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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2013 11.2011.114

12. November 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,995 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Protezione dell'unione coniugale: affidamento dei figli, relazioni personali, contributi alimentari

Volltext

Incarto n. 11.2011.114

Lugano 12 novembre 2013/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DI.2010.219 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 16 novembre 2010 da

 AO 1    (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 18 luglio 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 4 luglio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1966) e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 1° dicembre 1995. Dal matrimonio sono nati R__________, il 30 luglio 1999, e A__________, il 22 ottobre 2003. Già muratore, il marito è stato posto nel 2003 al beneficio di una mezza rendita d'invalidità e dal 2005 svolge a metà tempo la professione di tecnico di radiologia per l'Ospedale __________ di __________ e per la Clinica __________ di __________. La moglie ha lavorato come cameriera fino alla nascita dei figli, poi ha smesso ogni attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel­l'ottobre del 2010, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli in un appartamento, sempre a __________, riprendendo a lavorare come cameriera a tempo parziale per il ristorante __________ di __________.

                                  B.   Il 16 novembre 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare per questi ultimi di fr. 800.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi. All'udienza del 7 dicembre 2010, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli, offrendo in subordine contributi alimentari di fr. 700.– mensili per ognu­no di loro, assegni familiari compresi. AO 1 ha replicato, riaffermando le sue richieste e chiedendo che sui contributi di mantenimento il Pretore statuisse già in via cautelare. AP 1 ha duplicato, ribadendo il suo punto di vista. Con decreto supercautelare del 10 dicembre 2010 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° dicembre 2010 un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.

                                  C.   Iniziata il 7 dicembre 2010, l'istruttoria è terminata il 13 aprile 2011. Al dibattimento finale del 26 maggio 2011 l'istante ha riaffermato le proprie domande, riducendo nondimeno a fr. 700.– mensili la richiesta di contributo alimentare indicizzato per ogni figlio dal 1° ottobre 2010 oltre agli assegni familiari e alle “altre prestazioni (in particolar modo rendite AI, LPP, ecc.) destinate direttamente ai figli”. Da parte sua AP 1 ha ribadito le proprie richieste, offrendo in caso d'affidamento dei figli un contributo di fr. 350.– mensili per ciascuno di loro, assegni familiari non compresi.

                                  D.   Statuendo il 4 luglio 2011, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a versare dal 1° ottobre 2010 un contributo alimentare per R__________ di fr. 1350.– mensili (assegni familiari compresi), come pure un contributo ali­mentare per A__________ di fr. 1265.– mensili (assegni familiari compresi). La tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 660.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 18 luglio 2011 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che i figli siano affidati a lui, riservato alla madre il più ampio diritto di visita. Subordinatamente, nel caso in cui i figli fossero affidati alla madre, egli postula un'estensione del suo diritto di visita e una riduzione del contributo alimentare per R__________ a fr. 1095.– mensili (assegni familiari compresi), co­me pure di quello per A__________ a fr. 1025.– mensili (assegni familiari compresi). Con decreto del 22 luglio 2011 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a tutela dell'unione coniugale comunicate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono impugnabili con appello indipendentemente dal valore litigioso, a meno che la lite verta su mere questioni patrimoniali. Ciò non è il caso nella fattispecie, controversi essendo anche l'affidamento dei figli e la disciplina delle relazioni personali. Trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata all'appellante l'8 luglio 2011. Introdotto il 18 luglio 2011, l'appello è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude una polizza del 26 novembre 2008 stipulata presso la __________ per l'assicurazione di autoveicoli, una comunicazione 7 maggio 2011 del relativo premio, un documento del 30 dicembre 2010 che attesta l'ammontare dell'imposta di circolazione, un contratto di leasing del 29 settembre 2008, una ricevuta inerente a una rata del leasing pagata il 27 giugno 2011 e una polizza del 1° settembre 2005 per l'assicurazione responsabilità civile, sempre presso la __________. Ora, in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). Ne segue che in concreto solo i documenti del 7 maggio e del 27 giugno 2011 risultano ammissibili, l'appellante non pretendendo che gli fosse impossibile produrre gli altri davanti al Pretore. Comunque sia, la questione non merita ulteriore approfondimento, poiché – come si vedrà oltre – tali documenti non sono di rilievo per il giudizio (sotto, consid. 7b).

                                   3.   Per quel che concerne l'affidamento dei figli, il Pretore aggiunto ha sottolineato anzitutto che l'istante, pur avendo ripreso dopo la separazione di fatto l'attività di cameriera a tempo parziale (la mattina fino alle ore 11, dal lunedì al giovedì e il sabato), può garantire la sua presenza per tutto il resto della giornata. Inoltre la figlia minore (7 anni e mezzo) dispone di sufficiente autonomia e non deve dipendere esclusivamente dal fratello, la mattina, per fare colazione e vestirsi. Viceversa la disponibilità di tempo del padre non può essere equiparata a quella della madre, visto che quegli lavora tutti i pomeriggi e il martedì mattina. Che i figli abbiano a pernottare da lui, com'egli propone, implicherebbe – secondo il Pretore aggiunto – un affidamento congiunto, escluso in concreto perché i genitori non sono d'accordo sulla regolamentazione della vita separata né dal profilo personale né da quello finanziario. Considerato infine che l'ascolto dei figli, eseguito da una mediatrice familiare, non ha rivelato un desiderio di cambiamento da parte dei ragazzi (act. VIII), il primo giudice ha reputato conforme al bene di costoro l'affidamento alla madre (sentenza impugnata, pag. 5 segg.).

                                   4.   L'appellante definisce la sentenza impugnata inopportuna e foriera di un incomprensibile quanto inutile distacco tra padre e figli. A suo parere essa crea inutili difficoltà nel garantire regolari relazioni personali dei figli con i genitori, consacrando una soluzione che lede gli interessi di loro e che penalizza la sua persona (appello, pag. 3 segg.). Il fatto che durante la vita in comune la madre abbia trascorso più tempo con i figli rispetto a lui è – a mente sua – un argomento quantitativo, che trascura l'aspetto qualitativo della presenza. Per figli di età superiore ai cinque o sei anni – egli continua – la presenza del padre è altrettanto se non più importante di quella della madre, soprattutto nella fattispecie, perché essendo cittadino svizzero egli può aiutare i ragazzi nello svolgere i compiti a casa molto di più di quanto possa la madre, nata e vissuto all'estero fino al matrimonio. E se è vero che ambedue i genitori hanno la stessa disponibilità di tempo da dedicare ai figli, poiché l'uno lavora il pomeriggio e l'altra il mattino, l'affidamento dei ragazzi al padre eviterebbe una riduzione sensibile della capacità finanziaria di entrambe le economie domestiche, offrirebbe una soluzione migliore per i periodi di vacanza e garantirebbe in caso di malattia o d'infortunio dei figli una sistemazione più confortevole, l'appartamento della madre disponendo solo di 3½ locali, mentre l'abitazione coniugale ne conta 4½. Senza dimenticare che, abitando al piano terreno, la nonna paterna potrebbe contribuire ad accudire i figli in modo flessibile. Infine – epiloga l'interessato – dall'ascolto di R__________ è emerso il desiderio del ragazzo di vedere maggiormente il padre, ciò che in sé basterebbe già per tornare sulla decisione di primo grado (appello, pag. 3 segg.).

                                   5.   L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a protezione tutela dell'unione coniuge prende le misure necessarie “secon­do le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. Decisivo rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. In primo luogo occorre accertare pertanto la capacità educativa dei genitori. Se questa risulta equivalente, l'affidamento compete per principio, soprattutto nel caso di bambini piccoli o di ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, al genitore che ha la possibilità e che è pronto a occuparsene personalmente. Se entrambi i genitori adempiono tale requisito più o meno nella stessa misura, può rivelarsi determinante la stabilità delle relazioni locali e familiari. Inoltre occorre tenere conto, secondo l'età del figlio, della chiara volontà espressa da quest'ultimo. Infine vi sono ulteriori criteri, come la disponibilità di un genitore a collaborare con l'altro nella cura e nell'educazione del figlio oppure l'esistenza di uno speciale legame personale e affettivo tra il figlio e un genitore. Questi “ulteriori criteri” non hanno un ordine gerarchico. Dipende dal singolo caso stabilire a quale di essi annettere particolare importanza (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi).

                                         Ciò premesso, questa Camera ha già avuto modo di spiegare (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con riferimenti) che in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta – come in una causa di divorzio – di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza. La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provve­dimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC). Dovendo statuire sull'affidamento dei figli, in ultima analisi, il giudice a protezione dell'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere verosimilmente pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche al proposito, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia per quanto possibile il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune dei coniugi, secondo il riparto dei ruoli assunto da questi ultimi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio. Qualora invece i coniugi tornino a vivere insieme, le misure ordinate per la vita separata decadranno da sé, salvo l'eventuale separazione dei beni e le eventuali misure a protezione del figlio (art. 179 cpv. 2 CC).

                                         a)   Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha reputato implicitamente entrambi i genitori capaci di assumere di persona la custo­dia dei figli, tranne sorvolare sui problemi di salute del convenuto evocati dalla moglie nel memoriale conclusivo (pag. 2). Comunque sia, la questione può anche rimanere aperta. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che la cittadinanza svizzera non rende per ciò solo l'appellante più idoneo ad assistere i figli nei compiti scolastici. AO 1 vive da quasi 18 anni in Svizzera, dove ha lavorato dal suo arrivo nel 1994 fino alla nascita di R__________ nel 1999, e si è occupata a tempo pieno dei figli fino al 2010 (risposta, pag. 2). A un sommario esame nulla induce a credere – né l'appellante rende verosimile – che essa sia meno adatta di lui ad aiutare i figli nello studio.

                                         b)   Per quel che concerne il secondo criterio, ovvero la disponibilità a occuparsi personalmente dei figli, la situazione della moglie pare – come ha accertato il Pretore aggiunto – leggermente migliore rispetto a quella del marito. Essa lavora la mattina come cameriera a __________ cinque giorni la settimana (dalle ore 7 alle 11, dal lunedì al giovedì e il sabato). Contrariamente a quanto afferma l'appellante, non risulta che l'istante presti servizio anche in altre fasce orarie (ciò che essa nega: verbale del 7 dicembre 2010, pag. 3, risposta n. 5). Da parte sua il marito lavora con orari flessibili come tecnico di radiologia a __________ cinque pomeriggi la settimana (doc. 1) e, tra una e due ore, a __________ il martedì mattina (doc. 7). Certo, egli può contare sul­l'aiuto della madre, ma ciò non accredita la sua possibilità di prendersi cura personalmente dei figli. Sarà anche vero che un affidamento alternato, al padre la mattina e alla madre il pomeriggio, potrebbe costituire la soluzione ideale, in particolare durante le vacanze scolastiche, ma i genitori non trovano accordo – come ha constatato il Pretore – sulla regolamentazione della vita separata, né dal profilo personale né da quello finanziario (art. 298a CC). Lo stesso appellante del resto, pur riproponendo nel suo memoriale una condivisione dell'affi­da­mento, nelle proprie conclusioni continua a chiedere l'affidamento esclusivo dei figli all'uno o all'altro genitore.

                                         c)   La soluzione adottata dal Pretore aggiunto non contrasta nemmeno con il criterio della stabilità che si applicherebbe in terza battuta. Lasciando i figli con il genitore che di loro si è maggiormente occupato (in senso temporale) durante la vita in comune dei coniugi, il Pretore si è attenuto a quello che era – per l'essenziale – il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della famiglia, con il marito occupato professionalmente a metà tempo e la moglie dedita alla cura dei figli e al governo della casa. Senza scordare che i figli stanno con la madre dall'ottobre del 2010, quando i coniugi si sono separati di fatto. E contrariamente a quanto afferma il marito (appello, pag. 5 in basso), non si può dire che la moglie abbia trascurato le conseguenze del trasloco, giacché essa si è trasferita in un appartamento a breve distanza dall'abitazione del marito, ciò che favorisce le relazioni tra padre e figli. L'assetto deciso dal Pretore aggiunto consente ai ragazzi – in sintesi – di rimanere con il genitore che finora li ha accuditi in misura preponderante e che continua a garantir loro una disponibilità di tempo lievemente maggiore, assicurando loro nel contempo adeguati rapporti con il padre.

                                         d)   Le altre argomentazioni sollevate dall'appellante (importanza della figura del padre, numero dei locali a disposizione nel proprio alloggio, possibilità per la madre di contribuire finanziariamente al mantenimento dei figli in caso di affidamento al padre aumentando il proprio grado d'occupazione) esulano dai citati parametri cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dei figli in sede cautelare o nelle protezioni dell'unione coniugale. Quanto all'auspicio espresso dal figlio R__________ di vedere più frequentemente il padre, “per esempio fermandosi a cena da lui al mercoledì” (rapporto della mediatrice, act. VIII), tale desiderio è stato esaudito dal primo giudice con l'aggiunta al diritto di visita usuale di una sera la settimana dalle ore 18 alle 20.30, mentre per la sorellina la situazione “va bene così” (act. VIII). Nelle circostanze descritte, presumendo pari competenze educative per ambedue i genitori e tenuto conto delle rispettive disponibilità di tempo, la decisione impugnata merita dunque conferma. Si ricordi ad ogni modo che l'affidamento dei figli nelle protezioni dell'unione coniugale è, né più né meno, un provvedimento cautelare (sopra, consid. 4). Dovesse rivelarsi inadeguato, inefficace o inattuabile, il giudice potrà sempre modificarlo in ogni momento (art. 179 cpv. 1 CC).

                                   6.   Per quel che riguarda il diritto di visita, il Pretore aggiunto ha previsto “ampie relazioni personali” tra padre e figli da concordare tra i genitori, prevedendo in caso di disaccordo il regime invalso nel Cantone Ticino per ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 consid. 3), cui ha aggiunto – come detto – una sera la settimana dalle ore 18 alle 20.30 per tenere conto del desiderio

                                         espresso da R__________. In via subordinata l'appellante chiede, senza motivazione specifica, di estendere la regolamentazione sussidiaria anticipando l'inizio del diritto di visita, per quanto concerne il fine settimana, dalle ore 18 alle 16.00 del venerdì, ampliandolo da tre a quattro settimane durante le ferie estive e disponendo contatti giornalieri.

                                         a)   È vero che il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un criterio meramente orientativo. Va poi attagliato alla fattispecie concreta, tenendo conto dell'età dei minorenni, del loro sviluppo fisico e psichico, della loro opinione, del legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e così via (I CCA, sentenza inc.11.2009.40 del 16 febbraio 2011, consid. 5). Resta il fatto che il primo criterio cui deve orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figli rimane pur sempre il bene dei figli stessi, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti dei genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 273 con rinvii).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha lasciato alle parti libertà d'intesa circa le relazioni con i figli, non senza assicurare a AP 1 – per lo meno – il diritto di visita che la prassi ticinese riconosce abitualmente a genitori non affidatari con figli in età scolastica, più un incontro la sera di ogni settimana e regolari contatti telefonici. Nulla impedisce pertanto alle parti di concordare un assetto diverso, come sembrerebbe verificarsi in concreto, il padre accompagnando i figli a scuola ogni mattina (memoriale conclusivo del convenuto, pag. 3). Quanto alla regolamentazione in caso di disaccordo, il Pretore aggiunto l'ha adattata alla fattispecie, assecondando i desideri di padre e figlio con una sera supplementare la settimana. L'appellante non motiva le sue richieste di periodi supplementari. L'anticipazione del fine settimana alle ore 16 di venerdì pare del resto difficilmente attuabile, lavorando il marito fino alle ore 18 (appello, pag. 5). D'altronde la richiesta di “contatti giornalieri” è troppo vaga per essere eseguita. A un sommario esame nulla induce pertanto a scostarsi in proposito dalla sentenza impugnata.

                                   7.   Relativamente ai contributi alimentari per i figli, il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 5610.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2992.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 380.55, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.–, abbonamento “arcobaleno” per 4 zone fr. 91.60). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha calcolato le entrate in fr. 1484.15 mensili, definendone il fabbisogno minimo in fr. 2279.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 500.– [già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 333.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 20.–, abbonamento “arcobaleno” per 3 zone fr. 76.–). Quanto ai fabbisogni in denaro dei figli, il Pretore aggiunto li ha determinati in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, deducendo metà della posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) e adattando il costo dell'alloggio alla spesa effettiva. Ha valutato così quello di R__________ in fr. 1565.– mensili e quello di A__________ in fr. 1465.– mensili. Ciò premesso, egli ha constatato nel bilancio familiare un ammanco di fr. 1207.– mensili. E siccome la moglie non chiedeva contributi alimentari per sé, egli ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per R__________ di fr. 1352.10 mensili (assegni familiari compresi) e per A__________ di fr. 1265.70 mensili (assegni familiari compresi).

                                         a)   L'appellante fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3490.– mensili, dolendosi che per le trasferte il Pretore aggiunto gli abbia riconosciuto una spesa di soli fr. 91.60 mensili (costo dell'abbonamento “arcobaleno” per 4 zone) anziché il costo di fr. 500.– mensili da lui effettivamente sostenuto. A tale scopo egli acclude la documentazione inerente alle spese d'automobile (sopra, consid. 2). Adduce inoltre che dall'ottobre del 2011 egli avrebbe svolto la propria attività di tecnico anche al Centro cantonale di radiologia di __________, onde la necessità di un'automobile per raggiungere i posti di lavoro. Ora, il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. In caso contrario, se le trasferte sono nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c).

                                         b)   In concreto si è visto che la situazione finanziaria della famiglia è precaria (consid. 6) e che i redditi dei coniugi non permettono di finanziare integralmente i costi delle due economie domestiche. Nel fabbisogno minimo del marito può quindi essere inserito solo il costo dei mezzi pubblici per recarsi da __________ a __________ o a __________. D'altronde l'appellante non ha specificato (in particolare per quanto attiene alla frequenza) né ha reso verosimile l'affermazione secondo cui, con l'apertura del Centro cantonale di radiologia a __________ (ottobre del 2011), egli sarebbe stato chiamato a svolgere la sua attività anche presso l'Ospedale regionale di __________. In ogni modo rimane pur sempre all'interessato la facoltà di chiedere una modifica dei contributi alimentari qualora le condizioni economiche migliorassero (art. 179 cpv. 1 CC). Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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