Incarto n. 11.2010.63
Lugano 4 giugno 2010/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Ermotti e Walser
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2010.10 (azione di separazione su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 10 maggio 2005 da
CO 1,
(patrocinata dall' PA 1 Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto il 28 maggio 2010 dal Pretore nei riguardi del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere ammesso il caso di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 maggio 2005 CO 1 (1941) ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'azione di separazione su richiesta unilaterale nei confronti del marito IS 1 (1940) chiedendo la regolamentazione degli effetti. IS 1 non ha presentato la risposta di causa ed è rimasto precluso. Nel corso dell'istruttoria, il 18 novembre 2007, IS 1 ha chiesto la ricusa del Pretore. Con sentenza del 16 maggio 2008 questa Camera ha preso atto del ritiro dell'istanza e ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 11.2007.185). Una ulteriore domanda di ricusa contro il Pretore presentata il 20 giugno 2008 da IS 1 è stata stralciata dai ruoli da questa Camera per mancato pagamento dell'anticipo con decreto dell'11 settembre 2008 (inc. 11.2008.74). L'8 gennaio 2009 il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Il 29 gennaio 2009 questa Camera ha ammesso la ricusazione del Pretore nei riguardi del convenuto (inc. 11.2009.19). In seguito alla ricusazione dei Segretari assessori della medesima Pretura la causa di stato è stata trasmessa, l'8 febbraio 2010, al Pretore del Distretto di Riviera.
B. Tra l'11 e il 13 maggio 2010 IS 1 ha inviato al Pretore diversi fax contenenti varie offese verso il magistrato. Il 17 maggio 2010 quest'ultimo ha sporto querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria. Lo stesso giorno il Pretore, ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha comunicato alle parti la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'attrice ha comunicato il 21 maggio 2010 di opporvisi, mentre il convenuto è rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ravvisa negli scritti indirizzatigli da IS 1, così come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26 CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone che le parti possono ricusare il giudice se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).
2. La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30
cpv. 3 CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo (Rep. 1997 pag. 212).
3. Nella fattispecie, come si è detto, il 17 maggio 2010 il Pretore ha querelato penalmente il convenuto per ingiurie. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile, sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25 ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non risultando che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l'istanza del 28 maggio 2010, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Trattandosi di un caso di impedimento legale del Pretore, la causa è quindi trasmessa al Segretario assessore (art. 34 cpv. 1 LOG).
4. Dato che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e dall'assegnare ripetibili.
Per questi motivi,
decreta: 1. La ricusazione riconosciuta il 28 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. OA.2010.10) è ammessa.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.