i coniugi a un'udienza del 28 settembre 2009, durante la quale li ha sentiti prima separatamente e poi insieme, accertando la loro decisione di separarsi dopo matura riflessione e per libera scelta. Il 20 settembre 2010, su richiesta della Commissione tutoria regionale 15, il Pretore ha istituito in favore di E__________ e N__________ una curatela educativa volta a sostenere i figli nell'esercizio del diritto di visita. Un appello introdotto da CO 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 ottobre 2010 (inc. 11.2010.115).

                                  B.   Nel frattempo, l'11 ottobre 2010, la Commissione tutoria regionale ha ordinato a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di esercitare il diritto di visita sui figli E__________ e N__________, così come deciso dalla Pretura di Bellinzona”. CO 1 ha ricorso contro tale ingiunzione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale con decisione del 25 novembre 2010 l'ha annullata senza prelevare tasse né spese, ma addebitando alla Commissione tutoria regionale un'indennità di fr. 200.– per ripetibili in favore di CO 1.

                                  C.   Contro l'obbligo di versare fr. 200.– a CO 1 la Commissione tutoria regionale è insorta a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2010 nel quale postula l'annullamento del dispo­sitivo sull'indennità per ripetibili. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti gior­ni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza, intimata il 25 novembre 2010, è stata notificata alla Commissione tutoria regionale il 29 novembre successivo (appello, pag. 1 in fondo), sicché il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica 19 dicembre 2010, salvo protrarsi a lunedì 20 dicembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                   2.   Toccata direttamente nei suoi interessi pecuniari dalla condanna al pagamento di ripetibili, la Commissione tutoria regionale è senz'altro legittimata ad appellare (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 34 ad art. 420; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 387 n. 1014b). L'appello in rassegna è pertanto ammissibile anche sotto questo profilo.

                                   3.   Litigiosa è, in concreto, la condanna della Commissione tutoria regionale al versamento di ripetibili (fr. 200.–). L'Autorità di vigilanza, accogliendo il ricorso di CO 1 per incompetenza della Commissione tutoria regionale a statuire sull'esercizio del diritto di visita pendente causa di separazione (art. 315a cpv. 1 CC), ha considerato la Commissione soccombente. Nell'appello quest'ultima obietta di non essere tenuta a pagare ripetibili, poiché l'esecuzione di decisioni pretorili sul diritto di visita era di sua competenza (art. 315a cpv. 1 in fine CC) e perché essa non ha agito in qualità di parte, tant'è che non sarebbe stata legittimata a impugnare nel merito la decisione dell'Autorità di vigilanza.

                                         a)   Il diritto federale non regola l'attribuzione di ripetibili nelle procedure di ricorso a norma dell'art. 420 cpv. 2 CC. In proposito fa stato dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; Geiser, op. cit., n. 43 ad art. 420). Ora, l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele si limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili”. Essa non precisa chi debba intendersi come “parte soccombente”. La legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia a titolo sussidiario, non è più esplicita.

                                               La giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto nondimeno il principio per cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. In simili eventualità esse vanno considerate alla stregua di controparti, anche se non sono tecnica­mente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissen­berger [curatori], VwVG, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad art. 6). Per contro, qualora siffatte autorità abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con richiami; analogamente: Maillard in: VwVG, op. cit., n. 47, 48 e 49 ad art. 64).

                                         b)   Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha ordinato a CO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di consentire al padre di esercitare il diritto di visita sui figli

                                               E__________ e N__________, così come deciso dalla Pretura di Bellinzona”. Ha agito dunque in veste autoritativa, non in qualità di parte. Sta di fatto che CO 1 è uscita vittoriosa dal ricorso all'Autorità di vigilanza (l'ingiunzione della Commissione tutoria regionale è stata annullata) e che a tal fine essa ha dovuto sopportare costi di patrocinio. La Commissione tutoria regionale sembra insistere sul fatto che l'esecuzione di decisioni pretorili era di sua competenza. Non pretende però che il Pretore l'abbia invitata a eseguire alcunché, tranne designare la persona del curatore educativo. Quando ha emanato l'ingiunzione essa ha agito pertanto di propria iniziativa, non su delega del Pretore.

                                               Ciò non significa – è vero – che la Commissione tutoria regionale andasse condannata automaticamente alla rifusione di ripetibili. È altrettanto vero però che nel caso specifico non sussistono privati che ne abbiano difeso l'operato in sede di impugnazione. Certo, la Commissione tutoria regionale non è stata chiamata dall'Autorità di vigilanza a esprimersi sul ricor­so di CO 1, ma poco importa. Chi risulta soccombere in una procedura amministrativa non può sottrarsi all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, invitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Ne segue che, munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), la Commissione tutoria regionale è stata giustamente tenuta a rifondere alla ricorrente, costretta a impugnare l'ingiunzione (salvo rischio di deferimento all'autorità penale: art. 292 CP), un'equa indennità per ripetibili, del resto non contestata nel suo ammontare. Infondato, l'appello si rivela così privo di consistenza (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile 2011 destinata a pubblicazione).

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora la soccombenza (art. 148 CPC ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione a CO 1.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

                                         Comunicazione:

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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