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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.12.2010 11.2010.139

13. Dezember 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,310 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Azione negatoria. Indennità d'inconvenienza ai convenuti in seguito allo stralcio di una causa dai ruoli

Volltext

Incarto n. 11.2010.139

Lugano, 13 dicembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.79 (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 13 ottobre 2008 da

 AO 1 , e  AO 2    

contro

 AP 1 , e  AP 2 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta, trattata come appello, l'impugnazione del 2 dicembre 2010 presentata da AP 1 e AP 2 contro il decreto di stralcio emesso il 29 novembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 1 hanno promosso causa il 13 ot­tobre 2008 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse proibito a AP 1 e a AP 2 di erigere sulla particella n. 195 RFD di __________ un muro a confine con la loro particella n. 196. Il 28 gennaio 2009 essi hanno chiesto inoltre che fosse vietato in via cautelare ai convenuti di cominciare la costruzione del muro. Con decreto cautelare del 2 febbraio 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato il divieto. L'attribuzione della tassa di giustizia (fr. 200.–) e delle spese è stata rinviata al giudizio di merito.

                                  B.   AP 1 e AP 2 hanno postulato il 14 febbraio 2009 la revoca del decreto cautelare. Il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 13 marzo 2009, che è proseguito l'8 aprile, l'8 maggio e il 26 agosto 2009. Il dibattimento finale cautelare si è tenuto il 7 ottobre 2009. Con decreto cautelare del 20 ottobre 2009 il Pretore ha confermato il decreto emesso il 2 febbraio 2009 senza contraddittorio e la contestuale ingiunzione. La tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli

                                         istanti fr. 600.– per ripetibili.

                                  C.   Il 19 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno scritto al Pretore, postulando lo stralcio della causa di merito dai ruoli per intervenuta perenzione processuale e instan­do per la rifusione di complessivi fr. 6420.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha assegnato agli attori un termine di 15 giorni per formulare osservazioni. AO 2 e AO 1 hanno sollecitato il 1° novembre 2010 la continuazione della causa. Con decreto del 29 novembre 2010 il Pretore ha accertato il compimento della perenzione biennale e ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico degli attori, condannati a versare ai convenuti fr. 100.– per ripetibili.

                                  D.   Con lettera al Pretore del 2 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 postulano l'annullamento del decreto cautelare del 20 ottobre 2009, come pure di un altro decreto cautelare con cui il Pretore ha ordinato loro il 28 gennaio 2010 inaudita parte, nell'ambito di una causa parallela, di interrompere la costruzione di un'opera di cinta a confine con il fondo degli attori. AP 1 e AP 2 chiedono altresì che sia respinta “l'istanza di una nuova seduta da parte dei querelanti” e che a questi ultimi siano “addebitate le spese di procedura”. Il Pretore ha trasmesso la lettera a questa Camera per competenza. Lo scritto non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'unica decisione del Pretore che possa essere impugnata è, in concreto, il dispositivo sulle ripetibili contenuto nel decreto di stralcio del 29 novembre 2010. Il decreto cautelare del 20 ottobre 2009 non può più essere appellato (il termine di ricorso era di 10 giorni: art. 370 cpv. 2 CPC per analogia), mentre quello del 28 gennaio 2010 – per altro inerente a un'altra causa della Pretura (inc. DI.2010.16) – è stato emesso senza contraddittorio e di conseguenza non è appellabile (art. 382 cpv. 1 CPC). Riguardo all'“istan­za di una nuova seduta da parte dei querelanti”, di cui tutto si ignora, nemmeno si comprende quale sarebbe l'atto impugnabile. Quanto infine alle “spese di procedura”, gli oneri processuali del decreto di stralcio sono stati posti a carico degli attori. A carico dei convenuti rimangono gli oneri del decreto cautelare del 20 ottobre 2009, ma tali spese non possono più essere contestate, il termine per appellare il decreto essendo – come detto – decorso da tempo.

                                   2.   Impugnabile dai convenuti è unicamente, in definitiva, l'indennità di fr. 100.– per ripetibili loro assegnata dal Pretore nel decreto di stralcio. Nella lettera (invero confusa) del 2 dicembre 2010 essi sembrano affermare che, essendo stati loro medesimi condan­nati a versare fr. 600.– per ripetibili agli attori con il decreto cautelare del 20 ottobre 2009, “come minimo un importo equivalente” andava loro riconosciuto anche in esito allo stralcio dai ruoli della causa di merito. L'argomento non può essere condiviso. L'emanazione del decreto cautelare del 20 ottobre 2009 ha richiesto a AO 2 e AO 1 la stesura dell'istanza al Pretore (quattro pagine) e la partecipazione a tre udienze. Nella causa di merito invece i convenuti non hanno compiuto alcun atto processuale. Si sono visti notificare la petizione, ma non hanno presentato un memoriale di risposta. Tutto quanto è seguito alla notifica della petizione – in sintesi – si riconduce alla trattazione del procedimento cautelare, culminato prima nel decreto ex parte del 2 febbraio 2009 e poi nel decreto del 20 ottobre 2009 emesso dopo il contraddittorio. Perché in circostanze del genere i convenuti avrebbero dovuto vedersi assegnare

                                         un'indennità d'inconvenienza maggiore di fr. 100.– non si evince dalla lettera del 2 dicembre 2010. Pur trattato come appello, di conseguenza, lo scritto in esame risulta sprovvisto di motivazione e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   3.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza degli appellanti, ma il fatto ch'essi hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore induce a non prelevare tasse né spese (art. 148 cpv. 2 CPC). I convenuti sono avvertiti in ogni modo che, dovessero nuovamente introdurre atti informi o irriti, non potranno più contare su analoga provvidenza. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli attori per osservazioni.

                                   4.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ovvero l'indennità d'inconvenienza dovuta ai convenuti per intervenuto stralcio della causa dai ruoli, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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