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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.08.2011 11.2011.103

24. August 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,288 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Restituzione del termine per introdurre appello

Volltext

Incarto n. 11.2011.103

Lugano, 24 agosto 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nelle cause CA.2011.117 (provvedimenti cautelari) e SO.2011.1641 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) e della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza del 21 aprile 2011 dalla

AO 1   .  PA 1 )  

contro

  AP 1 (già patrocinata dall'avv. __________)

giudicando sull'appello del 30 giugno 2011 presentato dall'AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 31 maggio 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 gennaio 2011 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della AO 1, società finanziaria le cui 100 azioni al portatore da fr. 1000.– ognuna, interamente liberate, sono detenute dallo __________, costituito a __________ il 15 maggio 2006. In vista dell'assemblea generale il notaio __________ di __________ ha confermato il 23 dicembre 2010 al trustee, avv. __________ di __________, che le azioni erano regolarmente depositate presso di lui. In esito all'assemblea generale l'amministratrice unica della AO 1, AP 1, è stata sostituita da __________, __________. La modifica è stata iscritta nel registro di commercio il 18 gennaio 2011. __________ ha invitato il 22 mar­zo 2011 l'AP 1 a consegnargli la documentazione della AO 1 in suo possesso. Il legale della società ha reiterato la richiesta il 7 aprile 2011. Senza esito.

                                  B.   La AO 1 ha presentato il 21 aprile 2011 un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere che l'AP 1 fosse condannata a rimetterle entro 10 giorni “tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso” sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadem­pimento, con divieto di disporre in qualsiasi modo di tale documentazione sotto comminatoria dell'art. 292 CP. In via cautelare l'istante ha chiesto che la convenuta fosse condannata a consegnare immediatamente i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la com­minatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento, sempre con divieto di disporre in qualsiasi modo della documentazione in suo possesso sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

                                  C.   All'udienza del 25 maggio 2011, indetta per il contraddittorio, il patrocinatore dell'AP 1 ha proposto di respingere

                                         l'istanza, contestando la validità dell'assemblea generale che il

                                         3 gennaio 2011 aveva deciso la sostituzione dell'amministratrice unica. L'istante ha replicato, ribadendo la propria richiesta. Il patrocinatore della convenuta ha duplicato, riaffermando la sua posizione. Non sono state assunte prove.

                                  D.   Con decisione del 31 maggio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, ordinando all'AP 1 di consegnare immediatamente alla AO 1 i rapporti di revisione 2008 e 2009, le dichiarazioni fiscali 2008 e le ultime tassazioni, come pure il partitario contabile completo 2008 e 2009 della società, sotto la comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadempimento (dispositivi n. 2 e 2.1). Ciò posto, egli ha accolto l'istanza anche nel merito, ordinando all'AP 1 di consegnare entro dieci giorni alla AO 1 tutta la documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno d'inadem­pimento (dispositivi n. 1 e 1.1). Infine il Pretore ha vietato alla convenuta di disporre “in qualsivoglia modo” della documentazione societaria e contabile in suo possesso, sotto comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivi n. 3 e 3.1). Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono state poste a carico AP 1, condannata a rifondere all'istante fr. 1300.– per ripetibili. Tale decisione è passata in giudicato.

                                  E.   Il 4 luglio 2011 l'AP 1 ha presentato un appello del 30 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede che, previa restituzione del termine di ricorso, alla sua impugnazione sia conferito effetto sospensivo e la decisione del Pretore sia annullata. L'appello non è stato intimato alla AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto non è dato di conoscere il valore litigioso, né il Pretore lo ha determinato d'ufficio (art. 91 cpv. 2 CPC). Quale sia il valore di “tutta la documentazione societaria e contabile” che l'istante rivendica dalla convenuta, del resto, è difficile arguire. In sé gli atti andrebbero quindi ritornati al Pretore perché esegua una valutazione. Dato nondimeno che la sorte dell'appello appare segnata, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                   2.   Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 1° giugno 2011 ed è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 6 giugno seguente. Il termine di ricorso è pertanto scaduto infruttuoso il 16 giugno 2011. L'appellante postula una restituzione del termine, valendosi dell'art. 148 CPC. Essa lamenta – in sintesi – che il suo patrocinatore, avv. __________, ha rinunciato intempestivamente al mandato proprio il 6 giugno 2011, quando si è visto notificare la decisione del Pretore, e non le ha mai trasmesso copia della sentenza né le ha mai ritornato il suo carteggio, impedendole così di appellare.

                                   3.   Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC “ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa del­l'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC). Se vi è già stata pronun­cia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC). Il primo requisito posto dall'art. 148 cpv. 1 CPC è, dopo quanto si è appena visto, l'assenza di colpa o una colpa meramente lieve della parte richiedente.

                                   4.   Nella fattispecie l'interessata afferma la sua totale assenza di colpa, facendo valere – come si è accennato – che il suo (ex) patrocinatore non le ha mai trasmesso la decisione impugnata né le ha mai restituito il suo carteggio. Il problema è che la colpa di un rappresentante legale o di un ausiliario va ascritta alla parte stessa (e viceversa). Su questo punto la dottrina è unanime (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 148; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 619; Marbacher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna 2010, n. 8 ad art. 148). Se mai taluni autori auspicano la possibilità di discolparsi per mancanze commesse da ausiliari, siano essi impiegati di cancelleria o banche incaricate di eseguire versamenti (Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/

                                         S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 148; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Kurzkommentar, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 3 ad art. 148; Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 16 seg. ad art. 148; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad art. 148; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 ad art. 148). Nessuna possibilità di discolpa è data invece nel caso di rappresentanti legali, siano essi avvocati o patrocinatori occasionali.

                                   5.   L'appellante non asserisce che, omettendo di trasmetterle la decisione del Pretore e di ritornarle il suo incartamento, __________ sia senza colpa o abbia semplicemente commesso una colpa lieve. Anzi, essa medesima definisce il comportamento del suo (ex) patrocinatore come “molto scorretto”, in malafede, giungendo finanche a intravedere “autentici atti di sabotaggio”. Mal si capisce dunque come possano ravvisarsi nel caso specifico le premesse per una restituzione del termine. Certo, l'appellante ricorda che il 2 maggio 2011 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ha deciso di radiare il __________ dal registro cantonale degli avvocati, sicché – a suo parere – il 6 giugno 2011 costui non era più legittimato a rappresentarla. L'interessata disconosce tuttavia che contro la citata decisione il __________ è insorto il 24 maggio 2011 alla Commissione di ricorso sulla magistratura (art. 31 Lavv) e che tale ricorso aveva effetto sospensivo, di modo che in pendenza di procedura il legale ha continuato ad assicurare normalmente le difese civili e penali (il ricorso è poi stato accolto per “ragioni di opportunità” dalla predetta Com­missione il 18 agosto 2011). Ciò posto, quando ha il 6 giugno 2011 ha ricevuto la decisione del Pretore, il __________ non era affetto – contrariamente a quanto reputa l'appellante – da alcuna “incapacità funzionale”.

                                   6.   Adduce l'appellante di avere rivolto al Pretore, già il 7 giugno 2011 e ancora il giorno successivo, un'“accorata” richiesta intesa a vedersi notificare personalmente la decisione ricevuta quel 6 giugno 2011 dal __________, ma il Pretore le ha recapitato il 22 giugno 2011 una semplice copia informativa della sentenza, sorprendendo la sua buona fede. A parte il fatto però che simile argomentazione non solleva il __________ dalle sue responsabilità (le quali vanno – come si è illustrato – ascritte all'appellante), questa Camera ha già avuto modo di spiegare che non si intima una sentenza due volte, la ripetizione di una valida notifica essendo di regola senza effetto (DTF 119 V 94 a metà), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – la prima notifica non fosse regolare (I CCA, sentenza inc. 11.2010.29 del 18 marzo 2010, consid. 5). Né si intravede perché l'appellante sollecitasse una notifica personale della decisione. Sarebbe bastato in effetti ch'essa chiedesse subito alla cancelleria della Pretura di consultare gli atti (com'era suo diritto), al che essa avrebbe potuto non solo prendere conoscenza della decisione e dei documenti su cui si era fondato il Pretore ai fini del giudizio, ma anche ottenere l'estrazione di fotocopie. Per quanto attiene alla mancanza di colpa, la restituzione del termine è destinata così all'insuccesso.

                                   7.   Si aggiunga che l'istanza non sarebbe votata a miglior sorte nemmeno per quel che è del secondo requisito preposto all'ottenimento della reintegrazione nella scadenza, ovvero l'introduzione della domanda entro dieci giorni “dalla cessazione del motivo del­l'inosservanza” (art. 148 cpv. 2 CPC). Tale lasso di tempo comincia a decorrere, in effetti, il giorno dopo la cessazione dell'impedimento (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 148 CPC). Nella fattispecie l'appellante medesima rileva di essere venuta a sapere della decisione a lei sfavorevole sin dal 7 giugno 2011, quando l'__________ le ha trasmesso per posta elettronica una lettera a lui giunta per fax quello stesso 7 giugno 2011 dall'avv. dott. Matteo Galante, rappresentante della AO 1 (memoriale, pag. 4 in basso; doc. 9 di appello). Sin da quel momento la convenuta avrebbe dunque potuto agire, chiedendo al Pretore di consultare gli atti. Quale intralcio le abbia impedito di attivarsi già nel termine di ricorso, a dire il vero, non si comprende. Tanto meno si capisce perché l'impedimento sarebbe venuto a cadere solo – come sembra evincersi dall'istanza di restituzione del termine – il 22 giugno 2011, quando l'interessata ha ricevuto dal Pretore copia informativa della decisione, per tacere del fatto che pur in tal caso l'istanza (consegnata alla posta il 4 luglio 2011) seguirebbe di oltre dieci giorni la cessazione dell'impedimento. Ne segue che in concreto fa difetto non solo il presupposto legato alla mancanza di colpa (o alla colpa “in lieve misura”) del richiedente, ma anche quello relativo alla tempestività della richiesta. In simili condizioni l'appello, tardivo, sfugge a qualsiasi disamina e va dichiarato irricevibile.

                                   8.   L'inammissibilità dell'appello rende senza oggetto la richiesta contenuta nel memoriale volta al conferimento dell'effetto sospensivo.

                                   9.   Le spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il giudizio sull'appello risolvendosi in un sindacato di non entrata in materia, si giustifica di ridurne al minimo l'ammontare (art. 21 LTG per analogia).

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante, nel caso in cui decidesse di introdurre ricorso in materia civile, dimostrare che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge in concreto la soglia di fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'istanza di restituzione del termine è respinta.

                                   2.   L'appello è irricevibile.

                                   3.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   4.   Intimazione:

–  , ; – . ,  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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