Incarto n. 11.2010.79
Lugano, 15 febbraio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.106 (azione estera di interdizione, subordinatamente di inabilitazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 5 maggio 2009 da
AP 1 (patrocinata dall'. PA 2 )
contro
AO 1 (patrocinata dall'. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha promosso il 30 aprile 2009 davanti al Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, un'azione di interdizione – subordinatamente di inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno – nei confronti della nonna materna AO 1 (1913). All'appoggio della richiesta è intervenuta nella causa la madre di AP 1, __________, figlia di AO 1, come pure il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Il 5 maggio 2009 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere in via cautelare il blocco di ogni avere facente capo alla nonna presso il __________, succursale di __________, e segnatamente quello della relazione bancaria riconducibile al codice IBAN __________. Con decreto cautelare del 7 maggio 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato alla banca il blocco richiesto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
B. All'udienza del 12 giugno 2009, indetta dal Pretore per la discussione cautelare, AO 1 ha postulato l'immediata revoca del decreto e la reiezione dell'istanza. AP 1 ha ribadito la fondatezza della richiesta, non opponendosi all'eventuale nomina di un curatore ad hoc per l'amministrazione degli averi colpiti dal blocco. La convenuta ha duplicato, sollecitando una volta di più il rigetto dell'istanza cautelare. L'istruttoria, consistente nell'escussione di tre testimoni, si è tenuta il 16 luglio 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 agosto 2009 AP 1 ha ulteriormente confermato l'istanza cautelare, ripetendo di non opporsi all'eventuale nomina di un curatore ad hoc. Nel proprio allegato conclusivo dell'11 agosto 2009 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Il 25 settembre 2009 AP 1 ha chiesto al Pretore di essere ammessa a esibire, attraverso una restituzione in intero, il verbale di un'udienza tenutasi il 16 settembre 2009 dinanzi al Tribunale di Torino e la comparsa di costituzione in giudizio della madre __________ dinanzi al medesimo tribunale. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2009 AO 1 non si è opposta all'istanza, producendo la sua comparsa di costituzione e risposta presentata al Tribunale di Torino il 15 settembre 2009. Il Pretore ha versato quei documenti agli atti, assegnando alle parti il 28 dicembre 2009 un termine per completare eventualmente le conclusioni scritte. Nel frattempo, con decreto cautelare del 17 novembre 2009 egli ha accolto una richiesta introdotta della convenuta per ottenere il trasferimento in Italia, su un conto intestato al __________. di __________, della citata relazione bancaria IBAN __________, mantenendo su quest'ultima il blocco cautelare decretato senza contraddittorio.
D. In seguito, sempre su richiesta della convenuta, con decreto del 22 marzo 2010 il Pretore ha autorizzato il prelevamento di fr. 4485.89 dai beni soggetti al blocco per “giroconto commissioni fiduciarie anno 2009 Rif. C500” in favore del __________ di __________. Inoltre egli ha assunto agli atti, accogliendo un'istanza di restituzione in intero presentata dalla convenuta, una “relazione di consulenza tecnica d'ufficio” sulle condizioni psichiche di AO 1, allestita il 30 novembre 2009 dal dott. __________ per il Tribunale di Torino. Esprimendosi sui nuovi documenti agli atti, l'istante ha introdotto un nuovo memoriale conclusivo del 5 maggio 2010 in cui ha ribadito quanto richiesto. Nel suo allegato del 13 aprile 2010 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
E. Statuendo con sentenza del 10 maggio 2010, il Tribunale ordinario di Torino ha rigettato l'azione volta all'interdizione, subordinatamente all'inabilitazione di AO 1. Le spese processuali e gli onorari di patrocinio sono stati addebitati a AP 1 e __________ in solido. Contro tale sentenza AP 1 è insorta il 10 giugno 2010 alla Sezione Famiglia della Corte d'appello di Torino, davanti alla quale la causa è tuttora pendente.
F. Nel frattempo, con decreto cautelare del 2 giugno 2010, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di AP 1, ha revocato il blocco sugli averi bancari facenti capo a AO 1, compresa la relazione bancaria IBAN __________ presso il __________, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5000.– con le spese a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili.
G. Avverso il decreto cautelare del 2 giugno 2010 AP 1 ha appellato il 16 giugno successivo a questa Camera, chiedendo che, conferito all'impugnazione effetto sospensivo, il blocco ordinato dal Pretore il 7 maggio 2009 senza contraddittorio sia confermato fino al termine della causa pendente a Torino, eventualmente con la nomina di un curatore incaricato di amministrare le relazioni bancarie colpite dal provvedimento. Con decreto del 22 giugno 2010 il presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21 luglio 2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
H. Su istanza di AO 1 il presidente della Camera ha poi autorizzato quest'ultima, il 6 settembre 2010, a prelevare dai beni soggetti al blocco la somma € 2437.96 per “giroconto commissioni fiduciarie anno 2010 rif. XC520” da riversare al __________., __________. Analogamente AO 1 è stata autorizzata il 14 febbraio 2012 a prelevare dai beni soggetti al blocco la somma di complessivi € 67 849.48 da riversare a titolo di onorari in favore dei suoi legali in Italia.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto cautelare impugnato è stato notificato a AP 1 il 7 giugno 2010. All'appello continua ad applicarsi pertanto “il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero la disciplina degli art. 376 segg. CPC ticinese. Introdotto nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 16 giugno 2010, il memoriale dell'appellante è tempestivo, come tempestive sono le osservazioni di AO 1 all'appello, a lei notificato il 12 luglio 2010.
2. All'appello l'istante acclude la sentenza emanata il 10 maggio 2010 dal Tribunale di Torino, la sua impugnazione del 10 giugno 2010 alla Corte d'appello e una sentenza pronunciata su reclamo il 20 maggio 2008 dalla stessa Corte d'appello di Torino, prima sezione civile, in una causa riguardante un terzo perché si
istituisse un'amministrazione di sostegno. AO 1 allega da parte sua alle osservazioni del 21 luglio 2010 una richiesta di archiviazione formulata il 13 gennaio 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al Giudice per le Indagini Preliminari in esito a una denuncia sporta da AP 1 contro il fratello __________ per presunta circonvenzione della stessa AO 1. Ora, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre nuove prove in appello. Ci si può ragionevolmente domandare se ciò valesse anche nel caso in cui si trattasse di acquisire, in un procedimento cautelare, atti processuali compiuti frattanto nella causa di merito. La questione può nondimeno rimanere irrisolta, poiché – come si vedrà oltre – i documenti prodotti non consentono accertamenti di rilievo ai fini dell'attuale giudizio.
3. Nel decreto impugnato il Pretore, accertata la propria competenza per territorio a norma dell'art. 85 LDIP, ha riassunto i requisiti cumulativi preposti all'emanazione di provvedimenti cautelari giusta l'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese: l'urgenza, il notevole pregiudizio e la parvenza di buon fondamento insita nella causa di merito (fumus boni iuris), senza dimenticare il principio della proporzionalità che deve informare ogni misura provvisionale. Ciò premesso, egli ha ricordato che a parere di AP 1 la convenuta sarebbe viepiù soggetta a vuoti di memoria per l'età avanzata, onde la difficoltà di gestire la sua vita quotidiana e il patrimonio. Inoltre essa sarebbe esposta all'influenza “sempre più marcata” di __________, fratello dell'istante, e alle continue richieste economiche di lui, concretate nell'acquisto di numerose automobili di lusso e motociclette, per tacere di una villa a Castiglione Torinese. Si imporrebbe così una misura urgente atta a salvaguardare gli averi della convenuta da distrazioni gravi e irreparabili, l'interdizione della nonna apparendo ormai verosimile, visto il precario stato di salute.
Per valutare la verosimiglianza delle allegazioni addotte dall'istante il primo giudice ha passato in rassegna le testimonianze assunte in Pretura il 16 luglio 2009, accertando che nessuna di esse indizia una qualsivoglia infermità o menomazione psichica, né una pur minima incapacità di apprezzare il valore del denaro da parte della convenuta. Egli ha accertato altresì che, come risulta dal verbale dell'udienza tenutasi il 16 settembre 2009 davanti al Tribunale di Torino, alle domande della dott. __________ la convenuta ha risposto con precisione e coerenza, nonostante
l'età avanzata. Inoltre il perito dott. __________ che ha
esaminato AO 1 per incarico del Tribunale di Torino – ha soggiunto il Pretore – non ha ravvisato nel suo rapporto del 30 novembre 2009 alcun deterioramento patologico senile. Anzi, ha riscontrato capacità cognitive praticamente integre e una memoria autobiografica nitidissima, anche nella rievocazione di fatti recenti. A mente del Pretore l'istante non è dunque riuscita a rendere verosimile che, nonostante le pressioni cui sia esposta, nelle sue elargizioni l'anziana sia stata influenzata più di tanto dal nipote. Non sussistono così, per il primo giudice, né urgenza né rischio di danno considerevole né parvenza di buon diritto che possano validamente sorreggere un provvedimento cautelare.
4. L'istante non contesta nell'appello che la convenuta sia lucida di mente e sana di spirito, pur rilevando che “negli ultimi tempi” la salute di lei è peggiorata, anche per problemi di ipoacusia. Ribadisce nondimeno che la nonna “non è in grado di determinarsi correttamente secondo la sua volontà”, nel senso che non è in grado di resistere alle continue e insistenti richieste economiche di __________. L'appellante riconosce che l'influenzabilità della convenuta non è stata oggetto di accertamenti specialistici, ma reputa che proprio perché tali accertamenti mancano l'azione da lei promossa in Italia non può reputarsi destituita di verosimile fondamento. Anche un anziano capace di gestirsi – essa sostiene – può denotare carente capacità critica e forte dipendenza psicologica. E i testimoni sentiti in Pretura il 16 luglio 2009 dimostrerebbero come la convenuta, ancorché lucida, non sia in grado di “tenere testa” al nipote e viva tale situazione con grande angustia. Quanto al requisito dell'urgenza, l'istante afferma che la convenuta potrebbe estinguere da un momento all'altro le relazioni bancarie oggetto del blocco, mentre per quanto attiene al rischio di notevole pregiudizio essa fa valere che i beni prelevati dalle relazioni bancarie non sarebbero praticamente recuperabili, men che meno da terzi in buona fede. Al principio di proporzionalità potrebbe rispondere se mai – essa epiloga – la nomina di un curatore ad hoc che verifichi l'adeguatezza dei singoli prelevamenti.
5. Che la convenuta non sia in grado di esprimere la sua volontà e di prendere decisioni di conseguenza, ovvero sia priva di capacità critica e manchi di giudizio sulla realtà non è più preteso – come detto – nemmeno dall'appellante. Questa asserisce che, nonostante ciò, la nonna è succuba di __________, ma a suffragio di tale affermazione non adduce elementi univoci. Certo, essa sottolinea che secondo la testimone __________ la convenuta consegnava ogni settimana “una busta” al nipote inoperoso, di cui esaudiva ogni desiderio, pur tentando di opporsi alle sue pretese. Ma la testimone ha dichiarato altresì che la convenuta si diceva stufa di vivere “perché ‘quelle due maledette’ (intendendo con ciò AP 1 e __________) volevano succhiarle tutti i soldi, mentre c'era solo __________ che la capiva e la consolava” (verbale del 16 luglio 2009, pag. 2 a metà). Se essa prediligeva apertamente il nipote non era quindi – almeno a un giudizio di verosimiglianza – per dipendenza psicologica o supina arrendevolezza, indipendentemente dal fatto che le sue convinzioni personali potessero essere lungi dall'obiettività. E se è vero ch'essa ha finanziato l'acquisto di una casa al nipote (a __________), è altrettanto vero ch'essa ha donato un alloggio anche a AP 1 (a __________: doc. 2 di appello, pag. 9 nel mezzo).
L'appellante ricorda le insistenze del fratello nei confronti della nonna perché vendesse la casa nella __________ a __________. Sta di fatto che, in definitiva, la convenuta non l'ha alienata. Secondo l'appellante, ciò si deve alla ferma opposizione della madre __________, ma anche se così fosse, l'anziana ha resistito. Né ha ceduto quando il nipote voleva conoscere l'ammontare esatto del suo patrimonio, tanto che “le discussioni molto animate si concludevano con __________ che lasciava la casa sbattendo la porta” (deposizione di __________: verbale del 16 luglio 2009, pag. 2). Desumere da simili elementi una verosimile remissività, debolezza o soggezione di AO 1 nei confronti di __________ non è possibile.
6. Si aggiunga che l'argomento secondo cui AO 1 sarebbe incapace di sottrarsi all'influenza di __________ non trova conforto – come rileva il Pretore – nemmeno nelle altre due deposizioni agli atti. Il dott. __________, che ha avuto modo di visitare l'anziana (definita “una delle persone fortunate che a 96 anni riescono a mantenere inalterate le proprie capacità mentali”) non ha avuto l'impressione ch'essa fosse facilmente influenzabile (verbale del 16 luglio 2009, pag. 5). __________, che ha udito un colloquio di famiglia riguardante la prospettata vendita della casa nella __________, ha dichiarato che dinanzi al nipote AO 1 ha mostrato disponibilità, salvo pretendere però che __________ approvasse l'operazione (verbale citato, pag. 6 in fondo). Ove appena si pensi che __________ è una delle due “maledette” evocate nella testimonianza di __________ (sopra, consid. 5), la condizione è stata posta non certo per condiscendere al nipote, ma prevedendo che la figlia si sarebbe opposta fermamente all'alienazione (com'è puntualmente avvenuto). Simile atteggiamento non indizia certo servile compiacenza verso __________, nemmeno a un giudizio di verosimiglianza. Quanto agli altri mezzi istruttori, l'istante medesima riconosce che “né dalle tavole processuali svizzere né da quelle italiane v'è (...) traccia di una valutazione di natura peritale – giudiziaria o di parte – che indichi in modo circostanziato la dinamica relazione che intercorre tra l'appellata e __________” (memoriale, pag. 8 a metà). Sul tema non soccorre pertanto diffondersi.
7. Se ne conclude che nella fattispecie non si riscontra, né in base al fascicolo del procedimento cautelare né – per quanto è dato di conoscere – agli atti della causa pendente in Italia una seria parvenza di buon diritto insita nell'azione di interdizione (o di inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno). Che il fascicolo del processo principale consenta altri accertamenti è possibile. Sulla base degli elementi agli atti del procedimento cautelare, in ogni modo, il Pretore ha respinto a ragione l'istanza per mancanza di fumus boni iuris. Il che rende superfluo indagare se nella fattispecie sia dato il requisito dell'urgenza, motivato dall'appellante con “il rischio che AO 1, personalmente o per il tramite di un suo rappresentante, tenti quanto prima di disporre dei beni in esame prima di una pronuncia da parte delle autorità italiane e li sottragga quindi alla tutela o curatela che dovesse essere pronunciata” (memoriale, pag. 12 punto 4.1). E rende ancora più superfluo inquisire sul terzo requisito cumulativo posto dall'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese, ossia il notevole pregiudizio (sopra, consid. 3).
8. Gli oneri del pronunciato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AP 1 rifonderà inoltre alle controparte, che ha formulato osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– prevista dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri la presumibile entità dei beni colpiti dal blocco cautelare (commissioni fiduciarie per € 2437.96 annui nel 2010).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – . – , , ;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.