Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2013 11.2010.26

29. März 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,400 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Indennità per ripetibili in caso di acquiescenza della controparte

Volltext

Incarto n. 11.2010.26

Lugano, 29 marzo 2013/mc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.68 (accertamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 18 agosto 2009 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 febbraio presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 3 febbraio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario della particella n. 1127 RFD di __________ (2924 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 950 (2897 m²), proprietà della sorella AO 1. Le due particelle sono oggetto, fra l'altro, di vicendevoli servitù che limitano l'altezza delle costruzioni (“I fabbricati erigendi sui mappali n. 950 e 1127 RFD di __________ non possono superare la quota di 346.74 m s/m”).

                                  B.   Con petizione del 18 agosto 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo di accertare che la servitù di limitazione d'altezza gravante la sua particella “interessa unicamente gli edifici di nuova costruzione e non fa invece stato per i fabbricati che già sorgevano sui fondi all'atto di costituzione della servitù; in particolare non fa stato per l'abitazione che esiste al mappale n. 1127”. La convenuta non ha risposto alla petizione, lasciandosi precludere dalla lite. All'udienza preliminare del 2 febbraio 2010 il Pretore ha preso atto che AO 1 era acquiescente. Con decreto del 3 febbraio 2010 egli ha stralciato così la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 150.– complessivi) a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 600.– per ripetibili.

                                  C.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 febbraio 2010 volto a ottenere che l'indennità per ripetibili fissata in suo favore sia portata a fr. 10 000.– e che il decreto di stralcio sia riformato di conseguenza. Subordinatamente egli postula il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione motivata sull'ammontare delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura (art. 405 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio aveva mera portata dichiarativa e non poteva essere impugnato, salvo che fosse litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Poteva invece essere appellato – avendo carattere autoritativo – il dispositivo sulle spese e le ripetibili, sempre che la causa fosse appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). In concreto l'azione di accertamento promossa da AP 1 (art. 71 CPC ticinese) è stata trattata dal Pretore con il rito ordinario appellabile e nemmeno la convenuta pretende, con le osservazioni all'appello, che andasse considerata altrimenti. In materia di spese e ripetibili il decreto di stralcio, notificato all'attore il 4 febbraio 2010, poteva così essere impugnato entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Introdotto il 23 febbraio 2010, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                   2.   L'appellante rammenta che secondo il diritto ticinese l'indennità per ripetibili era fissata “entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). Nella fattispecie – egli continua – il valore litigioso dell'azione di accertamento era di almeno fr. 285 000.–, che è il valore della servitù per il fondo dominante (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Quanto all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), esso prevede per cause di valore determinato o determinabile tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– ripetibili comprese tra il 6 e il 9% del valore medesimo. Pur considerando che in concreto la causa è terminata per acquiescenza – egli prosegue – il Pretore non poteva riconoscer­gli quindi un'indennità inferiore a fr. 10 000.–. Comunque sia, l'appellante si duole che il Pretore non abbia minimamente motivato l'indennità di fr. 600.– fissata nel decreto di stralcio, onde la richiesta subordinata di annullare quel dispositivo e di rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca sulle ripetibili con decisione motivata.

                                   3.   In materia di spese e ripetibili il Pretore fruiva – secondo il diritto ticinese – di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Chi acquiesceva nell'ambito di un processo civile, ad ogni modo, andava giudicato – di regola – soccombente, di modo che doveva rifondere spese processuali e ripetibili all'avversario (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). Tale principio non è revocato in dubbio dalla convenuta nel caso specifico. Quanto all'ammontare dell'indennità per ripetibili, il Pretore non era tenuto a motivarla, tranne che questa risultasse sotto il minimo o sopra il massimo della tariffa (identico principio continua a valere in virtù del diritto federale: DTF 111 Ia 1).

                                   4.   Come l'appellante fa valere a ragione, l'indennità per ripetibili cui si riferiva l'art. 150 seconda frase CPC era fissata, nelle procedure ordinarie con valore litigioso determinato o determinabile, sulla base delle aliquote previste dall'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, fermo restan­do che il valore della causa dipendeva per principio dalle “norme della procedura civile” (art. 11 cpv. 3). Tra il minimo e il massimo della tariffa poi l'indennità andava stabilita secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impie­gato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5).

                                   5.   Nel caso specifico l'azione di accertamento aveva un manifesto valore litigioso, contrariamente a quanto pretende AP 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 seg.), anche se il Pretore non l'ha determinato. Dandosi un'azione di accertamento, in effetti, secondo la procedura civile ticinese il valore litigioso consisteva in quello del diritto o del rapporto giuridico di cui si chiedeva fosse accertata l'esistenza o l'inesistenza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.7 del 7 dicembre 2005, consid. 1 con rinvio a Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edi­­zione, pag. 110 in alto e Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). E il valore di una servitù era – come sottolinea l'appellante – quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che avrebbe subìto il fondo serviente, se era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese).

                                   6.   L'appellante quantifica il valore litigioso nella fattispecie, come detto, in fr. 285 000.–. La convenuta eccepisce che l'attore avrebbe già dovuto addurre tale dato nella petizione e che, non avendo precisato in quel memoriale valore alcuno, non può più contestare il giudizio del Pretore. L'argomentazione è infondata. Il valore litigioso andava esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 13 CPC ticinese), indipendentemente dal fatto che le servitù rientrassero sempre nella com­petenza per materia del Pretore (art. 31 cpv. 2 lett. a e 37 cpv. 1 vLOG). Deve quindi essere verificato anche in appello, per lo meno ove sussistano contestazioni su spese processuali e ripetibili. Ora, l'attore ha spiegato partitamente in base a quali presupposti egli è giunto alla cifra di fr. 285 000.– (appello, pag. 11). La convenuta nulla ha obiettato, né sul metodo di calcolo né sul risultato. L'importo, del resto, non appare inattendibile o manifestamente eccessivo. Non è il caso dunque di promuovere ulteriori indagini su questo punto.

                                   7.   Per una causa ordinaria con un valore litigioso di fr. 285 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede, come si è visto, ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva particolarmente complessa: si trattava unicamente di accertare se la menzionata servitù in favore della particella n. 1127 riguardasse solo edifici nuovi o comprendesse anche gli stabili già esistenti al momento della sua costituzione. Al legale dell'attore inoltre lo statuto dei fondi era noto da tempo, avendo promosso il 6 novembre 2006 per lo stesso AP 1, come proprietario della particella n. 1127, una causa contro AO 1 e litisconsorti intesa a far accertare la legittima formazione di posteggi sulla contigua particella n. 1427 (doc. A: inc. OA.2006.112). Ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare, in concreto, l'aliquota medio-bassa del 7%. La conduzione del patrocinio nell'intera causa avrebbe giustificato, di conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 20 000.–.

                                   8.   L'art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dispone che “se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata”. Alla desistenza può sicuramente equipararsi, negli effetti processuali, l'acquiescenza. Ciò posto, rimane da definire in che misura l'indennità “piena” di fr. 20 000.– andasse ridotta nel caso in rassegna. L'art. 13 cpv. 2 del regolamento non enuncia criteri particolari. Continua così ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di acquiescenza, le ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (sopra, consid. 4).

                                         Nella fattispecie il legale dell'attore ha dovuto redigere la petizione (7 pagine rilevanti, le prime 7 limitandosi a un riepologo di fatti già noti al Pretore, investito della parallela azione di accertamento), e partecipare all'udienza preliminare, in esito alla quale la convenuta è risultata acquiescente. L'attore non indica quanto tempo il suo patrocinatore abbia profuso nell'incarico. Dovendosi procedere per apprezzamento, si può ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a prestazio­ni del genere una decina d'ore, retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). A ciò si sarebbero aggiunte un paio d'ore per i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile, senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.6% al momento in cui ha statuito il Pretore). La rimunerazione ad horam sarebbe ammontata di conseguenza attorno ai fr. 4000.–.

                                         Rimane da valutare se l'indennità per ripetibili di fr. 4000.– deter­minata per apprezzamento costituisca una riduzione “adeguata” (nel senso del menzionato art. 13 cpv. 2) rispetto all'indennità “piena” di fr. 20 000.–. La risposta è affer­mativa. L'indennità ad valorem di fr. 20 000.– copre sostanzialmente, alla tariffa di fr. 280.– orari, circa 71 ore di lavoro. Se si considera che nel caso in esame non è occorso redigere una replica (la convenuta si è lasciata precludere dalla lite), non si è esperita alcuna istruttoria (l'acquiescenza è intervenuta all'udienza preliminare) e non è stato necessario preparare memoriali conclusivi né, tanto meno, presenziare al dibattimento finale, l'indennità di fr. 4000.– per la sola stesura della petizione e la partecipazione all'udienza preliminare appare senz'altro equa rispetto al totale di fr. 20 000.– per l'intera causa. Tiene adeguatamente calcolo, in altri termini, dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro svolto e del tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio. Se ne conclude che entro i limiti descritti l'appello merita accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza. Ciò rende superfluo rinviare gli atti al primo giudice – come chiede l'appellante in subordine – perché emani una decisione motivata sull'ammontare delle ripetibili.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'attore ottiene un'indennità di fr. 4000.–, certo superiore rispetto a quella di fr. 600.– assegnatagli dal primo giudice, ma nettamente inferiore a quella di fr. 10 000.– da lui chiesta con l'appello. Si giustifica perciò che sopporti equitativamente due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'indennità per ripetibili rivendicata in appello non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

                                         La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore un'indennità di fr. 4000.– per ripetibili.

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 700.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 750.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­mis­si­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2010.26 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.03.2013 11.2010.26 — Swissrulings