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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.02.2010 11.2010.19

16. Februar 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·916 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare emesso nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale

Volltext

Incarto n. 11.2010.19

Lugano 16 febbraio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.425 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 dicembre 2009 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 20 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AO 1 (1981), cittadina marocchina, si è rivolta il 4 dicembre 2009 al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1961) e un contributo di mantenimento indeterminato, dichiarando di lasciare l'alloggio coniugale al convenuto;

                                         che il Pretore ha citato le parti alla discussione del 20 gennaio 2010;

                                         che con istanza del 20 gennaio 2010, trasmessa per fax, AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse “in via supercautelare” al convenuto di permetterle l'accesso all'appartamento coniugale per prelevare i suoi effetti personali, dandosi il caso con l'assistenza della polizia;

                                         che con decreto cautelare “in via supercautelare” del medesimo giorno il Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti e ha citato le parti alla discussione del 2 febbraio 2010;

                                         che con appello del 1° febbraio 2010 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere l'annullamento del decreto medesimo e veder annullare il contributo di mantenimento;

                                         che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

                                         che all'udienza del 2 febbraio 2010 davanti al Pretore i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore, secondo cui l'abitazione coniugale è assegnata al marito, il quale si impegna a riconsegnare alla moglie i suoi effetti personali;

e considerando

in diritto:                        che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami di dottrina);

                                         che nel Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” cautelare è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore come emesso “in via supercautelare”;

                                         che i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more

                                         istruttorie”), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);

                                         che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile;

                                         che mal si comprende invero quale estrema urgenza inducesse il Pretore, in concreto, a statuire su un'istanza priva di firma autografa;

                                         che, comunque sia, questa Camera non è un'autorità di vigilanza abilitata a rilevare d'ufficio eventuali casi di nullità all'infuori di un rimedio giuridico ammissibile;

                                         che, per di più, con la firma dell'accordo raggiunto all'udienza del 2 febbraio 2010 e omologato dal Pretore, la procedura è stata stralciata dai ruoli, sicché l'appello sarebbe ormai privo d'interesse giuridico;

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della notoria situazione finanziaria in cui versa l'appellante conviene soprassedere a ogni prelievo, il quale riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

                                         che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

                                         dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non sembra raggiungere la soglia dei

                                         fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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