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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2010 11.2010.58

22. Oktober 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·766 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Volltext

Incarto n. 11.2010.58

Lugano 22 ottobre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.41 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

29 gennaio 2009 da

AP 1,  (già patrocinata dall'. PA 1)  

 e  

AO 1  (patrocinato dall'. PA 2);

                                          premesso che con sentenza del 30 aprile 2010 il Pretore del Di­­stretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1970);

accertato che nella sentenza il Pretore ha dichiarato li­­quidato il regime dei beni, ha riconosciuto ai coniugi il vicendevo­­le diritto alla metà delle prestazioni d'uscita maturate presso la rispettiva cassa pensione in costanza di matrimonio, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicura­zioni per la fissazione dell'ammontare, ha affidato la figlia G__________ (2004) alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha attribuito a entrambi i genitori l'esercizio dell'autorità parentale, ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 1939.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1901.– mensili dal 7° al 12° compleanno e di fr. 2143.– mensili dal 13° al 18° compleanno (assegni familiari compresi), e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese di fr. 200.– per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 25 maggio 2010 per ottenere la condanna del marito al versamento di fr. 27 555.05 in liquidazione del regime dei beni, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e l'addebito degli oneri processuali in ragione di tre quarti al marito, con obbligo per lui di rifonderle fr. 2000.– a titolo di ripetibili ridotte;

considerato che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

appurato che con lettera dell'8 settembre 2010 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e chiede di stralciare l'appello dai ruoli;

constatato che, su richiesta del giudice delegato, l'appellante ha trasmesso alla Camera il 23 settembre 2010 fotocopia del menzionato accordo, nel quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro dell'ap-pello, una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede (a carico delle parti in ragione di metà ciascuno) e la rinuncia del marito alle ripetibili attribuitegli dal Pretore;

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, senza attribuzione di ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–,;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia­­­­­­­­­­­­­­­rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro­­­­­-­ versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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