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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2010 11.2010.71

25. Juni 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,165 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Protezione del figlio. Esame diagnostico per il figlio. Inappellabilità di una decisione incidentale non suscettiva di pregiudizio irreparabile

Volltext

Incarto n. 11.2010.71

Lugano, 25 giugno 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 382.2009/R.45.2010 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 e RI 2,  

alla  

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

                                         riguardante un esame diagnostico cui sottoporre la figlia

                                         L__________ __________ (2003);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 maggio 2010 (integrato il 25 maggio 2010) presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 3 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che L__________, nata il 13 marzo 2003, è figlia di RI 2 (1960) e di RI 1 nata __________ __________ (1970);

                                         che con decisione del 20 aprile 2010 la CO 1 ha affidato alla psicologa __________, dell'Istituto __________, __________, “un approfondimento diagnostico di L__________ finalizzato a fornire un quadro emotivo della medesima e delle sue modalità di funzionamento psicologico, nonché una valutazione cognitiva che attesti la presenza di un eventuale deficit e la sua entità, esprimendosi pure rispetto alla necessità o meno di una presa a carico psicologica”;

                                         che tale mandato è stato conferito alla professionista nell'intento di valutare se occorrano misure a protezione della figlia;

                                         che contro la decisione della Commissione tutoria regionale RI 1 e RI 2 hanno adito il 26 aprile 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la necessità dell'approfondimento diagnostico;

                                         che, statuendo il 3 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato il ricorso irricevibile, la decisione impugnata non essendo suscettiva di arrecare un danno “non altrimenti riparabile”;

                                         che RI 1 e RI 2 hanno impugnato il 6 maggio 2010 la decisione predetta davanti a questa Camera, censurando una volta ancora l'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale alla psicologa __________;

                                         che il 25 maggio 2010 essi hanno introdotto un complemento all'appello, redatto da un avvocato, per ottenere – previa sospen­sione del mandato di approfondimento diagnostico – l'annullamento della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale e la conseguente riforma di quella emanata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         che i memoriali non sono stati notificati alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che in concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso al­cuna misura a protezione della figlia nel senso degli art. 307 segg. CC, ma si è limitata ad affidare a una specialista il compito di accertare lo stato psicodiagnostico della minorenne, invitando i genitori a collaborare;

                                         che la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è una decisione meramente incidentale, giacché non pone termine alla procedura (Borghi/Corti, Com­pendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44);

                                         che le decisioni incidentali – come quelle pregiudiziali – emesse dalle Commissioni tutorie possono essere impugnate davanti all'autorità di vigilanza solo qualora siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2);

                                         che per danno “non altrimenti riparabile” si intende un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nem­meno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655 consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c);

                                         che nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto da RI 1 e RI 2 contro la decisione della Commissione tutoria proprio perché l'esecuzione di un approfondimento diagnostico appare inidonea a configurare un danno “non altrimenti riparabile”;

                                         che nell'appello gli interessati contestano la necessità dell'approfondimento diagnostico, ma con l'esigenza di un danno “non altrimenti riparabile” nemmeno si confrontano;

                                         che nel complemento all'appello essi sembrerebbero dare per certa l'esistenza di un simile danno (pag. 10 in alto), salvo omettere di spiegare in che esso consista;

                                         che nelle condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato senz'altro irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

                                         che, comunque sia, secondo giurisprudenza l'esecuzione di una perizia sullo stato di salute fisico o psichico di una persona non comporta, di regola, una grave restrizione della libertà personale e non arreca dunque un pregiudizio irreparabile (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b; sull'esecuzione di una visita procto­logica a un minorenne v. I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid. 7);

                                         che non cagiona pregiudizio “non altrimenti riparabile”, del resto, neppure una comminatoria di accompagnamento forzato per

                                         l'esecuzione di una perizia psichiatrica, se non nel caso di una persona particolarmente fragile o cagionevole (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005, consid. 7);

                                         che, ciò posto, l'appello in esame è destinato all'insuccesso;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione dell'approfondimento diagnostico ordinato dalla Commissione tutoria regionale;

                                         che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che la prima va equamente ridotta (art 148 cpv. 2 CPC), gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito – in parte – senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che, agenti in qualità di litisconsorti, gli appellanti devono sopportare nondimeno gli oneri processuali con vincolo di solidarietà (art. 10 cpv. 1 LTG);

                                         che, l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di spese ripetibili;

in applicazione dell'art. 313bis,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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