Incarto n. 11.2010.80
Lugano 19 luglio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2009.513 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 agosto 2009 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1)
e
AP 1 (PA 2),
giudicando ora sulla decisione del 1° giugno 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 il 20 agosto 2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 17 giugno presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AP 1 (1973) hanno contratto matrimonio a __________ il 20 maggio 2005. A quel momento la sposa era già madre di A__________, avuta il 23 aprile 1997 da una precedente relazione. Dalle nozze è nato B__________, il 22 giugno 2005. Il marito lavora come operaio per il Comune di __________. La moglie è cameriera a tempo parziale nel Bar __________ di __________.
B. Il 20 agosto 2009 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune, chiedendo il divorzio e instando entrambi per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore li ha convocati a un'udienza del 9 dicembre 2009, durante la quale i coniugi hanno prodotto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio. Sentiti prima separatamente e poi insieme, essi hanno confermato la volontà di divorziare e gli accordi contemplati nella convenzione, demandando al Pretore il giudizio sui punti eventualmente contestati e su quelli non omologabili. Accertata l'omologabilità della convenzione, il Pretore ha assegnato loro il periodo di riflessione di due mesi per confermare in forma scritta e personalmente la volontà di divorziare, il contenuto della convenzione e la richiesta di demandargli il giudizio sui punti controversi.
C. L'11 febbraio 2010 AP 1 ha confermato la volontà di divorziare e il contenuto della convenzione. Il 25 marzo 2010 AO 1 ha comunicato invece di non essere più intenzionata a divorziare. Il 29 marzo 2010 il Pretore ha quindi avvertito i coniugi che avrebbe stralciato la causa dai ruoli se entro trenta giorni l'uno o l'altro non avesse promosso un’azione unilaterale di divorzio. Preso atto che il termine era spirato senza esito, con decreto del 1° giugno 2010 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha ritenuto le richieste di assistenza giudiziaria senza interesse, “ritenuto comunque che i costi legali appaiono alla concreta portata della famiglia”.
D. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha
introdotto un ricorso del 17 giugno 2010 a questa Camera per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la decisione sfavorevole sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è giunto al legale di quest’ultimo il 2 giugno 2010. Consegnato alla posta il 17 giugno successivo, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Per il Pretore, “stralciata la procedura dai ruolo decade ogni interesse per le parti ad ottenere una decisione sul gratuito patrocinio (…), ritenuto che i costi legali paiono alla concreta portata della famiglia”. Nel ricorso AP 1 contesta una sua mancanza d’interesse a una decisione sul beneficio richiesto, sostenendo di non avere mai perduto la qualità di parte. Sottolinea di non essersi riconciliato con la moglie, di non avere aderito al voltafaccia di lei sul divorzio, di avere anzi confermato la propria intenzione di sciogliere il matrimonio, di non avere quindi desistito minimamente dalla lite, di avere tuttora la piena capacità processuale e di non avere intentato azione unilaterale di divorzio solo perché non ne erano dati i presupposti. La richiesta di assistenza giudiziaria non era quindi priva d'oggetto.
3. Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno addirittura l’interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010, consid. 3).
4. Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Senza il consenso della moglie, in effetti, il processo non poteva continuare. E siccome nessuno dei due coniugi ha promosso azione unilaterale di divorzio, la causa di stato è venuta a cadere. Poco importa che ciò si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto che la procedura è terminata. E siccome al momento dello stralcio dai ruoli il ricorrente non fruiva dell'assistenza giudiziaria, il conferimento di tale beneficio non può più entrare in linea di conto. È vero che in un precedente analogo il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da una parte pur dopo avere stralciato la causa dai ruoli. Lo Stato però non aveva potuto impugnare tale decisione, il diritto cantonale non concedendogli alcuna facoltà di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2009.195 del 30 novembre 2009, consid. 5). Da quel precedente il ricorrente non può dunque ricavare alcun diritto.
5. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione all'avv.,.
Comunicazione:
; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.