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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2012 11.2010.40

26. November 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,874 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Opposizione a precetto esecutivo civile

Volltext

Incarto n. 11.2010.40

Lugano 26 novembre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.312 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con opposizione del 25 febbraio 2010 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   In esito a un'azione introdotta il 10 ottobre 2005 da AO 1, proprietario della particella n. 1956 RFD di __________ (sezione di __________), con sentenza del 28 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a AP 1, proprietaria della contigua particella n. 1783, di “arretrare tutte le piante componenti la siepe a confine tra il mappale n. 1783 RFD di __________, di sua proprietà, e n. 1956 RFD di __________, di proprietà di AO 1, e meglio come risulta a pag. 3 della perizia __________ del 15 aprile 2008,

                                         esclusa la palma, a una distanza di almeno 50 cm dal confine con il suddetto fondo e di ridurne l'altezza sino a un massimo di 1.80 m, da calcolare a partire dal punto più alto del terreno, conformemente al regolamento edilizio del Comune di __________”. Tale sentenza non ha formato oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato (inc. OA.2005.730).

                                  B.   Il 15 febbraio 2010 AO 1 ha intimato a AP 1 un precetto esecutivo “civile” per ottenere l'arretramento e la potatura della siepe, indicando come titolo esecutivo la sentenza emessa dal Pretore il 28 agosto 2009. AP 1 ha presentato il 23 febbraio 2010 opposizione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, sostenendo che il dispositivo della sentenza è vago e generico. All'udienza del 23 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato i loro punti di vista. Statuendo il 26 marzo 2010, il Pretore ha rigettato l'opposizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 250.– per ripetibili.

                                  C.   Contro sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 aprile 2010 nel quale chiede –previo conferimento dell'effetto sospensivo – la rifor­ma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua opposizione al precetto esecutivo. Con decreto del 15 aprile 2010 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Sull'opposizione a un precetto esecutivo “civile” il Pretore statuiva, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda frase CPC ticinese). Improntato a un esame di mera verosimiglian­za (come di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spüh­ler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 341, n. 152), il giudizio del Pretore era impugnabile entro dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). In concreto l'appello è stato presentato otto giorni dopo la notifica del giudizio al patrocinatore dell'escussa. Tempestivo, esso è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'opposizione, in concreto, ravvisando “perfetta identità tra la (chiara) prestazione domandata dal precetto esecutivo civile doc. B con quella contenuta nel titolo esecutivo sul quale si basa”. Secondo AP 1 invece il titolo su cui si fonda il precetto non può essere considerato esecutivo, poiché non indica chiaramente la richiesta. Essa ricorda che il suo fondo è in parte in pendenza e che quello del vicino lo sovrasta, di modo che non è dato di capire quale sia il “punto più alto del terreno”, ovvero se il limite della potatura debba misurarsi dal terreno del vicino o da un altro “punto più alto”, né se l'altezza di 1.80 m debba rimanere costante lungo tutto il terreno oppure le piante debbano tenersi a 1.80 m nel punto più alto ma, seguendo una linea orizzontale, possano elevarsi a una quota maggiore nel punto più basso. A parere dell'appellante inoltre il titolo su cui si fonda il precetto esecutivo non può ritenersi esecutivo, poiché per individuare le piante da tagliare la sentenza rinvia a una perizia, per di più poco precisa, del 2008. Infine il rinvio implicito al regolamento edilizio dell'ex Comune di __________ non adempirebbe i requisiti dell'art. 491 lett. c CPC ticinese.

                                   3.   La procedura di opposizione a un precetto esecutivo “civile” denotava evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF. Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo esaminava d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fondava il precetto esistesse e fosse esecutivo, come pure che la prestazione contenuta nel titolo fosse chiara. D'ufficio egli verificava anche tre identità: quella del procedente, che doveva es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato, che doveva essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che doveva corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD II-2008, pag. 632 consid. 7, I-2005 pag. 742 consid. 4 con richiamo). Con opposizione al precetto esecutivo l'escusso poteva far valere altresì – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione era stata adempiuta in tutto o in parte, che gli era stata accordata una proroga del termine d'esecuzione o che era subentrata la pre­scrizione della pre­tesa (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 5).

                                   4.   Nel caso specifico l'appellante non contesta di dover potare la siepe a 1.80 m d'altezza, ma reputa ambigua la locuzione “da calcolare a partire dal punto più alto del terreno”. Ora, secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della prestazione” domandata con il precetto esecutivo (art. 491 lett. c CPC ticinese) doveva trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale doveva prevedere a sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a metà; I CCA, sentenza inc. 11.2002.76 del 12 agosto 2002, consid. 3). Il giudice non poteva procedere a interpretazioni né, tanto meno, affidarsi ad apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18 pag. 13, n. 21 pag. 21; Rep. 1984 pag. 170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e ripreso nel precetto – era formale ed esplicito o esso non era eseguibile (I CCA, sentenza inc. 11.2004.168 del 10 gennaio 2005, consid. 7; Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo).

                                         a)   Che il fondo di AO 1 sovrasti quello dell'appellante è pacifico. Ciò non significa tuttavia che la prestazione richiesta nel caso specifico con il precetto esecutivo sia poco chiara. La formulazione dell'obbligo è di per sé inequivocabile (“arretrare tutte le piante componenti la siepe [...], come risulta dalla lista a pagina 3 della perizia __________ del 15 aprile 2008, esclusa la palma [...], a una distanza di almeno 50 cm dal confine [...] e ridurne l'altezza sino a un massimo di 1.80 m, da calcolare a partire dal punto più alto del terreno, conformemente al regolamento edilizio del Comune di __________” (doc. B). Quanto AO 1 chiede è che la siepe dell'appellante sia potata fino a 1.80 m di altezza misurati dal punto più alto del terreno, come ha stabilito il Pretore nella nota sentenza del 28 agosto 2009. Certo, tale modo di misurare l'altezza non coincide – contrariamente a quanto crede il primo giudice – con quello previsto dall'art. 100 n. 3 del regolamento edilizio dell'ex Comune di __________ (versione del 2002, in vigore al momento in cui è stata emanata la sentenza), il quale prevedeva che ove due fondi non fossero sullo stesso piano, l'altezza di una siepe a confine si misurasse da quello superiore, non dal punto più alto di quello sui cui la siepe si trova. Sta di fatto che la sentenza del 28 agosto 2008 non è stata appellata. L'interpretazione del regolamento edilizio comunale da parte del Pretore non può quindi essere ridiscussa in questa sede.

                                         b)   Relativamente alle piante da potare, è vero che il Pretore ha rinviato alla lista figurante in una perizia allestita il 15 aprile 2008 dell'arch. __________ nell'ambito della precedente causa di vicinato. Se non che, qualunque sia l'elencazione delle piante, la nozione giuridica di “siepe” non lascia spazio ad alcuna esegesi. Si tratta di un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) composto di sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga a un muro di cinta (I CCA, sentenza inc. 11.2003.38 del 10 aprile 2003, consid. 3 con rinvio a Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123). E nella citata sentenza del 28 agosto 2009 il Pretore aveva ingiunto alla convenuta – appunto – di tagliare a 1.80 m tutte le piante formanti “la siepe” a confine tra le due proprietà. Diverso sarebbe stato il caso qualora l'obbligo fosse stato desumibile unicamente dai considerandi della sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2000.52 del 16 giugno 2000, consid. 5 con rinvii). In concreto però l'ordine è perfettamente riprodotto nel dispositivo. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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