Incarto n. 11.2009.72
Lugano 20 dicembre 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.266 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 12 dicembre 2007 da
AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 aprile 2009 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1952), cittadino germanico e AO 1 (1959) si sono sposati a __________ il 21 settembre 2007. A quel momento la moglie era già madre di L__________ (1988) e D__________ (1992), nati da un precedente matrimonio. Dall'unione coniugale non sono nati figli. Il marito lavora al 60% come indipendente nel campo informatico, dopo aver conseguito un diploma di commercio. La moglie, già venditrice senza formazione specifica, non esercita alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati il 3 novembre 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per tornare nel suo appartamento a __________
B. Il 12 dicembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna mediante un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di obbligare il marito a versarle, dal 3 ottobre 2007, un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili. L'interessata ha fondato la sua richiesta su di una “Verpflichtungserklärung” del 17 settembre 2007 firmata dal marito. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. All'udienza del 9 aprile 2008, indetta per il contradditorio, il convenuto si è opposto al versamento di ogni contributo.
C. Il 31 luglio 2008 l'istante ha postulato una decisione sul contributo provvisionale. Con decreto cautelare emesso il 6 agosto 2008 senza contraddittorio il Pretore ha imposto al marito il versamento dal 1° agosto 2008 di un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie. All'udienza del 15 settembre 2008, indetta per la discussione, le parti si sono riconfermate nelle loro domande. Il 28 novembre 2008 l'avvocato della moglie ha rinunciato al mandato di patrocinio. Con decreto del 19 gennaio 2009 il Pretore ha designato all'istante un patrocinatore d'ufficio.
D. Al dibattimento finale del 17 marzo 2009 la moglie ha confermato le sue domande e ha inoltre chiesto di dare atto che i coniugi vivono separati dal mese di novembre del 2007, di attribuire l'abitazione coniugale (compresi mobili e suppellettili) definitivamente a sé e di munire il dispositivo inerente al versamento del contributo alimentare della comminatoria dell'azione penale giusta l'art. 292 CP. Il marito ha ribadito a sua volta di opporsi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie.
E. Statuendo il 10 aprile 2009, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 3 novembre 2007, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha condannato AP 1 a versare alla medesima un contributo pecuniario di fr 3400.– mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009 e ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– sono state poste per un sesto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 2500.– per ripetibili parziali.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 aprile 2009 nel quale chiede la soppressione del contributo alimentare per la moglie e in via subordinata egli offre nondimeno, quale assegno mensile, fr. 2800.– dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. L'appello non è stato intimato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L’esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza è stata notificata al convenuto il 20 aprile 2009. Introdotto il 30 aprile 2009, l'appello in esame è tempestivo.
2. Litigioso è in concreto il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha dapprima accertato la validità e l'effetto vincolante della “Verpflichtungserklärung” con cui il marito aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili in favore della moglie. Il primo giudice ha nondimeno considerato che, alla luce della breve durata della vita comune – “un mese o poco più” – assegnare alla moglie fr. 4000.– mensili “non soddisfa infatti il senso di equità”. Egli ha così esaminato la situazione economica delle parti. Per quanto attiene al marito, il Pretore non ne ha accertato né le entrate né il fabbisogno, poiché il convenuto non ha fornito i documenti inerenti alla propria situazione finanziaria, né dichiarazioni esaurienti al riguardo. In ogni caso, il primo giudice ha stabilito che AP 1 è in grado di versare l'importo di fr. 4000.– mensili alla moglie, poiché il 17 settembre 2007 ha “liberamente sottoscritto” la nota dichiarazione, impegnandosi dunque a effettuare tale versamento, senza spiegare perché non sarebbe più stato in grado di corrispondere quell'importo nel mese di novembre del 2007. Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato che la stessa non ha entrate. Egli ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 3400.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 1100.–, cassa malati fr. 487.60, assicurazione RC 58.70, spese legali fr. 500.–). Ciò premesso, il primo giudice ha condannato il convenuto a stanziare alla moglie un contributo pecuniario di fr. 3400.– mensili dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2009, dopo di allora la moglie dovendosi riattivare professionalmente essendo trascorsi due anni di separazione.
3. L'appellante contesta anzitutto la validità della dichiarazione da lui sottoscritta il 17 settembre 2007 (doc. D), sostenendo che si tratta di una convenzione prematrimoniale, viziata da nullità formale e sostanziale. L'accordo appena citato ha il seguente tenore:
“Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichner, AP 1, Frau AO 1, welche er am 21.09.2007 vor dem Standesamt in __________ /Tessin heiratet, ab dem 1. Oktober 2007, einen monatlichen Betrag von Sfr. 4000.– (viertausend Schweizer Franken) zur Verfügung zu stellen.
Dieser Betrag steht Frau AO 1 zur Deckung des monatlichen Mietzins und Ihrer allgemeinen Lebenshaltungskosten frei zur Verfügung.
Diese Verpflichtungserklärung gilt bis zu dem Zeitpunkt, ab dem:
1. eine gemeinsame Immobilie gekauft und finanziert wird, und/oder
2. Frau AO 1 einer Beschäftigung nachgeht, die Ihr ein eige- nes Einkommen sichert.
Wenn einer oder beide dieser Punkte eintreten, wird diese Verpflichtung hinfällig und muss überarbeitet werden.
Im Falle einer Scheidung wird diese Verpflichtungserklärung ungültig, es gelten dann die gesetzlichen Unterhaltsrichtlinien.”
Ora, la pretesa nullità dell'accordo è argomento che il marito non ha formulato con le conclusioni proposte al Pretore, sicché la censura non meriterebbe ulteriore disamina (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Si volesse da ciò prescindere, poi, l'appello sarebbe carente di requisiti formali e di nuovo irricevibile siccome l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che il versamento di un contributo di mantenimento non può essere oggetto di una convenzione prematrimoniale.
Si esaminasse – per mera ipotesi – la censura nel merito, l'appello non avrebbe comunque sia miglior sorte. Il Pretore ha infatti ritenuto che non era necessario l'atto pubblico a quell'accordo, poiché l'art. 184 CC prescrive tale forma qualificata unicamente per la regolamentazione del regime matrimoniale dei beni (hausheer/aebi-müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 184 CC). A ragione. Accordi inerenti al contributo di mantenimento della famiglia sono infatti ammessi sulla base dell'art. 168 CC e validi senza formalità. Sono inoltre presunti dalla legge all'art. 163 cpv. 2 CC. Simili intese possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento e possono in seguito anche essere sostituite con una regolamentazione nuova. Se i coniugi non giungono ad alcun accordo, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale stabilisce, su istanza di una parte, il contributo alimentare (hausheer/steck, Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen – mehr Privatautonomie bei verstärkter Inhaltskontrolle ein dringendes Reformanliegen? in: ZBJV 144/2088 pag. 922 seg.).
4. Per quanto attiene al versamento di un contributo alimentare per la moglie, l'appellante reputa che il Pretore non abbia tenuto conto né della ripartizione dei compiti né della durata del matrimonio, non avendo applicato per analogia le regole del divorzio. A sostegno di ciò egli riprende e riproduce testualmente le argomentazioni già esposte nel suo riassunto scritto del 9 aprile 2008. Con la motivazione del primo giudice – una volta ancora – AP 1 non si confronta, sicché l'appello è di nuovo irricevibile.
Sullo stesso tema, il convenuto invoca poi che la richiesta della moglie configurerebbe un manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Egli però contrappone le sue opinioni a quelle del Pretore, traendone conclusioni diverse. Egli non illustra perché le considerazioni da cui il Pretore ha desunto che non vi è manifesto abuso di diritto sarebbero anche solo criticabili, asserendo solo che l'istante non ha mai avuto l'intenzione di sposarsi “nel senso da lui dato al matrimonio” (pag. 5 in alto). L'appellante non contesta però quanto constatato dal primo giudice, ossia che l'atteggiamento della moglie era chiaro, avendo esplicitamente richiesto che egli firmasse, prima del matrimonio, la dichiarazione inerente al versamento del contributo pecuniario di fr. 4000.– mensili a favore di lei (doc. D) e che facesse autenticare la firma. Carente dei requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 309 cpv. e lett. f CPC ticinese (combinatcon il cpv. 5), l'appello è al riguardo irricevibile.
5. Il marito mette in dubbio poi l'ammontare del contributo alimentare, che il Pretore ha stabilito in fr. 3400.– mensili, basandosi sia sul fabbisogno della moglie, sia sulla nota dichiarazione (doc. D). AP 1 riprende la giurisprudenza del Tribunale federale, già citata dal Pretore nella sentenza impugnata, e ribadisce come l'importo di fr. 3400.– mensili a titolo di contributo pecuniario sia spropositato, poiché basato unicamente sull'accordo citato – che non sarebbe vincolante –, ove si consideri che non vi è mai stata vera convivenza tra i coniugi e che l'istante ha violato tutti gli obblighi imposti dal matrimonio. Egli lamenta altresì che il Pretore non abbia considerato che il contributo alimentare versato dall'ex marito di AO 1 a quest'ultima ammontava a soli fr. 1260.– (recte: fr. 1160.– ) mensili (doc. E). Sia come sia, l'appellante, in subordine, offre nondimeno alla moglie un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009.
Quando il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale viene adito perché un coniuge non vuole più rispettare l'accordo – orale o scritto – previsto all'art. 163 cpv. 2 CC (v. qui sopra consid. 3), egli dispone di ampio potere cognitivo, non essendo limitato ai principi validi per le modifiche delle circostanze a norma dell'art. 179 CC. Le condizioni sulle quali si basava la convenzione precedente sono però da prendere in considerazione (Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 11 ad art. 176 CC e n. 158 ad art. 163 CC). Inoltre, il sistema costantemente adoperato da questa Camera – e definito üblich a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – per stabilire i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza in parti uguali (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). A tali principi il Pretore invero non si è attenuto, ma l'appellante non spende una parola al riguardo. Egli si limita a ripetere quanto già fatto valere negli allegati precedenti, dimenticandosi di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la sola esistenza di un accordo inerente alla regolamentazione del versamento di un contributo pecuniario in favore della moglie non soddisfa il senso di equità, onde un esame complessivo della situazione per calcolare il contributo alimentare. Il marito non spiega perché le valutazioni del primo giudice sarebbero errate e non indica nemmeno quale sarebbe a suo parere il metodo corretto per calcolare il contributo alimentare in favore della moglie. Carente di adeguata motivazione, al proposito l'appello si rileva irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
6. AP 1 obietta altresì che il Pretore doveva prendere in considerazione la situazione del mercato di lavoro per valutare le sue possibilità economiche e che il rifiuto di produrre i documenti inerenti alla sua situazione patrimoniale e reddituale non era motivato da desideri fraudolenti. Egli asserisce inoltre che il veicolo __________ di cui è detentore, non ha più alcun valore commerciale, poiché immatricolato nel 1995. L'appellante non contesta però di poter versare il contributo alimentare stabilito dal primo giudice. Anzi egli ne offre finanche uno – di importo inferiore – per la moglie.
In materia di contributi alimentari per coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unione coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1197, pag. 599 n. 11.64 in fine). Il Pretore, sulla base dei documenti agli atti e considerato il rifiuto categorico dell'appellante di fornire la documentazione necessaria, ha pertanto accertato che l'appellante è in grado di versare il contributo alimentare di fr. 3400.– mensili all'istante, sottolineando che il marito, il 17 settembre 2009, ha liberamente sottoscritto la “Verpflichtungserklärung” (doc. D) senza spiegare, in prima sede, perché non sarebbe più stato in grado di corrisponderlo il mese di novembre dello stesso anno. Al riguardo, l'interessato non si è espresso, ragione per cui, insufficientemente motivato l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
7. Quanto al fabbisogno minimo dell'istante, l'appellante chiede di stralciare le spese legali di fr. 500.– mensili, poiché il Pretore ha concesso a AO 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1. Egli “non […] comprende il motivo” che avrebbe spinto il Pretore a concedere alla moglie quella somma. In realtà, il Pretore ha spiegato che l'importo di fr. 500.– il mese era giustificato per tenere “conto anche delle altre procedure connesse con questo matrimonio, sia quella di nullità già presentata, sia quella eventuale di divorzio” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13). Una volta di più il marito non si confronta con l'assunto pretorile, sicché al riguardo l'appello dimostra la sua irricevibilità. Certo, dall'affermazione del marito si intravvede una censura, ma la stessa non è sufficientemente esplicita per potere essere esaminata. Anche se a denti stretti, l'irricevibilità va però pronunciata.
Certo, la scelta del Pretore appare opinabile, se non contraddittoria con il dispositivo n. 4 con cui ha concesso all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Se non che, l'importo di fr. 500.– mensili è stato da lui assegnato per altre procedure. In altre parole, il Pretore pare avere già anticipato l'esito di eventuali future richieste di assistenza giudiziaria. E su ciò, come detto, l'appellante nulla dice. Inoltre, va ricordato – anche al Pretore – che una richiesta di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto se l'indennità per ripetibili che l'interessato può riscuotere dalla controparte gli consente di assumere la quota di oneri processuali a suo carico e la nota professionale del suo patrocinatore (I CCA, sentenza inc. 11.2003.144 del 14 maggio 2007, consid. 6). Ciò che sembra il caso in concreto, ove si consideri che alla moglie sono stati conteggiati fr. 500.– il mese per “spese legali” e alla stessa è stata assegnata un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–. È bene ricordare anche che in materia di concessione dell'assistenza giudiziaria lo Stato non poteva ricorrere, disponendo quest'ultimo solo di un rimedio giuridico contro la “decisione di retribuzione” (art. 36 cpv. 1 lett. c Lag), fissata dall'“autorità di concessione” (art. 7 Lag), cioè nella fattispecie il Pretore. Invero la persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria doveva informare “senza indugio” lo Stato riguardo a miglioramento della propria situazione economica (art. 8 Lag), sicché l'autorità potesse decidere la “rifusione” delle indennità versate (art. 9 Lag).
8. L'appellante contesta infine la durata del contributo alimentare per la moglie, sostenendo che l'istante deve esercitare senza indugio un'attività lucrativa, considerate la sua giovane età, le sue condizioni familiari e di salute. In subordine egli offre un eventuale contributo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009. Il primo giudice ha stabilito che da AO 1 si possa pretendere di trovare un'occupazione che le permetta di provvedere al proprio mantenimento a partire dal 1° gennaio 2010, tenendo conto della breve durata della vita in comune e della formazione della moglie. Nel caso in esame l'appellante sostiene che quanto stabilito dal Pretore sia “inspiegabile”, senza però confrontarsi con l'argomentazione di quest'ultimo, secondo cui la moglie è in grado di provvedere al proprio sostentamento a partire dal 1° gennaio 2010, ossia due anni e due mesi dopo la separazione. Né il marito spiega perché l'eventuale contributo – da lui offerto – debba essere versato fino al 30 giugno 2009. Su questo punto l'appello si rivela pertanto ancora una volta privo di consistenza.
Si prescindesse da ciò, l'appello non avrebbe verosimilmente miglior esito. Va infatti ricordato che per quel che concerne la durata dei contributi alimentari fondati sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Di norma, essi sono fissati senza limiti di tempo. Il problema inerente alla questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa è trattato da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD I-2005 pag. 769 consid. 3; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Al riguardo, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno esaminati già prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b con numerosi richiami).
Certo, in concreto, a quanto è dato di sapere al momento del giudizio era pendente un'azione di nullità del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 13), ciò che potrebbe – appunto – escludere una ripresa della vita in comune. Il marito però non spende una parola in merito, anzi offre un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 2800.– sino al 30 giugno 2009, ammettendo dunque che la vita comune non sarebbe a priori da escludere. Va infine ricordato all'appellante che l'art. 125 CC non esonera automaticamente da ogni contributo alimentare in favore della moglie solo per l'impossibilità di una riconciliazione, per la breve durata dell'unione coniugale o per lo stato di ristrettezze in cui si trovi il marito, nemmeno in caso di matrimonio brevissimo e senza figli (I CCA, sentenza inc. 11.2007.186 del 13 maggio 2008, consid. 3).
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). A AO 1 che non è stata invitata a esprimersi, non vanno assegnate ripetibili.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art, 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia minima di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
visto l'art. 313bis CPC ticinese,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.