Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2010 11.2010.53

19. Mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·849 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Inappellabilità di decreto cautelare emanato senza contraddittorio

Volltext

Incarto n. 11.2010.53

Lugano, 19 maggio 2010/rs      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.82 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 20 aprile 2010 da

AO 1, (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

avv. dott. AP 1 (I),

                                         nella quale le figlie E__________ (1992) e I__________ __________ (1999) sono rappresentate dalla curatrice avv. __________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 aprile 2010 presentato da AP 1 contro il “decreto supercautelare” emesso il 22 aprile 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che nell'ambito di una causa di divorzio promossa da AO 1 (1963) con petizioni del 13 maggio 2005 e del 7 settembre 2007 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sospeso immediatamente il 22 aprile 2010, in via provvisionale, le relazioni personali di AP 1 (1954) con le figlie E__________ e I__________, vietando ogni avvicinamento del convenuto a queste ultime;

                                         che contro il “decreto supercautelare” appena citato AP 1 ha introdotto un memoriale del 7 maggio 2010 a valere come appello contro il decreto medesimo, di cui chiede l'annullamento, postulando il conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnazione;

                                         che l'atto non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che nell'ambito dell'attuale procedura i giudici della prima Camera civile non sono stati ricusati (come in precedenti occasioni), onde la necessità di assolvere con solerzia il mandato giurisdizionale e di statuire senza indugio;

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal primo giudice come “supercautelare”, ovvero

                                         emesso senza contraddittorio;

                                         che un decreto cautelare emanato senza contraddittorio può for­mare oggetto di un'istanza di revoca a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, ma non di un appello (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi);

                                         che tale giurisprudenza, non revocata in dubbio neppure dal convenuto, è sempre rimasta costante negli anni (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

                                         che l'appellante non pretende essere intervenuto nel caso specifico un contraddittorio, ma mette in discussione la natura del decreto in rassegna, da lui definito “un semplice decreto (…) appellabile ex art. 96 cpv. 1 e 307 CPC” (memoriale, pag. 5 in alto e 6 in fondo);

                                         che simile argomentazione è priva di ogni pertinenza, l'atto impugnato essendo un decreto cautelare (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), non un decreto processuale (art. 96 cpv. 1 CPC);

                                         che i decreti cautelari sono sì appellabili giusta l'art. 307 cpv. 1 CPC, ma solo – come si è spiegato – ove siano stati adottati “previo contraddittorio”, ciò che nella fattispecie fa manifesto difetto;

                                         che, di conseguenza, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile;

                                         che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

                                         che la tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che nel caso specifico conviene rinunciare a ogni prelievo, il quale si tradurrebbe verosimilmente in oneri supplementari per l'erario cantonale;

                                         che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato intimato;

                                         che per quanto riguarda i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

                                         che, sotto questo profilo, le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–(I); –.

                                         Comunicazione:

                                         – avv.;

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2010.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2010 11.2010.53 — Swissrulings