Incarto n. 11.2011.118
Lugano 12 settembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 213.2011/R.30.2011 (diritto di visita e protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinata dall'. PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
per quanto riguarda le relazioni personali con i figli
A__________ e J__________ (1999)
da parte del padre
PI 1, ,
giudicando sul ricorso (“appello”) presentato il 22 agosto 2011 da AP 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. PI 1 (1973) e AP 1 (1962) hanno due figli: A__________ e J__________ __________, nati il 1° dicembre 1999. In seguito a difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, PI 1 si è rivolto il 30 luglio 2009 alla Commissione tutoria regionale 11, che con decisione del 14 aprile 2011 ha disciplinato le sue relazioni personali con i figli, ha esortato formalmente la madre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a imporre ai ragazzi gli incontri con il padre e ha disposto una “presa a carico” dei medesimi da parte del Servizio medico-psicologico di __________, mentre ha respinto una richiesta di AP 1 intesa alla nomina “di uno o più legali” per patrocinare lei e i figli nei rapporti con la stessa Commissione tutoria regionale e i vari uffici, oltre che per studiare gli atti e avanzare proposte.
B. PI 1 è insorto il 20 aprile 2011 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 20 giugno 2011 ha parzialmente accolto il ricorso, ha riformulato l'ingiunzione nei confronti di AP 1 e ha ordinato l'istituzione di una curatela
educativa in favore dei figli (art. 308 CC), invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del curatore. Essa ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva, senza prelevare tasse né spese.
C. Il 22 agosto 2011 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele davanti a questa Camera per ottenere che, restituito effetto sospensivo al ricorso e conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, “in via preliminare” le parti siano “citate al dibattimento, in primis conciliativo” e che in accoglimento del ricorso la decisione in questione sia annullata. Subordinatamente essa chiede che “la trattazione dell'opposizione alla decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele” sia rinviata a quest'ultima per riesame, previa audizione “in via conciliativa” delle parti. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è ammissibile. Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura civile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), come crede la ricorrente, bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2. La ricorrente chiede “in via preliminare” di essere citata con PI 1 a un dibattimento davanti a questa Camera. La domanda è di per sé proponibile (art. 74b cpv. 3 LPAmm), ma non se ne vede la giustificazione né l'interessata adduce alcun particolare motivo a sostegno. Quanto all'art. 29 cpv. 2 Cost., esso non garantisce il diritto di esprimersi oralmente davanti a un'autorità di ricorso (DTF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). La ricorrente sembra auspicare invero un'udienza di conciliazione, ma non pretende che la Commissione tutoria regionale abbia trascurato il tentativo di comporre il dissidio tra genitori nelle vie amichevoli e neppure accenna a circostanze nuove, sopraggiunte in pendenza di procedura, che lascerebbero intravedere la possibilità di giungere a un'intesa amichevole davanti al terzo grado di giurisdizione. Il fatto che la decisione della Commissione tutoria regionale sia stata impugnata dall'uno e la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele dall'altro lascia supporre se mai che le posizioni siano ormai consolidate. Indire un'udienza davanti a questa Camera nelle condizioni descritte dilazionerebbe soltanto la procedura.
3. L'art. 6 par. 1 CEDU garantisce invero alle parti il diritto a “un'
equa e pubblica udienza” davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge in tutte le questioni “di carattere civile”. Tale udienza deve essere suscettibile tuttavia di influire direttamente sulla decisione (DTF 127 V 493 in fondo). Nella fattispecie l'unica richiesta di giudizio formulata dalla ricorrente è quella di annullare la decisione impugnata per la mancata “audizione personale sua e dei figli” (memoriale, punto 16). Non propone di riformare l'uno o l'altro dispositivo, per quanto sia patrocinata da un legale. Postula unicamente il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele “per riesame, previa audizione in via conciliativa delle parti medesime”. Ora, sapere se la decisione impugnata vada annullata per avere, l'Autorità di vigilanza sulle tutele, disatteso il diritto d'essere sentito di AP 1 non dipende da quanto l'interessata può addurre all'udienza. Trattandosi di una censura formale, la violazione deve risultare dall'incarto. E questa Camera ha richiamato gli atti di causa completi. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio.
4. Che in concreto i genitori siano stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale a un'udienza del 12 aprile 2011 (act. 1, allegato DD) e i figli ascoltati dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________, come pure dal Servizio medico-psicologico di __________ (act. 1, allegati BB e CC) è pacifico. La ricorrente si duole della “mancata audizione personale sua e dei figli” da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. A parte il fatto però che – come detto – l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente dinanzi a un'autorità di ricorso, la ricorrente non consta avere mai sollecitato niente del genere. Dagli atti si evince soltanto che il 23 aprile (recte: maggio) 2011 essa ha postulato una proroga del termine per presentare osservazioni al ricorso di PI 1 (act. 3), a lei intimato il 26 aprile 2011 (attergato ad act. 1), proroga che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto per tardività, il termine per le osservazioni essendo già decorso (act. 4). In seguito consta unicamente una lettera di PI 1 all'Autorità di vigilanza, del 31 maggio 2011 (act. 5), dopo di che è intervenuta la decisione. D'altro lato l'Autorità di vigilanza sulle tutele non era tenuta a prevedere udienze d'ufficio (art. 42 a 47 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) né a rifare l'audizione dei figli. Se ne conclude ch'essa non ha affatto violato il diritto d'essere sentito di AP 1 né quello dei ragazzi. Privo di consistenza, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.
5. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di restituire effetto sospensivo al ricorso, contenuta nel memoriale.
6. La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la ricorrente inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio
ogni possibilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto di intimazione.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–; –,; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.