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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.11.2012 11.2009.97

13. November 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,282 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Provvedimento cautelare

Volltext

Incarto n. 11.2009.97

Lugano 13 novembre 2012/fb      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.267 (provvedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza del 3 marzo 2009 da

AO 10 già in AO 1 AO 2 AO 4 AO 5 __________ AO 6 AO 7 AO 9 (patrocinati dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)   ed   AP 2 (patrocinato dall'avv. PA 3);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 giugno 2009 presentato dal dott. AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 giugno 2009 presentato da AP 2 contro quel medesimo decreto cautelare;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili di entrambi gli appelli.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1, sono titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________. Varie vertenze – giunte sin davanti a questa Camera (inc. 11.2004.59; 11.2004.164 e 165; 11.2005.8; 11.2005.131; 11.2005.139) – li hanno opposti a AP 2 e al dott. AP 1, titolari di proprietà per piani della particella n. 1519, confinante con il citato fondo n. 296. In particolare, il 23 aprile 2004 i comproprietari della particella n. 296 hanno convenuto i vicini dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'azione volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo in favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie (OA.2004.251).

                                  B.   Con un'istanza dell'11 luglio 2005 i comproprietari della particella n. 296 hanno chiesto al Pretore di ordinare a AP 1, a AP 1 e ai loro ospiti/fornitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non più posteggiare veicoli sulla citata rampa d'accesso. Il 12 luglio 2005 il Pretore ha imposto ai convenuti, con decreto emanato senza contraddittorio, l'ingiunzione richiesta (DI.2005.883). __________ è stato poi dimesso dalla lite il 21 settembre 2005.

                                  C.   Pretendendo che AP 2 non rispettasse l'ordine del 12 luglio 2005, AO 4, AO 6, AO 9, AO 1, AO 8 e AO 7, AO 5 insieme con AO 10 e AO 3 e AO 2 si sono rivolti il 3 marzo 2009 al Pretore per ottenere la modifica del provvedimento cautelare, emanato senza contraddittorio, il 12 luglio 2005. Essi hanno chiesto, già in via “supercautelare” che fosse fatto ordine a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di impedire ai loro ospiti/fornitori/familiari di posteggiare, sino alla definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251 veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso all'autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________”. L'ingiunzione – a mente degli istanti – andava assortita della comminatoria dell'art. 292 CP e doveva essere dichiarata immediatamente esecutiva.

                                  D.   All'udienza del 21 aprile 2009, indetta per la discussione cautelare, AP 2 ha avversato l'istanza e ha proposto una domanda riconvenzionale intesa alla revoca del decreto del 12 luglio 2005. AP 1 ha anch'egli chiesto di respingere l'istanza, facendo valere di essere stato dimesso dalla lite in precedenza. Gli istanti hanno aderito alla richiesta di quest'ultimo. Essi, di contro, hanno proposto di respingere la domanda riconvenzionale, replicando a AP 2, che ha in seguito duplicato. Statuendo il 2 giugno 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ordinato a AP 2 e a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di impedire ai loro ospiti/ fornitori/ familiari di posteggiare (riserva fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo” sulla nota rampa. Egli ha poi assortito l'ingiunzione della comminatoria penale dell'art. 292 CP e ha dichiarato il decreto “immediatamente esecutivo”. Il giudice ha poi posto gli oneri processuali di fr. 150.– a carico di AP 2, astretto a versare agli istanti complessivi fr. 850.– di ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 giugno 2009, nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di riformare il decreto impugnato, nel senso di dichiarare l'istanza “completamente rigettata” per quanto lo riguarda, “essendo lo stesso dimesso dalla lite”. Il 15 giugno 2009 anche AP 2 ha proposto un appello contro il citato decreto, postulando – una volta ottenuto effetto sospensivo – di riformarlo, respingendo l'istanza. Con decreto del 18 giugno 2009, il vicepresidente di questa Camera ha accordato effetto sospensivo all'appello di AP 1, mentre ha respinto analogo beneficio per l'impugnazione di AP 2. Con osservazioni del 17 luglio 2009, gli istanti hanno aderito alla richiesta di dimissione dalla lite di AP 1, mentre hanno proposto di respingere l'appello presentato da AP 2. Quest'ultimo è deceduto il 31 luglio 2010. Il 3 gennaio 2011 AP 1 ha donato la propria unità a __________ __________.

Considerando

in diritto:                   I.   In ordine

                                   1.   Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro un decreto cautelare – emanato con rito sommario – era proponibile l'appello nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 e 382 CPC ticinese). In concreto, la decisione del Pretore è stata intimata il 3 giugno 2009 ed è giunta ai convenuti il giorno successivo (v. appello di AP 1, pag. 2 let. A; appello di AP 2, pag. 3 n. 3). Tempestivi, entrambi gli appelli sono ricevibili. Come ricevibili sono le osservazioni degli istanti.

                                   2.   I due appelli in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (provvedimento cautelare nell'ambito di una causa inerente a una servitù prediale). Si giustifica pertanto di trattarli con una decisione unica.

                                   II.   Sull'appello di AP 1

                                   3.   Il Pretore ha considerato che i presupposti per emanare un decreto cautelare fossero dati, richiamando gli argomenti già espressi nel precedente decreto del 17 febbraio 2004. Egli ha accertato che “sulla rampa vi sono parcheggiati veicoli anche per periodi prolungati”, ciò che “rappresenta una violazione di quanto disposto nel decreto del 12 luglio 2005”. Egli ha poi respinto la tesi sostenuta dal convenuto, intesa alla propria mancanza di legittimazione passiva, sicché – in definitiva – il Pretore ha accolto l'istanza “come ai considerandi” e ha ordinato a AP 1 di “non posteggiare personalmente e di impedire ai [suoi] ospiti / fornitori / famigliari di posteggiare (riserva fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________”.

                                   4.   Nel proprio memoriale, AP 1 afferma di essere già stato dimesso dalla lite nella procedura n. DI.2005.883, e meglio come dimostra la decisione del 21 settembre 2005 del Pretore. A ciò si aggiunge – continua l'appellante – il fatto che gli istanti medesimi, nella procedura in narrativa, hanno aderito alla di lui richiesta di essere dimesso dalla lite (v. verbale del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Ciò posto, vi è stata – epiloga AP 1 – desistenza, sicché gli istanti devono farsi carico degli oneri processuali, come pure del versamento di fr. 850.– di ripetibili di prima sede in suo favore.

                                   5.   Gli interessati osservano che il convenuto per vero era già stato dimesso dalla lite in precedenza. Inoltre – soggiungongo ancora costoro – essi hanno condiviso la richiesta di dimissione dalla lite nella procedura in narrativa. A mente loro, il Pretore avrebbe “preso un abbaglio” impartendo l'ordine cautelare anche a AP 1, sicché l'appello “appare pertanto giustificato”. Se non che, date “ragioni [...] indipendenti dalla loro volontà” gli istanti ritengono di non dovere rifondere alcunché all'appellante né di doversi fare carico degli oneri processuali.

                                   6.   Ora, nella fattispecie gli istanti hanno avviato causa contro i due comproprietari del fondo n. 1519. Se non che, nella precedente procedura AP 1 già era stato dimesso dalla lite. Resisi conto dell'errore, essi lo hanno corretto alla prima occasione utile, dichiarando di aderire "alla richiesta di dimissione dalla lite", ciò che equivale sostanzialmente a desistenza (verbale di udienza del 21 aprile 2009: act. II, pag. 4 in fondo). Il Pretore, omettendo di considerare tale aspetto e vincolando l'appellante a dispositivo, è così incorso in un errore che va corretto, accogliendo pertanto l'appello di AP 1. Sugli oneri processuali e le ripetibili si veda qui sotto (consid. 8).

                                  III.   Sull'appello di AP 2

                                   7.   Pendente l'appello, AP 2 è deceduto. Rilevato che l'ordine dettato a suo tempo dal Pretore era stato impartito personalmente al convenuto, si può ritenere che la causa sia divenuta priva d'oggetto. Un obbligo personale non può infatti essere trasmesso per via ereditaria (v. anche in materia di protezione del nome: DTF 118 II 5 consid. 5b con richiami). Non resterebbe che vagliare, in ossequio all'art. 72 della procedura civile federale, il probabile esito dell'appello (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Se non che, data la natura altamente personale dell'obbligo imposto a AP 2, non subentrandogli in procedura alcun erede, si giustifica in concreto di non diffondersi in tale esame. Non vi sarebbe difatti alcuna controparte cui, se del caso, imporre tassa di giustizia e ripetibili.

                                 IV.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                   8.   La fattispecie si presta, per le particolarità emerse e per ragioni equitative, a una valutazione complessiva in materia di oneri processuali e ripetibili in ragione del legame esistente tra i due appelli. Essi, infatti, hanno fatto oggetto di un'unica procedura davanti a questa Camera (qui sopra, consid. 2) e, di conseguenza, di un unico giudizio.

                                         Ciò premesso, nell'impugnativa di AP 1 si giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali e di rinunciare ad assegnare ripetibili per le ragioni seguenti. La parte desistente è invero considerata soccombente (Rep. 1988 pag. 378), sicché la stessa è tenuta ad accollarsi oneri processuali e a versare ripetibili alla controparte. In concreto, dunque, gli istanti – desistenti già dinnanzi al Pretore – sono tenuti al versamento di ripetibili di prima sede nella misura richiesta (fr. 850.–). Per quanto riguarda il presente appello, AP 1 aveva ragioni di impugnare la decisione del Pretore. Gli istanti hanno aderito alle richieste dell'appellante, sicché – a rigore – andrebbero tenuti a rifondergli un'equa indennità per ripetibili. Sennonché, egli non ha chiesto ripetibili d'appello; inoltre, sia lui che gli istanti si sono ritrovati davanti a questa Camera – come detto – per una svista del Pretore, sicché si giustifica – in via del tutto equitativa – di soprassedere al prelievo di oneri processuali e di compensare le ripetibili.

                                         Quanto all'appello di AP 2, non essendoci alcun erede che gli possa subentrare, non vanno prelevati oneri processuali e non vanno assegnate ripetibili.

                                  V.   Sui rimedi di diritto a livello federale

                                   9.   Il valore litigioso della vertenza può essere calcolato valutando il costo annuo di un posteggio nella zona di __________, segnatamente la sua locazione, capitalizzandolo con riferimento all'art. 7 cpv. 3 CPC ticinese per analogia. Ciò posto, circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 LTF) il valore litigioso può dirsi superare la soglia dei fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista anche la legge sulla tariffa giudiziaria,

pronuncia:                I.   L'appello di AP 1 è accolto, di conseguenza i dispositivi n. 1 § e 2 del decreto impugnato sono così riformati:

                                         §    AP 1 è dimesso dalla lite. È fatto immediatamente ordine a AP 2, __________, di non posteggiare personalmente e di impedire ai propri ospiti/fornitori/familiari di posteggiare (riserva fatta del carico e scarico di merci o persone), sino alla definizione della causa ordinaria n. OA.2004.251, veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla autorimessa, rampa sita integralmente sul mapp. n. 296 RFD di __________.

                                         2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 150.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a carico del convenuto AP 2, il quale verserà agli istanti fr. 850.– di ripetibili. A loro volta gli istanti verseranno a AP 1 solidalmente fr. 850.– di ripetibili.

                                         Per il resto, il decreto impugnato è confermato.

                                   II.   Non si prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.

                                   III.   L'appello di AP 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                 IV.   Non si prelevano oneri processuali. Né si assegnano ripetibili.

                                  V.   Notificazione:

–; –; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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