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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.06.2009 11.2009.85

3. Juni 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,447 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Modifica del contributo alimentare per il figlio

Volltext

Incarto n. 11.2009.85

Lugano, 3 giugno 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.216 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 luglio 2008 da

AP 1   (patrocinato dall'avv. , )  

contro  

 AO 1 (rappresentato dalla madre , , e patrocinato dall'avv.  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 maggio 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro la decisione emanata quello stesso giorno dal Pretore in materia di assistenza giudiziaria;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello contenuta nel memoriale di AP 1;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 2 febbraio 2001 __________ (1974) ha dato alla luce un bambino, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1978). In un contratto di mantenimento firmato il 21 febbraio 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale 14 AP 1 si è impegnato a versare per il figlio un contributo mensile indicizzato di fr. 700.– dalla nascita fino al 6° compleanno, di fr. 800.– dal 6° al 12° compleanno e di fr. 900.– dal 12° compleanno fino alla maggiore età o “fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato”, assegni familiari non compresi. Il contratto di mantenimento è stato approvato il 22 febbraio 2005 dalla Commissione tutoria regionale.

                                  B.   Il contributo alimentare per AO 1 ha subìto una prima riduzione il 28 marzo 2007, quando in esito a un'azione di modifica promossa l'11 settembre 2006 da AP 1 il Pretore del Distretto di Bellinzona l'ha ricondotto a fr. 675.– mensili dal 6° al 12° compleanno del figlio e a fr. 775.– dopo di allora, assegni familiari non compresi (inc. DI.2006.258). Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  C.   AP 1 si è sposato il 26 ottobre 2007 con __________ (1977), dalla quale ha avuto un figlio, L__________, nato il 29 febbraio 2008. In forza di ciò l'8 maggio 2008 egli ha instato per una nuova riduzione del contributo in favore di AO 1. Il proces­so è terminato con il seguente accordo raggiunto il 10 giugno 2008 dinanzi al Pretore:

                                         1.  Il padre verserà in favore di AO 1 un contributo alimentare mensile di fr. 640.– dal 7° anno di età fino al compimento del 12° anno di età e di fr. 740.– dal 13° anno di età fino alla maggiore età o alla conclusione di una formazione appropriata.

                                         2.  Per il resto gli accordi fra le parti rimangono invariati.

                                         Preso atto dell'accordo, il Pretore ha stralciato seduta stante la causa dai ruoli, senza riscuotere tasse né spese e compensando le ripetibili (inc. DI.2008.124).

                                  D.   Alcune settimane dopo, il 31 luglio 2008, AP 1 ha adito di nuovo il Pretore, chiedendo di ridurre ulteriormente il contributo alimentare per AO 1 a fr. 269.40 mensili, assegno familiare non incluso, dal 1° agosto 2008. Alla discussione del 17 settembre 2008, ripresa il 2 dicembre successivo, il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 5 maggio 2009 AP 1 ha confermato la postulata riduzione del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 306.– mensili, assegno familiare non compreso, sempre dal 1° agosto 2008. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha proposto una volta ancora di rigettare l'istanza. Statuendo il 7 maggio 2008, il Pretore ha respinto l'azione, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata anch'essa respinta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 20 maggio 2009 a questa Camera per ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, il contributo alimentare per AO 1 sia ridotto a fr. 306.– mensili, assegno familiare non compreso. Contestualmente egli impugna il diniego dell'assisten­za giudiziaria in prima sede, sollecitandone la concessione in riforma del giudizio pretorile. L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di mantenimento

                                   1.   Il Pretore ha accertato, nella fattispecie, che l'attore chiede la riduzione del contributo alimentare per il figlio invocando la sopravvenuta cessazione dell'attività lucrativa (al 50%) da parte della moglie, onde minori entrate coniugali per fr. 1700.– mensili netti e una sensibile diminuzione della propria disponibilità finanziaria. Se non che – ha continuato il Pretore – quando ha ottenuto l'ultima riduzione del contributo alimentare per AO 1, oggetto dell'accordo raggiunto il 10 giugno 2008, l'attore non poteva

                                         ignorare che a distanza di sette giorni, il 17 giugno 2008, sua moglie avrebbe comunicato al datore di lavoro l'intenzione di non più riprendere l'attività professionale il 30 giugno 2008, dopo il congedo di maternità (doc. F). Rispetto al 10 giugno 2008 – egli ha concluso – la situazione di AP 1 non è dun­que cambiata e non giustifica una riduzione del contributo alimentare per il figlio.

                                   2.   Nell'appello l'attore non pretende che il 10 giugno 2008 gli fosse ignota l'intenzione della moglie. Obietta che circostanze nuove, importanti e durature legittimano una modifica del contributo alimentare per il figlio quand'anche siano prevedibili. Che il 10 giugno 2008 egli potesse presumere l'imminente cessazione dell'attività lucrativa da parte della moglie ancora non osterebbe quindi a una riduzione del contributo alimentare per AO 1. L'appellante si diffonde poi in calcoli per dimostrare che, essendo venuto meno dal 30 giugno 2008 il reddito da lavoro della moglie, il suo margine disponibile per finanziare il mantenimento dei due figli diminuisce in misura considerevole e giustifica una riduzione del contributo alimentare per AO 1 a fr. 306.– mensili, assegni familiari non compresi.

                                   3.   Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di massima poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettiva­mente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice statuisce sull'azio­ne di modifica (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel che è del cambiamento, in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii).

                                   4.   L'appellante sostiene che una riduzione del contributo alimentare per il figlio si giustifica quand'anche il cambiamento rilevante e duraturo fosse prevedibile al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta), purché di tale cambiamento non si sia ancora – come in concreto – tenuto conto nella definizione dell'ammontare. L'opinione è in linea di principio pertinente, nel senso che un genitore non perde il diritto di far valere intervenuti cambiamenti rilevanti e duraturi ai fini della fissazione del contributo alimentare per il solo fatto di non averli addotti subito. Perde invece – almeno di regola – il diritto di ricuperare quanto ha pagato in esubero, giacché del suo ritardo non è responsabile il figlio (identico precetto vale qualora si tratti di modificare un assetto provvisionale in cause di separazione o divorzio: Rep. 1996 pag. 123 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 2a). Ciò premesso, anche la scelta di non invocare – o di non invocare subito – sopravvenuti cambiamenti di situazione ha i suoi limiti, come si vedrà in appresso.

                                   5.   La citata transazione conclusa davanti al Pretore il 10 giugno 2008 è un contratto innominato in virtù del quale le parti han­no regolato mediante vicendevoli concessioni l'incertezza legata alla sorte del contenzioso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 241 n. 52). Essa equivale, in sostanza, a un nuovo contratto di mantenimento approvato dal giudice (art. 287 cpv. 3 CC). L'attore ha ottenuto la riduzione del contributo alimentare per essere divenuto padre una seconda volta, il 29 febbraio 2008, ciò che gli impone nuovi oneri di mantenimento. Il figlio AO 1 vi si è accomodato. Quanto l'attore non ha dichiarato, in realtà, è che nel lasso di poche settimane egli

                                         avrebbe fatto valere un'ulteriore causa di riduzione, ovvero la rinuncia della moglie all'esercizio dell'attività lucrativa. Ed egli ha sottoscritto la transazione con quella riserva mentale, mentre il rappresentante del figlio ha firmato contando sul fatto che fino al sopraggiungere di altri imprevisti il contributo ali­men­tare tenesse conto di tutti i fattori di riduzione noti alle parti. Ora, chi sigla

                                         un'intesa con riserva mentale non può valersi in seguito di tale restrizione (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, vol. I, 9ª edizione, pag. 176 n. 835 nota 217 con richiamo). A torto l'appellante si crede dunque in diritto di far valere, ai fini della riduzione del contributo alimentare, una circostanza sottaciuta nell'ambito dell'accordo transattivo. La sentenza del Pretore resiste alla critica già per tale ragione.

                                   6.   Si volesse anche essere di parere diverso, l'appello in esame sarebbe ugualmente destinato all'insuccesso. Per giudicare la fondatezza di un'azione volta alla riduzione di un contributo alimentare è decisivo, come si è spiegato, il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato fissato – rispettiva­mente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi si trovano al momento in cui il giudice statuisce (consid. 3). Il paragone non si esaurisce tuttavia in termini aritmetici, ma implica anche un apprezzamento d'equità (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4; cfr. altresì DTF 134 III 337). Nell'appello l'attore non accenna confronto di sorta. Al contrario: egli calcola il contributo alimentare per AO 1 come se la somma andasse fissata ex novo, per la prima volta, quasi che l'accordo del 10 giugno 2008 non esistesse. Nella motivazione egli avrebbe dovuto illustrare, invece, come si sia giunti alle cifre di fr. 640.– e di fr. 740.– mensili stipulate nella transazione (circostanza di cui tutto si ignora, il verbale di udienza limitandosi ad attestare l'avvenuta intesa) e, sulla scorta degli stessi criteri, spiegare in che misura l'intervenuto cambiamento di situazione ne imporrebbe la modifica (si veda un esempio concreto nella menzionata sentenza inc. 11.2006.93 del 23 giugno 2008, consid. 4). In tal modo sarebbe stato possibile anche valutare il risultato sotto il profilo equitativo. Nel caso specifico gli atti non consentono alcun paragone, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – rimediare d'ufficio alle mancanze dell'appello. Insufficientemente motivata, l'impugnazione non avrebbe avuto di conseguenza alcuna possibilità di buon esito.

                                   II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

                                   7.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, cioè l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   8.   Il Pretore non ha prelevato tasse o spese per l'emanazione della sentenza impugnata, né ha assegnato ripetibili alla parte vittoriosa. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata da AP 1, egli l'ha respinta perché l'azione appariva priva di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nel ricorso l'interessato contesta che la sua istanza mancasse di favorevoli prospettive, rifacendosi alle argomentazioni esposte nell'appello. Come si è visto, tuttavia, l'appello risultava a sua volta senza probabilità di successo, tanto da renderne superflua la notifica alla controparte. L'apprezzamento del Pretore riesce dunque corretto e merita tutela. Onde l'infondatezza del ricorso.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

                                   9.   La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza dell'attore (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze finanziarie in cui egli versa, tuttavia, si prescinde – a titolo eccezionale – dal riscuotere oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi. Non si prelevano tasse o spese neppure per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, la relativa procedura essendo gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag).

                                 IV.   Sui mezzi d'impugnazione a livello federale

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri la postulata riduzione del contributo alimentare nella sua entità (fr. 306.– mensili fino al 12° compleanno del figlio, fr. 436.– mensili dopo di allora). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   5.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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