Incarto n. 11.2010.35
Lugano 15 aprile 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.323 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 1° settembre 2009 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2010 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 febbraio
2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 1° settembre 2009 da AO 1 (1967) nei confronti del marito AP 1 (1962), con sentenza del 22 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli I__________ (nato il 29 settembre 1992) e C__________ (nata il 22 gennaio 1997) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2857.– mensili per la moglie, di fr. 1810.– mensili per I__________ e di fr. 1730.– mensili per C__________ (assegni famigliari compresi) dal 1° settembre 2009;
che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2010 per ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2400.– mensili dal 1° settembre al 30 ottobre 2009, a fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010 e l'annullamento del contributo dopo di allora;
che nelle sue osservazioni del 7 aprile 2010 AO 1 propone di respingere l'appello;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata lunedì 22 febbraio 2010, è stata ritirata dal patrocinatore del convenuto giovedì 25 febbraio 2010 (appello, pag. 2 a metà; doc. 2: busta di intimazione);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 26 febbraio 2010 ed è scaduto lunedì 8 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che nelle circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale di Bellinzona il 17 marzo 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;
che nel suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che, ciò premesso, l'appello si rivela irricevibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi esame (art. 21 LTG per analogia);
che AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo brevemente contestato mediante osservazioni redatte da un legale la proponibilità dell'appello con riferimento appunto al termine d'impugnazione;
che per quanto riguarda infine i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il contenzioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, il valore litigioso essendo determinato dall'importo annuo delle prestazioni controverse, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.