Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.03.2011 11.2009.98

8. März 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,432 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mantenimento di un figlio maggiorenne

Volltext

Incarto n. 11.2009.98

Lugano 8 marzo 2011/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.36 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'11 febbraio 2009 da

AO 1  

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 giugno 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

                                              il 29 maggio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria

                                              contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1962) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (11 ottobre 1988), AO 1  (19 febbraio 1990) e D__________ (20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________. La moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo parziale.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 settembre 2002 AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, i coniugi si sono accordati nel senso di affidare i figli alla madre, AP 1 impegnandosi a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlio. Il 3 aprile 2003 i coniugi hanno concordato l'affidamento di L__________ al padre con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per AO 1 e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari compresi.

                                  C.   Nel corso di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 24 novembre 2004 da AP 1, con decreto cautelare del 13 maggio 2005 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato in fr. 982.50 mensili il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1477.50 mensili quello per AO 1 e in fr. 1260.– mensili quello per D__________ (assegni familiari compresi). Accogliendo un'istanza del 10 giugno 2005 presentata da AO 1, con decreto del 14 giugno 2005 egli ha ordinato inoltre all'__________ delle dogane di trattenere la somma di fr. 1477.50 mensili per AO 1 dallo stipendio di AP 1, riversandoli su un conto corrente postale della moglie.

                                         Il 30 gennaio 2008 AP 1 ha instato per la revoca immediata della trattenuta di stipendio, invocando la prossima maggiore età di AO 1, e il 10 marzo 2008 __________ ha postulato un'altra trattenuta di stipendio per complessivi fr. 2245.50 mensili a copertura dei contributi in favore di lei e del figlio D__________. Statuendo inaudita parte il 17 mar­zo 2008, il Pretore ha fissato in fr. 482.50 mensili il contributo per la moglie, in fr. 1000.– mensili quello per AO 1 e in fr. 1260.– mensili quello per D__________, ordinando la trattenuta di tali somme dallo stipendio del marito. __________ ha chiesto la revoca di tale decreto, postulando un aumento del contributo in suo favore ad almeno fr. 985.– mensili e di quello per D__________ a fr. 1680.– mensili, con trattenuta della somma dallo stipendio del marito.

                                         Con decreto cautelare del 13 ottobre 2008 il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° maggio 2008 un contributo alimentare di fr. 1231.– mensili per la moglie (fr. 1371.– mensili dal 1° settembre 2008) e uno di fr. 1327.50 mensili per il figlio D__________ (assegni familiari compresi), ordinando __________ di trattenere dallo stipendio di lui fr. 2698.50 mensili, da riversare direttamente alla moglie. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 9 giugno 2009 (inc. 11.2008.158).

                                  D.   Nel frattempo, con istanza dell'11 febbraio 2009 AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo che il padre fosse condannato a erogargli un contributo alimentare di fr. 820.– mensili dopo la maggiore età. All'udienza del 13 marzo 2009, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Non dovendosi assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo le loro domande. Con sentenza del 29 maggio 2000 il Pretore ha condannato AP 1 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 820.– dal settembre del 2008 al giugno del 2009. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state assegnate indennità per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2009 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la reiezione dell'istanza, salvo garantire al figlio il versamento degli assegni familiari. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha accertato lo stipendio di AO 1, apprendista impiegato di commercio, in fr. 1050.– lordi per tredici mensilità, oltre a fr. 200.– mensili guadagnati come “arbitro e sicurezza”, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2102.50 mensili, onde un ammanco di fr. 820.– mensili dal settembre del 2008. Quanto a AP 1, il Pretore ripreso i dati sul suo reddito contenuti nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008, ovvero un'entrata complessiva di fr. 8300.– mensili, concludendo che ciò permette all'interessato di versare al figlio AO 1 un contributo alimentare di fr. 820.– e di coprire il saldo negativo del proprio fabbisogno mensile.

                                   2.   L'appellante si duole che il Pretore abbia modificato il 13 ottobre 2008 la trattenuta di stipendio a suo carico, nonostante nel decreto cautelare avesse previsto la trasmissione dell'ordine al datore di lavoro solo dopo il passaggio in giudicato del decreto medesimo. In tal modo – egli soggiunge – alla moglie e al figlio D__________ sono stati riconosciuti contributi alimentari per complessivi fr. 2698.50, mentre nulla più al figlio AO 1. Inoltre, dopo che egli ha chiesto l'8 dicembre 2008 di revocare la modifica della trattenuta di stipendio, il Pretore ha emesso un decreto supercautelare nel quale, dopo avere preso atto che il presidente della prima Camera civile aveva respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello del 10 novembre 2008, ha dichiarato la trattenuta di stipendio immediatamente esecutiva, contraddicendo quanto figurava nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008.

                                         In realtà la questione è superata dall'emanazione della sentenza 9 giugno 2009 con cui questa Camera ha confermato il decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Comunque sia, fino al 31 dicembre 2010 un decreto cautelare emesso nel Cantone Ticino in un processo di divorzio sulla base dell'art. 137 CC era – per volontà stessa del legislatore – immediatamente esecutivo (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ticinese). Poco importa dunque che il Pretore avesse previsto di trasmettere la modifica della trattenuta di stipendio al datore di lavoro solo “dopo il passaggio in giudicato” del decreto cautelare. Né ciò impediva al Pretore di statuire sull'istanza di AO 1, la soppressione del contributo alimentare in favore di quest'ultimo prevista nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008 essendo – appunto – immediatamente esecutiva. Ciò posto, non è il caso di attardarsi al proposito.

                                   3.   L'appellante sostiene che per determinare la situazione economica di __________ il Pretore si è fondato su dati risalenti a cinque anni prima, senza accorgersi che la situazione era mutata nel frattempo. La censura poco giova ai fini del giudizio. Nella sentenza del 9 giugno 2009 questa Camera ha accertato in effetti le entrate della moglie in fr. 1250.– mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2388.15 mensili. Anche considerando il contributo alimentare di fr. 1371.– mensili che riceve dal marito, __________ non ha margini quindi per partecipare al mantenimento in denaro del figlio maggiorenne, avendo il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo maggiorato del 20% (DTF 132 III 211 consid. 2.3).

                                   4.   Circa il proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia accertato in fr. 4771.75 mensili e rimprovera al Pretore di non avergli riconosciuto il diritto alla maggiorazione del 20%. Ora, nella sentenza del 9 giugno 2009 questa Camera ha stabilito il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 3591.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, acconto spese accessorie fr. 200.–, conguaglio spese accessorie fr. 155.95, assicurazione garanzia locazione fr. 16.–, assicurazioni economia domestica e RC privata fr. 24.85, premio della cassa malati fr. 329.70, assicurazione malattia complementare fr. 31.30, spese mediche ricorrenti fr. 137.25, occhiali fr. 12.55, spese per attività fisica prescritta dal medico fr. 50.–, spese del veicolo privato fr. 250.70, imposte fr. 83.50). E in quella decisione già si è spiegato perché il minimo esistenziale ammontasse a fr. 1100.– e non a fr. 1250.– mensili (consid. 10a), perché i costi dei nuovi occhiali e le spese per i corsi di ginnastica e nuoto andassero ridotti, perché quelli per cure dentistiche non potessero essere riconosciuti (consid. 10c) e perché i costi d'automobile dovessero essere fissati in fr. 250.70 (consid. 10d). Al riguardo non soccorre ripetersi. Ciò premesso, con la maggiorazione del 20% il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 4310.– mensili.

                                   5.   Per l'appellante il Pretore si ostina a volergli attribuire un reddito virtuale di fr. 8300.– mensili “fuori di ogni logica e motivazione” allorquando egli guadagna fr. 2000.– mensili in meno poiché lavora solo al 70%. Anche tale questione è già stata trattata dalla Camera nella nota sentenza del 9 giugno 2009. Basti ricordare su questo punto che la decisione unilaterale dell'interessato di ridurre il grado d'occupazione può essere tutelata e che con un'attività al 96% – come quella che ha esercitato durante la vita in comune – egli guadagnerebbe ben più dei fr. 8300.– mensili netti imputatigli dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 5).

                                   6.   In merito al fabbisogno in denaro del figlio (fr. 2100.– mensili) l'appellante sostiene che a AO 1 il Pretore ha riconosciuto spese non ammesse nel fabbisogno minimo di lui, compresi fr. 300.– mensili per spese di trasporto. In realtà non è dato di capire a quali spese l'appellante si riferisca né a quanto dovrebbe ammontare, secondo lui, il fabbisogno in denaro del figlio. Insufficientemente motivato, al riguardo il ricorso si rivela irricevibile (art 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Quanto al fatto che per calcolare il contributo in favore di AO 1 il Pretore abbia determinato prima l'ammanco nel fabbisogno del figlio per poi obbligare lui a colmarlo, mentre in un'azione di mantenimento promossa dalla figlia L__________ nei confronti della madre __________ lo stesso giudice ha prima ha calcolato il fabbisogno minimo della convenuta, aumentato del 20%, per poi dire che questa non ha margine per partecipare al mantenimento della figlia (inc. DI.2008.49 richiamato), non si scorge disparità di trattamento. Intanto non è vero che in quel caso il Pretore non avesse calcolato il fabbisogno minimo di L__________ (l'ha definito tra fr. 1650.– e fr. 1750.– mensili). Inoltre in quel caso __________ non aveva, comunque fosse, mezzi per partecipare al mantenimento della figlia maggiorenne. Ancora una volta l'appello denota così la sua inconsistenza.

                                   7.   In definitiva, con un reddito di fr. 8300.– mensili e un fabbisogno minimo (maggiorato del 20%) di fr. 4310.– mensili, all'interessato rimangono fr. 3990.– mensili con cui può far fronte al contributo alimentare per la moglie di fr. 1371.– mensili, a quello per il figlio minorenne D__________ di fr. 1327.50 mensili e a quello per l'istante di fr. 820.– mensili. Con tutta evidenza egli potrà compensare il contributo alimentare con quantoAO 1 ha già ottenuto grazie alla trattenuta di stipendio decretata dal Pretore. Né si può rimproverare al Pretore di non avere fissato il contributo alimentare per AO 1 già nel decreto cautelare del 13 ottobre 2008. Come questa Camera ha ricordato nella sentenza del 9 giugno 2009, durante una causa di divorzio si tiene conto nel bilancio familiare di eventuali contributi ero­gati a figli maggiorenni solo se su tali contributi i coniugi sono d'accordo. Se non sono d'accordo, incombe al maggiorenne adire il giudice del mantenimento valendosi dell'art. 277 cpv. 2 CC (RtiD II-2007 pag. 670, II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). A ragione quindi il primo giudice non ha considerato in quella sede la situazione del figlio maggiorenne. Privo di fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   8.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, a carico del quale già sussiste un attestato di carenza beni per l'incasso di spese giudiziarie, conviene tuttavia soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. L'appello non essendo stato intimato alla controparte, non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. A prescindere dal fatto che alla luce dell'attuale giudizio la domanda si rivela ormai senza oggetto, la totale mancanza di fondamento insita nell'appello osterebbe in ogni modo alla concessione del beneficio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia minima di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).   

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2009.98 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.03.2011 11.2009.98 — Swissrulings