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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.11.2012 11.2010.119

8. November 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,046 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Ricusazione della Commissione tutoria regionale

Volltext

Incarto n. 11.2010.119

Lugano 8 novembre 2012/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 300.2010 (domanda di ricusazione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);  

alla  

Commissione tutoria regionale 6, Agno   per quanto riguarda l'affidamento di   W (1999)   figlio suo e di   CO 1 (Italia) (patrocinata dall'avv. PA 2)

giudicando ora sull'appello presentato il 16 settembre 2010 da RI 1 contro la decisione del 26 agosto 2010 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto una domanda di ricusazione della Commissione tutoria regionale 6 formulata da RI 1 il 27 luglio 2010.

Ritenuto

in fatto:                          che dalla relazione tra RI 1 (1956) e CO 1 (1970), entrambi cittadini olandesi, è nato W__________ (27 agosto 1999);

                                         che, desiderando trasferirsi in Italia con il figlio, il 31 maggio 2010 CO 1 ha chiesto, già in via cautelare, alla Commissione tutoria regionale 6 di accertare l'autorità parentale congiunta con esclusivo affidamento a sé di W__________, riconoscendo al padre il più ampio diritto di visita;

                                         che con istanza di medesima data alla stessa autorità RI 1 ha postulato, fra altre cose, di essere sentito, opponendosi per il resto al trasferimento del figlio;

                                         che con decisione del 7 giugno 2010 la Commissione tutoria ha affidato W__________ alla madre, riservando il diritto di visita del padre;

                                         che con decisione del 23 giugno 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato la predetta decisione, la Commissione tutoria non avendo sentito il figlio;

                                         che il 15 luglio 2010 la Commissione tutoria regionale 6 ha quindi convocato W__________ per il 29 luglio successivo;

                                         che, con scritto del 23 luglio 2010, RI 1 ha chiesto il rinvio dell'audizione;

                                         che, asserendo di non avere ricevuto alcuna risposta al riguardo, il 27 luglio 2010 l'interessato ha ricusato la Commissione tutoria regionale 6, sollevando dubbi sulla “necessaria imparzialità”;

                                         che l'Autorità di vigilanza sulle tutele, con sentenza del 26 agosto 2010, ha respinto l'istanza di ricusa;

                                         che contro la decisione citata RI 1 è insorto con un appello del 16 settembre 2010 nel quale chiede, in riforma della stessa, di accogliere l'istanza e di affidare la procedura “ai membri supplenti”;

                                         che con sentenza del 7 dicembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso di RI 1 contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui la Commissione tutoria – composta dei membri supplenti – ha affidato W__________ alla custodia della madre;

                                         che W__________ si è trasferito con la madre a __________ nel giugno del 2010;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC);

                                         che la procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);

                                         che nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata notificata a RI 1 il 27 agosto 2010 (appello, pag. 3 in alto);

                                         che, inviato il 16 settembre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo;

                                         che il 2 settembre 2010 la Commissione tutoria regionale ha preso una decisione nella composizione auspicata dal padre;

                                         che l'appellante medesimo lo riconosce nel suo memoriale (“la CTR composta dai membri supplenti ha riavviato la procedura in modo impeccabile, prendendo una decisione che il padre non condivide, ma che è stata presa nel rispetto della procedura e delle parti”: appello, pag. 10 sotto il centro);

                                         che l'appello va dunque dichiarato irricevibile non esistendo più al momento del suo inoltro i presupposti per un esame nel senso proposto dall'appellante;

                                         che, di conseguenza, gli oneri processuali vanno addebitati a RI 1 (art. 148 cpv.1 CPC ticinese);

                                         che, nondimeno, si può prescindere dall'assegnare ripetibili a CO 1, quest'ultima avendo rilevato l'irricevibilità dell'appello in soli quattro brevi paragrafi raggiungendo a fatica la metà di una pagina (osservazioni, pag. 2), non giustificandosi altre sette pagine scritte;

                                         che la sua richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, non ravvisandosi un interesse concreto alla procedura intesa a opporsi all'istanza del marito (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag);

                                         che il beneficio postulato andrebbe altresì respinto, la richiedente non dovendo fare capo a un legale per sollevare, nella fattispecie, l'irricevibilità dell'istanza (art. 14 cpv. 2 Lag);

                                         che nulla va assegnato alla Commissione tutoria regionale 6, non essendosi espressa riguardo all'appello;

                                         che il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la competenza e la ricusazione – indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF);

per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   450.–

                                         b)  spese                        fr.     50.–

                                                                                  fr.   500.–

                                         sono posti a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da CO 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

                                         –;

                                         –;

                                         – Commissione tutoria regionale 6, Agno.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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