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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.05.2011 11.2010.39

30. Mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,195 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Presunzione di paternità sulla base di indizi

Volltext

Incarto n. 11.2010.39

Lugano 30 maggio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti, supplente

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.799 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 4 dicembre 2003 da

AO 1 (2002), (rappresentato dalla madre, ,  e patrocinato dal PA 1)  

contro

AP 1 ora in (patrocinato dagli avvocati e dott. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 5 aprile 2002 __________ i (1968) ha dato alla luce un figlio, AO 1, al quale già prima della nascita la __________ aveva designato un curatore nella persona di __________. La Commissione tutoria regionale ha poi sostituito quest'ultima il 21 novembre 2002 con l'PA 1, incaricato – fra l'altro – di accertare la paternità del bambino e di salvaguar­darne il diritto al mantenimento. Il 26 novembre 2003 __________ è stata privata della custodia parentale e il figlio è stato collocato alla casa __________, dove è stata sistemata anche la madre a scopo di assistenza.

                                  B.   Il 3 dicembre 2003 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché – conferitagli l'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità di AP 1 (1973), cittadino italiano a quel tempo residente a __________ (__________), con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare indicizzato di fr. 1850.– mensili sin dalla nascita. Nella sua risposta del 13 febbraio 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione, contestando la competenza per territorio del giudice. L'attore ha replicato il 18 marzo 2004, conferman­do le sue richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato il 6 maggio 2005, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione. Con decreto del 4 febbraio 2005 il Pretore supplente ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio.

                                  C.   L'udienza preliminare si è tenuta il 19 aprile 2005 e l'istruttoria, cominciata il 24 maggio successivo, è terminata il 16 dicembre 2009. Al dibattimento finale del 25 gennaio 2010 l'attore ha chiesto una volta ancora che fosse accertata la paternità di AP 1 e che gli fosse erogato un contributo alimentare indicizzato di:

                                         fr. 1850.– mensili dal 5 aprile al 31 dicembre 2002,

                                         fr. 1910.– mensili dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004,

                                         fr. 1950.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006,

                                         fr. 1975.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007,

                                         fr. 2010.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008,

                                         fr. 1935.– mensili dal 1° gennaio 2009 fino 12° compleanno e

                                         fr. 2115.– mensili in seguito, fino alla maggiore età.

                                         Il convenuto non è comparso in giudizio.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 1° marzo 2010, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1,condannando quest'ultimo a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1315.– mensili dal dicembre del 2003 fino al 6° compleanno, di fr. 1475.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1785.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), come pure una somma di fr. 15 780.– a valere quale contributo dal dicembre del 2002 fino al novembre del 2003. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 4200.– per ripetibili. L'assistenza giudiziaria sollecitata da AO 1 è stata respinta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 aprile 2010 per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per un complemento istruttorio o, in subordine, la riforma del giudizio impugnato nel senso di fissare un contributo alimentare a suo carico “calcolato in base alla sua attuale situazione contributiva e familiare”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'attore ha promosso in concreto un'azione di paternità combinata con un'azio­ne di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). La proce­dura applicabile non era pertanto quella speciale – in vigore fino al 31 dicembre 2010 – degli art. 425 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano le azioni di mantenimento e quelle di modifica del contributo alimentare (art. 279 e 286 CC), bensì quella ordinaria. La sentenza del Pretore era impugnabile con appello entro venti giorni dalla notifica (art. 307 cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nel caso specifico la decisione è stata notificata al convenuto il 13 marzo 2010. Introdotto il 2 aprile 2010, l'appello in esame è tempestivo.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che a norma dell'art. 262 cpv. 1 CC “la paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita”. Ciò che – ha accertato il primo giudice – era avvenuto in concreto tra il giugno e l'agosto del 2001. Tutta una serie di elementi riferiti al comportamento di AP 1 durante la gravidanza di __________, dopo la nascita di AO 1 e durante il processo civile suffra­gano poi la paternità. Inoltre – ha soggiunto il primo giudice – do­po il rigetto dell'eccezione di incompetenza il convenuto si è reso irreperibile, ha revocato l'incarico al suo patrocinatore, ha rifiutato di mettersi in relazione con quello designatogli d'ufficio e si è sottratto all'interrogatorio formale chiesto per rogatoria a __________, come pure all'assunzione della perizia. Tale contegno indizia pesantemente la paternità e conforta la presunzione dell'art. 262 cpv. 1 CC.

                                         Per quel che è del contributo alimentare, il Pretore ha stimato anzitutto il fabbisogno in denaro del figlio sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, accertando in seguito il reddito di __________ in fr. 2200.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2350.– mensili, onde la mancanza di qualsiasi disponibilità pecuniaria da parte sua. Quanto al convenuto, il Pretore ha accertato che egli si è trasferito dall'Italia alla Russia e lavora quale manager of sales departement per la società __________ di __________. Sebbene nulla fosse dato di sapere sui suoi redditi e il suo fabbisogno minimo, il Pretore ha ritenuto che le entrate di lui dovessero essere elevate, poiché questi possiede una Porsche “Cayenne Turbo” del valore di fr. 167 000.– che induce a supporre una capacità di reddito di almeno fr. 10 000.– mensili. E con un reddito del genere AP 1 è senz'altro in grado di sopperire, oltre che al mantenimento della moglie, al contributo alimentare per il figlio (fr. 1315.– mensili da dicembre 2003 fino ai 6 anni, fr. 1475.– mensili dai 7 ai 12 anni e di fr. 1785.– mensili dai 13 ai 18 anni, assegni familiari non compresi), così come al contributo di fr. 15 780.– dal dicembre del 2002 al novembre del 2003.

                                   3.   L'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per ulteriore istruttoria. Una simile domanda appare già a prima vista irricevibile, un appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.126 del 6 febbraio 2002, consid. 3). Inoltre, dovessero assumersi nuove prove in appello in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, questa Camera procederebbe essa medesima. L'appellante non indica tuttavia quali altri mezzi istruttori dovrebbero esperirsi ai fini del giudizio, salvo la perizia del DNA (sulla quale si tornerà in appresso). In tale misura la richiesta principale contenuta nell'appello risulta inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 CPC).

                                   4.   Per quanto riguarda la perizia del DNA, l'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato la paternità sulla sola base di indizi, senza alcuna conferma peritale. Se non che, come ha ricordato il Pretore, la paternità non deve necessariamente essere dimostrata con una perizia quando è già presunta in forza dell'art. 262 cpv. 1 CC. Grazie a quest'ultima norma l'attore poteva limitarsi a dimostrare l'intervenuto concubito di __________ con AP 1 “nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita”. È vero che l'attore ha provato una coabitazione, non direttamente un concubito, ma è altrettanto vero che a quest'ultimo convincimento il giudice può pervenire anche sulla base di indizi convergenti (Meier/Stettler  Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 4ª edizione, pag. 82 n. 169; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 262 CC), considerando l'ordinario andamento delle cose e la comune esperienza (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 105 n. 14.12).

                                         a)   Per quel che concerne gli indizi raccolti dal Pretore, l'appellante mette in dubbio quanto ha testimoniato __________ il 2 settembre 2008, così come quanto ha testimoniato __________, nonno paterno dell'attore, il 24 maggio 2005. Ora, sarà anche vero che costoro non sono persone del tutto disinteressate al procedimento. Il convenuto non pretende però che essi abbiano dichiarato il falso, né contesta di avere frequentato __________ durante il periodo critico dell'art. 262 cpv. 1 CC, circostanza confermata da __________ (deposizione del 24 ottobre 2008). L'appellante non contesta nemmeno di avere vissuto insieme con __________ per alcune settimane nell'appartamento di lui, __________ e __________ __________ avendo dichiarato che __________ ha lasciato la camera del loro albergo per trasferirsi nell'immobile dirimpetto, in __________ a __________ (dichiarazione del 12 giugno 2008 nel fascicolo “edizione documenti”), dove risiedeva AP 1 (doc. H e O). Secondo l'esperienza generale della vita e il normale andamento delle cose ciò indizia seriamente un concubito fra i due, in ossequio alla presunzione dell'art. 262 cpv. 1 CC.

                                         b)   Quanto alle affermazioni di __________ in merito al comportamento del convenuto durante la gravidanza della figlia e dopo la nascita di AO 1, è indubbio che singoli indizi presi a sé stanti e separatamente non dimostrino l'avvenuto concubito (timori espressi per la gravidanza, risultato di un “atto occasionale”, costante interesse per il corso della gestazione e visita a __________ subito dopo la nascita di AO 1, nessu­na contestazione della paternità per i primi due anni dopo la nascita, relazioni regolari con lo stesso __________ per cinque mesi dopo la nascita di AO 1, repentina partenza da __________ dopo avere saputo della gravidanza, irreperibilità dopo il rigetto dell'eccezione di incompetenza da parte del Pretore, con revoca dell'incarico al suo avvocato, rifiuto di mettersi in relazione con il patrocinatore designatogli d'ufficio, mancata comparsa all'interrogatorio formale chiesto per com­missione rogatoria). Correlati temporalmente e con rigore logico, nondimeno, essi appaiono significativi. Per di più, il convenuto cerca di giustificare i suoi comportamenti, ma non censura siffatti indizi siccome inveritieri o erroneamente accertati. Il che non ne sminuisce sicuramente la portata.

                                         c)   Per quanto riguarda l'esecuzione di una perizia sul DNA, essa era senz'altro proponibile, ma incombeva all'interessato, al quale spettava di sovvertire le conseguenze legate alla presunzione legale dell'art. 262 cpv. 1 CC (art. 262 cpv. 3 CC). Certo, all'udienza preliminare del 19 aprile 2005 l'attore medesimo aveva postulato l'assunzione di una perizia (verbale, pag. 3). E il Pretore l'avrebbe fors'anche ordinata se il convenuto non si fosse egli medesimo reso irreperibile, evitando di comparire davanti al Tribunale di __________ per l'interrogatorio formale e rinunciando così alla perizia per atti concludenti. AP 1 chiede adesso di assumere la perizia in appello, ma non tenta nemmeno di spiegare perché egli l'abbia rifuggita in prima sede. Sembra evocare il principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC), ma dimentica che tale precetto non impone al giudice di assumere prove cui il genitore stesso abbia rinunciato (cfr. Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1), se non per il bene del figlio. E il bene del figlio è tutt'al più, in concreto, quello di avere un padre, non quello di non averlo. Che poi l'appellante sospetti di non essere stato l'unico uomo di __________ nel periodo critico, ciò non basta per ritenere la sua paternità meno verosimile di quella altrui (Meier/Stettler, op. cit., pag. 83 n. 172; Schwenzer, op. cit., n. 6 ad art. 262 CC). Ne discende che sulla paternità di AP 1 l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   In subordine l'appellante chiede che “i punti 3,3.1, 3.2, 3.3 e 4 del dispositivo siano riformati e di conseguenza il sig. AP 1 dovrà versare a titolo di mantenimento l'importo calcolato in base alla sua attuale situazione finanziaria e familiare”. Tale formulazione, del tutto generica, è ancora una volta inammissibile. Un atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC ticinese), l'enunciazione delle domande (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC ticinese). Trattandosi di contestazioni patrimoniali, il ricorrente non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 309 CPC ticinese). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto.

                                         Non si disconosce che nel diritto di filiazione vige – come detto (consid. 4c) – il principio inquisitorio illimitato, ma tale precetto non esonera la parte in causa dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Non impone al giudice, in altre parole, di supplire ai più elementari doveri di collaborazione di un genitore, né di rimediare alla più totale negligenza o al più assoluto disinteresse di quest'ultimo, se non per il bene del figlio. Davanti al Pretore il convenuto non ha esibito alcunché, salvo una distinta di salario rilasciatagli da un istituto bancario italiano, né si è curato di quantificare il proprio fabbisogno. Anzi, dopo il rigetto dell'eccezione di incompetenza da parte del Pretore egli non ha più dato segni di vita. Non può quindi muovere critiche al primo giudice, che si è attivato per raccogliere informazioni utili ai fini del contributo alimentare cercando in Internet.  

                                         Quanto alla situazione attuale, l'appellante sostiene di soggiornare a __________ per motivi di lavoro, dove guadagnava 60 000 rubli mensili, pari a circa € 1500.00, salvo essere stato licenziato nel frattempo. Sposato con __________, il 25 aprile 2008 egli è diventato padre di M__________. Sta di fatto che tutto continua a ignorarsi sui redditi e il fabbisogno di lui, la documentazione prodotta in appello non consentendo alcun accertamento. Né l'appellante descrive compiutamente la sua nuova situazione familiare. Nulla è dato di sapere, in particolare, sui redditi e la capacità lucrativa della moglie, né sul modo in cui la famiglia sovviene al proprio mantenimento. Ora, non spetta a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Men che meno ove si consideri che questi è patrocinato da un avvocato. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, in ogni modo, il convenuto potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare, documentando qual era la sua situazione al momento della sentenza in cui il Pretore ha fissato la cifra e qual è la sua nuova situazione (art. 286 CC).

                                   6.   Per quel che concerne __________, l'appellante sottolinea che l'unico conteggio di stipendio prodotto attesta un guadagno di fr. 2635.55 mensili anziché di fr. 2200.– mensili (doc. S, 4° foglio). Non bisogna trascurare tuttavia che il premio mensile della cassa malati ammonta a fr. 471.– e non a fr. 220.– come ha indicato il Pretore (doc. S, 8° foglio). Nel risultato, di conseguenza, poco muta circa la disponibilità economica dell'interessata, che non è in grado di finanziare il mantenimento del figlio. Quanto al fatto che __________ percepisca in realtà un reddito più alto di quello dichiarato poiché impiegata per una società di cui il padre è amministratore unico, si tratta di una mera insinuazione. All'atto pratico, nessuna risultanza processuale induce a scostarsi dalla conclusione dal Pretore.

                                   7.   In merito al fabbisogno in denaro di AO 1, il Pretore l'ha correttamente determinato in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Contrariamente all'opinione dell'appellante, dagli importi ivi previsti va tolta bensì la posta per cura e educazione – come ha fatto il Pretore – ove il genitore affidatario possa prestarla in natura, ma non il costo dell'alloggio, che va sostituito invece con una quota della locazione effettiva pagata dal genitore affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Il precedente menzionato dall'interessato (sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005) non dispone altro. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela così privo di fondamento.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, la residenza dell'appellante in __________ rendendo verosimilmente illusorio un eventuale incasso. Tanto vale ragionevolmente, in simili frangenti, soprassedere a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili all'attore, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. La richiesta di assistenza giudiziaria non può da parte sua entrare in linea di conto, giacché all'appello difettava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una sentenza conseguente a un'azione di paternità può – trattandosi di una causa di stato – formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74 LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

e    ;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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