Incarto n. 11.2009.8
Lugano, 30 settembre 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.106.2008 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone riguardo all'approvazione del rapporto morale 2007 presentato dal rappresentante provvisorio CO 2, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8 luglio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse AP 1 (1967) sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata. Constatato che la peritanda opponeva resistenza, con decisione del 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente AP 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante CO 2, dell'Ufficio del tutore ufficiale.
B. Il rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria rapporti morali e rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente contestata da AP 1. Con decisione del 26 ottobre 2006, in particolare, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto un ricorso dell'interessata, nel senso che ha stralciato dal rapporto morale 2005 del rappresentante frasi in cui quest'ultimo paventava una “tendenza all'isolamento sociale e alla trascuratezza” della pupilla, rilasciando indicazioni affrettate sul di lei stato di salute. Insoddisfatta del risultato, AP 1 aveva adito questa Camera, che tuttavia aveva stralciato l'appello dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo (decreto inc. 11.2006.139 del 25 gennaio 2007).
C. AP 1 è insorta anche contro l'approvazione da parte della Commissione tutoria regionale del rapporto morale 2006, ma il suo ricorso è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella misura in cui era ricevibile con decisione dell'8 luglio 2008. Un appello introdotto da AP 1 a questa Camera è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Identica sorte è toccata a un ricorso in materia civile da lei presentato al Tribunale federale (sentenza 5A_17/2009 del 24 febbraio 2009).
D. Il 13 gennaio 2008 il rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria il seguente rapporto morale 2007 su AP 1:
Soggiorno Abita da sola nell'appartamento di via __________ ad __________.
Salute Non sono in grado di dare informazioni sul suo stato di salute. Come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come ostile ogni tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico.
Conduzione di vita Non sono in grado di dare informazioni sulla conduzione di vita della pupilla; anche durante l'anno in esame ogni tentativo di contatto è fallito.
Assistenza Rifiuta ogni assistenza da parte di servizi medici ecc.
Finanze Attingendo alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla divisione ereditaria della defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei premi cassa malati, dei contributi dell'AVS e al versamento alla pupilla di un settimanale di fr. 200.– per il suo sostentamento (vedi rendiconto).
Durante l'anno si è conclusa la divisione ereditaria e la cessione al padre della quota-parte di proprietà dell'appartamento di __________ (__________).
Segnalo che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76 288.80.
Obiettivi –
Proposte Incontro in CTR per definire, con il Servizio psico-sociale, un eventuale piano d'intervento o la chiusura della misura di rappresentanza (art. 386 CC).
Mercede e spese A carico della sostanza della pupilla.
Firma Non sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.
La Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 12 agosto 2008.
E. Contro l'approvazione appena citata AP 1 ha ricorso il 24 agosto 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha confermato la propria decisione. CO 2 ha comunicato il 12 settembre 2008 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a ribadire il contenuto del rapporto. Statuendo il 3 dicembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico della ricorrente.
F. Il 30 dicembre 2008 AP 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Invitati a esprimersi, la Commissione tutoria regionale e il rappresentante provvisorio sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata spedita alla ricorrente il 3 dicembre 2008. Inoltrato durante le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC), l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato anzitutto che il rappresentante provvisorio (art. 386 cpv. 2 CC) ha doveri di rendiconto identici a quelli di un tutore (art. 413 cpv. 2 e 423 cpv. 1 CC). Ogni anno è tenuto quindi a stendere un “rapporto morale” che riassuma la situazione personale del rappresentato e ad allestire un consuntivo finanziario (art. 24 cpv. 1 del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). Ciò posto, essa ha rilevato che secondo la ricorrente il rapporto morale del 13 gennaio 2008 contiene “solo falsità”, in particolare per quanto riguarda il suo stato di salute. Se non che – ha continuato l'Autorità di vigilanza – nessuna prova sorregge le asserite falsità. Al contrario: la ricorrente stessa allegava di voler addurre le prove unicamente “alle autorità penali competenti”. Né essa indicava perché l'approvazione dei rendiconti, e in specie quella del rapporto morale, andasse respinta. Nelle condizioni descritte risultava impossibile “esprimersi in qualsivoglia maniera” sulle doglianze dell'interessata, onde la reiezione del ricorso in quanto ricevibile.
3. Nell'appello AP 1 censura “il tentativo illegale” di istituire una tutela a suo carico, fondato su “dichiarazioni diffamatorie” circa il suo stato di salute, critica la nomina di un rappresentante “inutile, precario e disastroso”, denuncia un rapporto morale gravemente denigratorio e falso. Essa sostiene che mai la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto approvare un rendiconto del genere, che il rappresentante provvisorio “non ha assolutamente nessun motivo” di avvicinarsi alla sua persona e ribadisce che le prove dei presunti reati “saranno concesse solo alle autorità competenti titolari dei procedimenti penali avviati”. Di conseguenza la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sarebbe “inaccettabile, immotivata e quindi nulla”, ciò che imporrebbe di cassarla.
4. L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere – come in concreto – l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Il memoriale in rassegna potrebbe essere dichiarato pertanto, già di primo acchito, inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Dalla motivazione si evince nondimeno che in definitiva AP 1 chiede di modificare la decisione dell'Autorità di vigilanza riformando la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, nel senso di respingere l'approvazione del rapporto morale 2007 per avere, il rappresentante, mentito sul suo stato di salute. Così interpretato, l'appello può reputarsi proponibile.
5. Nel rapporto morale in questione il rappresentante provvisorio ha dichiarato – si è visto – di non poter fornire alcun ragguaglio sullo stato di salute di AP 1, la quale rifiuta ogni relazione con lui. Egli ha soggiunto che, “come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide: è persona sospettosa, che vive come
ostile ogni tentativo di contatto e rifiuta qualsiasi sostegno di tipo psicologico”. L'appellante si duole di un rapporto morale “gravemente denigratorio e falso” nei suoi confronti, ma non contesta che al rappresentante provvisorio manchi ogni informazione sul di lei stato di salute, né contesta di respingere ogni tentativo di avvicinamento da parte di CO 2, né tanto meno contesta essere sospettosa e di rifiutare qualsiasi sostegno psicologico. Mal si comprende dunque perché a tale riguardo la Commissione tutoria regionale non avrebbe dovuto approvare il rapporto morale. Su questo punto l'appello manca già a un primo esame di consistenza.
6. Più delicata appare invece l'affermazione secondo cui AP 1 sarebbe “affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”. Il rappresentante provvisorio allude genericamente
a “rapporti del Servizio psico-sociale”, ma l'ultimo referto agli
atti sullo stato di salute dell'appellante è una lettera risalente al
3 maggio 2002 in cui il Servizio psico-sociale di Locarno definiva l'interessata, rivolgendosi alla Commissione tutoria regionale,
“una persona lucida, costantemente arrabbiata con tutti, che vive in maniera autistica senza contatti sociali. Non è tanto incapace di intendere, però sicuramente è incapace di volere e di mettere in pratica le sue capacità. Fino ad ora non ha migliorato, o solo per poco, il suo aspetto trascurato e i vicini di casa lamentano tuttora cattivi odori provenienti dal suo appartamento”. In tale lettera la dott. __________ ha finanche corretto una sua precedente impressione, escludendo “un eventuale disturbo delirante” (lettera del 13 dicembre 2001 alla Commissione tutoria regionale). Anzi, essa ha precisato:
Resto sempre del parere che dal punto di vista prettamente psichiatrico non ci sia un'indicazione per un ricovero coatto per pericolosità per sé o per agli altri. Ci sarà però sempre la possibilità di una privazione della libertà a scopo d'assistenza per un grave stato d'abbandono. Anche per quello che riguarda la tutela, non sono così convinta che in una perizia si possa attestare una malattia psichiatrica grave al punto da poter parlare di un'incapacità di intendere e volere in maniera duratura (secondo l'art. 369 CC). La vostra Commissione potrebbe eventualmente prendere in considerazione la nomina di un tutore secondo l'art. 370 CC per “cattiva amministrazione”.
Su quali altri rapporti del Servizio psico-sociale si sia fondato il rappresentante provvisorio per asserire che AP 1 è “affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide” non è dato di sapere. Chiamati a esprimersi sull'appello, del resto, CO 2 e la Commissione tutoria regionale sono rimasti
silenti. Si aggiunga che la richiesta di interdizione presentata il 19 novembre 2002 dalla Commissione tutoria regionale all'Autorità di vigilanza poggiava sull'art. 370 CC, non sull'art. 369 CC. Certo, nel referto commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno l'Autorità di vigilanza ha posto domande anche sullo stato di salute dell'interessata, ma il Servizio psico-sociale non è mai riuscito a esperire la perizia. Quanto alla decisione del 26 agosto 2003 con cui la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente AP 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante CO 2, essa evocava “la necessità di inoltrare una domanda AI, come pure di sbrigare altre pratiche amministrative, con particolare riferimento alla pratica di cui alla successione della madre”. A malattie psichiatriche, disturbi psichici o debolezze di mente la decisione neppure alludeva.
Ne segue che la frase “come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide” figurante nel rapporto morale 2007 non andava approvata. Tanto meno ove si consideri che nella sua decisione del 26 ottobre 2006 relativa al rapporto morale 2005 l'Autorità di vigilanza già aveva invitato il rappresentante provvisorio, proprio per quanto riguardava lo stato di salute della pupilla, ad “astenersi da riferire cose di cui non è sicuro” (consid. 3). Al riguardo la Commissione tutoria regionale doveva dunque mantenersi vigile. Su questo punto l'appello merita di essere accolto, con riforma in tal senso della decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.
7. In una sentenza del 18 novembre 2006 vertente sul consenso dato dalla Commissione tutoria regionale alla divisione dell'eredità fu __________ (1938-2003), madre dell'appellante, questa Camera aveva espresso preoccupazione per il fatto che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non fosse ancora riuscita, dopo quattro anni, a far eseguire una perizia sulle condizioni di AP 1 (sempre che intendesse persistere sulla causa del disturbo psichico, la Commissione tutoria regionale invocando a sostegno della propria richiesta la cattiva amministrazione), né si fosse decisa a statuire sull'interdizione. Da allora nulla è mutato: l'Autorità di vigilanza seguita a indugiare e AP 1 continua a essere provvista, dall'agosto del 2003, di un semplice rappresentante provvisorio. Ciò offende le finalità meramente temporanee dell'art. 386 cpv. 2 CC. Un'autorità di vigilanza non può semplicemente rassegnarsi di fronte a un tutelando che opponga resistenza all'esecuzione di una perizia (come questa Camera aveva già ricordato nella sentenza del 18 novembre 2006), né deve tergiversare nel respingere una richiesta di interdizione ove maturasse la persuasione che non sussistono i requisiti del provvedimento. Deve assumere, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, le proprie responsabilità giurisdizionali.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'annullamento dell'approvazione relativa al rapporto morale 2007 del rappresentante provvisorio per quanto riguarda il suo stato di salute, mentre esce sconfitta sul resto. Vista l'affermazione rilasciata alla leggera sulle sue condizioni psichiche, si può comprendere tuttavia ch'essa sia stata indotta a piatire, tanto più che l'Autorità di vigilanza era già dovuta intervenire sul rapporto morale 2005 per ragioni analoghe. Equitativamente si giustifica pertanto di rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre la parziale soccombenza non giustifica – comunque sia – l'assegnazione di ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone altresì di riformare nello stesso senso il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese emanato dall'Autorità di vigilanza. Non è il caso invece di intervenire sulla tassa prelevata dalla Commissione tutoria regionale a carico di AP 1 per l'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario (fr. 200.–), la quale si sarebbe legittimata quand'anche la Commissione tutoria regionale avesse radiato la nota frase dal rapporto.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'approvazione del rapporto morale 2007 riguardante AP 1 disposta il 13 agosto 2008 dalla Commissione tutoria regionale 11 è annullata per quanto riguarda la frase: “come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale, la pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”. Per il resto l'approvazione del rapporto morale è confermata è il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
II. Non si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– ; – ; – , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.