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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2010 11.2009.65

3. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,858 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Divorzio: metodo di calcolo per accertare la disponibilità economica di un coniuge che, risposatosi, deve continuare a versare contributi alimentari per l'ex moglie e i figli del primo matrimonio

Volltext

Incarto n. 11.2009.65

Lugano, 3 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.5 (divorzio: contributo alimentare per l'ex coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione (“istanza”) del 18 gennaio 2008 da

AO 1 (patrocinata da PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato da PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 17 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 marzo 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 29 settembre 1999 il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio, in luogo e vece del Pretore, il matrimonio contratto a __________ (Varese) il 9 luglio 1988 da AP 1 (1962) e AO 1 (1960), cittadina italiana. Con la sentenza il Segretario assessore ha omologato una convenzione del 16 settembre 1999 sulle conseguenze accessorie del divorzio in virtù della quale la figlia V__________ (nata il 5 ottobre 1991) sarebbe stata affidata alla madre, mentre AP 1 avrebbe versato alla figlia un contributo di mantenimento scalare da fr. 1000.– a fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione professionale, oltre a un “contributo straordinario” mensile per la moglie, fino all'ottobre del 2007, pari alla differenza tra l'importo fisso di fr. 2400.– e quanto sarebbe spettato alla figlia. La convenzione prevedeva inoltre (clausola n. 4):

                                         Qualora al termine di tale periodo la signora AO 1, nonostante ogni ragionevole sforzo, dovesse trovarsi in condizioni di comprovata indigenza, le parti potranno eccezionalmente ridiscutere se ed in che misura il contributo di mantenimento andrà ulteriormente versato.

                                        In caso di disaccordo le parti rimetteranno la decisione al Pretore pro tempore della giurisdizione di Mendrisio Sud, stabilendo sin d'ora che:

                                        –  saranno determinanti le allegazioni di fatto contenute negli allegati preliminari di causa menzionati nelle premesse della presente convenzione, con facoltà di aggiornamento per quanto attiene ad eventuali modifiche della situazione economica delle parti;

                                        –  l'eventuale obbligo del signor AP 1 di corrispondere alimenti alla signora AO 1 sarà valutato applicando il diritto in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

                                        –  per il caso il Pretore ritenesse dati gli estremi per il versamento di una pensione alimentare, essa sarà commisurata, avuto riguardo della situazione     economica del signor AP 1, in modo da garantire la copertura del minimo esistenziale della signora AO 1, ma al massimo fr. 1000.– il mese, e cesserà al più tardi con il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia V__________.

                                  B.   AP 1 si è risposato il 2 giugno 2001 con __________ (1967), dalla quale ha avuto F__________ (nato il 18 settembre 2001) e G__________ (nato il 12 luglio 2003). Nell'ottobre del 2007 egli ha cessato di versare contributi a AO 1, sicché il 18 gennaio 2008 quest'ultima lo ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – una rendita d'indigenza di fr. 1000.– mensili indicizzati, dal novembre del 2007 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia V__________. Con risposta del 9 aprile 2008 AP 1 ha postulato il rigetto dell'azione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 16 maggio 2008 e l'istruttoria è terminata il 28 agosto successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. Il 13 ottobre 2008 AO 1 ha comunicato di rinunciare anche a conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'8 ottobre 2008 il convenuto ha proposto invece, una volta ancora, di respingere l'azione.

                                  C.   Statuendo il 16 marzo 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato AP 1 a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili indicizzati, dal novembre del 2007 in poi, conformemente alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata il 29 settembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'attrice fr. 2500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 17 aprile 2009 a questa Camera con un appello nel quale chiede di respingere l'azione e di riformare in tal senso del giudizio impugnato. AO 1 ha proposto il 2 giugno 2009 di rigettare l'appello, rinunciando a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle procedure ordinarie il termine per appellare è di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il plico contenente la sentenza impugnata, intimata il 17 marzo 2009, è giunto al convenuto il giorno succes­sivo. Il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 19 marzo 2009, ma è rimasto sospeso dal 5 al 19 aprile 2009 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC). Consegnato alla posta il 17 aprile 2009 (art. 131 cpv. 4 CPC), l'appello in esa­me è quindi tempestivo.

                                   2.   Il Pretore ha trattato la causa come un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio (art. 153 cpv. 2 vCC, applicabile in virtù dell'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). È vero che AO 1 ha così intitolato il suo atto introduttivo della lite, ma la designazione è fallace. Con la sua “istanza” infatti essa non mirava a modifiche. Chiedeva di condannare AP 1 a elargirle il “contributo straordinario” che la convenzione sugli effetti accessori del divorzio prevedeva anche dopo il 16° compleanno della figlia (5 ottobre 2007) nel caso in cui, “nonostante ogni ragionevole sforzo”, essa si fosse trovata “in condizioni di comprovata indigenza”. La causa essendo stata trattata, comunque sia, con il rito ordinario, alle parti non è derivato alcun pregiudizio. Sulla questione non giova dunque attardarsi.

                                   3.   All'appello AP 1 acclude una distinta riguardante lavori di manutenzione da lui eseguiti durante il 2006 nella sua casa di __________. Il documento è superfluo, una copia del medesimo figurando già agli atti, nell'incarto fiscale 2006 del convenuto.

                                   4.   Premesso che la convenzione sugli effetti ac­cessori del divorzio costituisce una base sufficiente per consentire “l'adeguamento delle rendite” in favore dell'attrice, il Pretore ha accertato anzitutto che il reddito di quest'ultima, senza attività lucrativa, consiste unicamente nella rendita intera AI di fr. 1547.– mensili, AO 1 non potendo ottenere prestazioni complementari o assegni per grandi invalidi. Quanto al convenuto, il primo giudice ne ha definito lo stipendio in fr. 10 288.70 mensili, più gli assegni familiari (fr. 200.– mensili per F__________ e G__________, fr. 250.– mensili per V__________). Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno della nuova famiglia in fr. 7425.50 mensili (minimo esistenziale del diritto

                                         esecutivo per coppia fr. 1550.–, fabbisogni in denaro di F__________ e G__________ fr. 1750.–, interessi ipotecari fr. 1239.50, spese di riscaldamento e di assicurazione fr. 500.–, premi della cassa malati fr. 842.–, trasferte e pasti fuori casa fr. 424.–, imposta di circolazione e assicurazione dell'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 920.–), cui ha aggiunto il contributo alimentare per V__________ (fr. 1395.–) e le spese scolastiche della medesima (fr. 250.–). Circa il fabbisogno minimo di AO 1, infine, il Pretore ha rilevato che “indipendentemente da qualsiasi calcolo di dettaglio”, il reddito di lei è “sicuramente ben lungi dal coprire tutte le sue necessità finanziarie”, stimate in almeno fr. 2580.– mensili. In simili circostanze egli ha ritenuto che AP 1 dovesse continuare a erogare all'ex moglie il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anche dopo l'ottobre del 2007. Onde l'accoglimento dell'azione.

                                   5.   L'appellante ribadisce in primo luogo che l'attrice potrebbe riscuotere prestazioni complementari AI di fr. 500.– mensili e un assegno per grandi invalidi di altri fr. 500.– mensili, conseguendo entrate complessive per fr. 2547.– mensili. Il Pretore ha scartato l'ipotesi, rilevando – in sintesi – che le prestazioni complementari AI sono sussidiarie rispetto al contributo alimentare dovuto dall'ex coniuge e che l'attrice non risulta adempiere i requisiti per ottenere un assegno da grandi invalidi. L'appellante opina che “il diritto alla prestazione complementare deve essere considerato prioritario rispetto alla pensione alimentare”, ma da simile argomentazione va subito sgombrato il campo. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, un conto è il diritto all'ordinaria rendita AI e un altro il diritto alle prestazioni complementari AI, le quali sono – come le prestazioni complementari AVS – sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il reddito computabile sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art. 9 cpv. 1 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità: LPC; RS 831.30). E nel reddito computabile dell'assicurato rientrano, fra l'altro, le “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 11 cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (art. 11 cpv. 3 lett. a). Poco importa che si tratti di “pensioni alimentari” dovute in forza dell'art. 151 cpv. 1 vCC, dell'art. 152 vCC o dell'art. 125 CC. Prima infatti il giudice fissa il contributo di mantenimento e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari, le quali non sono destinate a sgravare l'obbligo contributivo dell'ex coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002, consid. 11 con rimando, citato in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c).

                                         Quanto agli assegni per grande invalido, è considerato tale chi necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana, ovvero chi non può vivere autonomamente senza l'aiuto di terzi, non può compiere le normali attività né intrattenere contatti fuori casa senza l'ausilio altrui, salvo rischiare un serio isolamento permanente dal mondo esterno (art. 42 cpv. 3 LAI e 38 cpv. 1 OAI; I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 15a). Nella fattispecie l'attrice risulta soffrire di una miopatia cronica con insufficienze motorie agli arti superiori e inferiori (doc. H; verbale del 23 giugno 2008, pag. 4) e necessita di un aiuto domiciliare per i lavori domestici più pesanti (doc. H e V), ma non risulta – né l'appellante asserisce – che abbisogni di un'assistenza permanente per svolgere le usuali attività giornaliere come vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc. (si veda l'opuscolo n. 4.04 Rendita di invalidità e assegni per grandi invalidi dell'AI del 1° gennaio 2009, pag. 9 n. 39, in: www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Approfondimenti_Assicurazione.htm). Il suo medico curante ha dichiarato anzi che essa può svolgere “funzioni manuali” (deposizione del dott. __________, verbale del 23 giugno 2008, pag. 4). Il convenuto pretende che spettasse all'attrice dimostrare di non poter riscuotere assegni per grandi invalidi. La tesi non è seria. Chi afferma un fatto deve anche recarne la prova. In concreto nulla impediva al convenuto di chiedere una perizia volta a far accertare il presunto stato di grande invalido dell'attrice. Al proposito non giova dilungarsi.

                                   6.   Secondo l'appellante l'attrice potrebbe esercitare almeno un'attività lucrativa al 30%, essa medesima riconoscendo di poter lavorare fino a due ore e mezzo giornaliere. AO 1 avrebbe modo così di guadagnare fr. 1000.– mensili, se appena avesse cercato sollecitamente un impiego e non avesse rifiutato ogni riqualificazione professionale. Ora, per imputare all'attrice un reddito ipotetico occorre valutare se, dando prova di buona volontà, essa avrebbe potuto continuare a lavorare anche dopo il 1996, quando ha cessato la professione di grafico. Già a quel momento però, con un grado invalidante del 66⅔%, AO 1 ha ottenuto una rendita AI intera. In seguito la sua situazione è peggiorata, tant'è che nel 2004 il grado d'invalidità ha raggiunto il 100% (deposizione di __________: ver­bale del 21 luglio 2008, pag. 1; interrogatorio formale, verbale del 28 agosto 2008, risposta n. 2) e che per spostarsi ormai essa deve ricorrere saltuariamente alla sedia a rotelle e alle grucce (deposizione del dott. __________, verbale del 23 giugno 2008, pag. 4). Per di più, la malattia muscolare di cui l'attrice soffre è progressiva, sicché nem­meno l'AI ha preteso da lei una riqualificazione professionale (deposizione del dott. __________: verbale del 23 giugno 2008, pag. 4).

                                         Nelle circostanze descritte mal si intravede quale capacità lucrativa residua conservasse l'attrice allorché si è estinto il “contributo straordinario” pattuito in suo favore nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio (5 luglio 2007). Certo, teoricamente essa potrebbe lavorare due ore e mezzo giornaliere. Nemmeno l'appellante spende una parola tuttavia per indicare quale attività essa potrebbe concretamente esercitare con un grado invalidante del 100%. Sostiene che AO 1 potrebbe impiegarsi al 30% e guadagnare fr. 1000.– netti mensili, ma non dice come né tanto meno accenna quale riqualificazione professionale essa avrebbe mai potuto intraprendere. Imputare all'attrice un reddito ipotetico in simili condizioni non entra in linea di conto. Si aggiun­ga (e il Pretore ha trascurato l'accertamento) che la rendita AI di fr. 1547.– mensili percepita da AO 1 comprende una rendita completiva per figli (art. 35 LAI) di fr. 442.– in favore di V__________ (deposizione di __________: verbale del 21 luglio 2008, pag. 2). Il reddito determinante dell'attrice non eccede quindi fr. 1105.– mensili. L'obbligato al mantenimento che per motivi d'età o d'invalidità riceve rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, le quali sostituiscono reddito da attività lucrativa, deve pagare infatti tali importi al figlio (art. 285 cpv. 2bis prima frase CC). L'attrice non può quindi adoperare per sé la rendita complementare in favore di V__________.

                                   7.   Al Pretore l'appellante rimprovera di non avere calcolato il fabbisogno minimo dell'attrice, il che giustificherebbe di dare per acquisito l'importo di fr. 2522.40 mensili da lui riconosciuto nel memoriale di risposta (pag. 4). In realtà il Pretore non ha omesso qualsiasi accertamento. Ha rilevato che “in tutti i casi, anche solo considerando il minimo di base (fr. 1250.–), le spese per l'alloggio (fr. 830.–), la cassa malati e le spese mediche (fr. 500.–), ai quali vanno ancora aggiunti almeno i costi per gli spostamenti, le imposte e i contributi personali AVS, il totale delle entrate non permette di coprire i costi minimi” (sentenza impugnata, consid. 6 in fine). Con tale motivazione l'interessato non si confronta neppure di scorcio, ciò che rende l'appello irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto occorre dare per accertato non è dunque il fabbisogno minimo ammesso dal convenuto, ma in difetto di contestazione quello fissato dal Pretore (fr. 2580.– mensili). E che un simile fabbisogno risulti largamente scoperto rispetto al reddito proprio (fr. 1105.– mensili, come si è appena visto) non fa dubbio. Anche dopo l'ottobre del 2007 pertanto, “nonostante ogni ragionevole sforzo”, l'attrice si è continuata a trovare “in condizioni di comprovata indigenza”, che il contributo alimentare di fr. 1000.– indicizzati (circa fr. 1075.– al momento in cui è stata promossa causa) può alleviare, ma non rimediare. Un importo inferiore a fr. 1000.– mensili indicizzati non potrebbe quindi trovare giustificazione oggettiva, se non nell'indisponibilità finanziaria del convenuto. Occorre vagliare, di conseguenza, la situazione economica di lui.

                                   8.   Per quanto riguarda il suo proprio reddito, AP 1 non discute gli introiti accertati dal primo giudice fino al marzo del 2008 (fr. 11 267.90 mensili nel novembre e dicembre del 2007, più gli assegni familiari, fr. 10 288.70 mensili dal 1° gennaio 2008 in poi). Fa valere però che dall'aprile del 2008 il suo stipendio è diminuito a fr. 10 065.– mensili, assegni familiari inclusi. Dagli atti si evince in effetti che nell'aprile del 2008 il convenuto, responsabile commerciale e membro del consiglio di amministrazione della __________ SA di __________, si è visto ridurre lo stipendio per misure di risanamento aziendale indipendenti dalla sua volontà (deposizione di __________: verbale del 23 giugno 2008, pag. 2). Non subito tuttavia nella misura pretesa. Dal 1° aprile al 31 agosto 2008 egli risulta avere percepito ancora fr. 10 490.45 netti mensili, tredicesima e assegni familiari compresi (richiamo atti dal convenuto, conteggi di salario di aprile e maggio 2008 e doc. 14). Dal 1° settembre 2008 invece il suo stipendio è effettivamente calato a fr. 10 065.35 netti mensili, tredicesima e assegni familiari inclusi (doc. 21 allegato alle conclusio­ni). Entro tali limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.

                                   9.   Relativamente al fabbisogno della propria famiglia, l'appellante fa valere un totale fr. 11 095.95 mensili rispetto ai fr. 9070.50 calcolati dal Pretore, in entrambi i casi comprendenti il contributo alimentare per V__________ (fr. 1395.–) e le spese scolastiche di lei (fr. 250.–). Le sue contestazioni vertono sul costo dell'alloggio, su quello del riscaldamento, sull'ammortamento ipotecario, sulle spese per la seconda automobile, sugli oneri di trasferta, sulle spese di trasporto e di refezione di F__________ e G__________, come pure sul compenso del giardiniere e sul carico fiscale.

                                         a)   Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno della nuova famiglia interessi ipotecari per fr. 1239.50 mensili: fr. 962.50 mensili per la prima ipoteca, di fr. 300 000.–, e fr. 277.– mensili per la seconda, limitatamente a fr. 95 000.– usati per l'abitazione, il resto di fr. 72 000.– dovendosi presumere tuttora a disposizione del convenuto su conti bancari a suo nome (sentenza impugnata, consid. 5). L'appellante obietta che dai dati fiscali cui si è ispirato il Pretore risultano solo le deduzioni ammesse dall'autorità tributaria, ma non tutte le spese di manutenzione e di miglioria da lui sostenute. Definisce arbitrario inoltre imputargli un accantonamento di fr. 72 000.– ottenuto con la seconda ipoteca, tanto più che fr. 33 940.– sono stati da lui usati nel 2007 per tacitare artigiani. Si duole infine che il Pretore ha dimenticato di annoverare, tra le uscite, l'ammortamento ipotecario.

                                               Quest'ultima allegazione manca di consistenza già per il fatto che l'appellante, oltre a non indicare a quanto si cifrerebbe l'asserito rimborso, non risulta avere eseguito ammortamento di sorta. Le attestazioni del 18 gennaio e del 4 aprile 2008 da lui invocate concernono solo il versamento di interessi (doc. 1 e 20). Dal fascicolo fiscale si desume altresì che l'ammontare della prima ipoteca è invariato dal 31 dicembre 2004 (fr. 300 000.–). Quanto alla destinazione della seconda ipoteca, di fr. 167 000.– (e che genera interessi pas­sivi per fr. 487.– mensili: doc. 20, 2° foglio), la situazione è tutt'altro che chiara. Il Pretore ha reputato, come detto, che fr. 72 000.– non risultano essere stati usati per lavori di costruzione, desumendo ciò dagli atti fiscali. L'appellante eccepisce che gli atti fiscali non sono esaurienti e che fr. 33 940.– sono stati da lui usati nel 2007 per tacitare artigiani, ma l'elenco è privo

                                               di qualsiasi riscontro probatorio, mentre sulla differenza tra fr. 72 000.– e fr. 33 940.– l'appello è silente. Ove si consideri poi che, per ammissione del convenuto, fr. 15 963.– del secondo mutuo ipotecario sono stati accreditati su un suo conto di risparmio (incarto fiscale richiamato 2006, scheda “lavori di manutenzione anno 2006”) e che al conto di costruzio­ne egli ha fatto capo anche per pagare l'assicurazione dello stabile, come pure una “tassa immobiliare”, una quota degli interessi ipotecari 2006, una quota degli interessi ipotecari 2007 e una quota degli interessi ipotecari 2008 (incarto fiscale 2006 richiamato, loc. cit.), il quadro è a dir poco confuso.

                                               L'appellante sottolinea che, comunque sia, le due ipoteche “fruttano degli interessi perfettamente consoni ad una famiglia di due adulti e due minorenni” (memoriale, pag. 7). L'assunto poco giova, non potendosi riconoscere come costo dell'abitazione il pagamento di interessi ipotecari riferiti a un capitale che non consta essere stato adoperato per la costruzione dell'alloggio. Ne segue che, in ultima analisi, la somma di fr. 1239.50 mensili riconosciuta dal Pretore resiste alla critica. Di tale cifra la quota un terzo (fr. 413.15 mensili), rispettivamente un quarto (fr. 309.90 mensili), va inserita nei fabbisogni in denaro di F__________ e G__________ (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto).

                                         b)   Per “le spese accessorie e assicurative” il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della nuova famiglia un ammontare fisso di fr. 500.– mensili “stimato secondo i dati rilevabili dalla documentazione prodotta, in particolare non potendosi consi­derare che gli interi importi delle fatture per la fornitura di olio combustibile siano stati utilizzati sull'arco di un solo anno” (sentenza impugnata, consid. 5). L'appellante oppone che le due fatture per la fornitura di olio da riscaldamento sono dell'agosto 2006 (4000 litri, fr. 3333.45) e del novembre 2006 (1330 litri, fr. 973.90), “per cui la supposizione del Pretore è erronea” e l'ammontare di fr. 500.– va portato a fr. 606.95 mensili, “così come risulta realmente dai documenti di causa”. A quali documenti di causa egli si riferisca, tuttavia, non è dato di capire. Nell'indennità di fr. 500.– mensili il Pretore parrebbe avere incluso, oltre alle spese di riscaldamento, il premio per l'assicurazione dello stabile (fr. 77.–: doc. 11), quello per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 68.10: doc. 9), come pure, se si esamina il memoriale di risposta (pag. 5), la tassa per i rifiuti (fr. 22.–: doc. 9) e quella per la depurazione (fr. 14.85: doc. 10). Ne deriva che per il riscaldamento egli ha riconosciuto una spesa di fr. 318.05 mensili. L'appellante chiede dunque, all'atto pratico, che si aumenti tale importo a fr. 358.95 mensili (fr. 3333.45 più fr. 973.90, ripartiti su 12 mesi: doc. 3). La richiesta è legittima, un consumo di olio da riscaldamento di 5330 litri annui per una casa occupata da quattro persone non risultando inverosimile. D'altro lato la riduzione del Pretore è avvenuta a mero beneplacito. L'importo fisso cifrato dal Pretore in fr. 500.– va rivalutato così a fr. 540.90 mensili.

                                         c)   Nel fabbisogno della nuova famiglia il Pretore ha riconosciuto l'imposta di circolazione e l'assicurazione di un'automo­bile (fr. 200.– mensili), mediando il costo dei due mezzi in dotazione ai coniugi (un'Audi “A6 Allroad” e una VW “Passat Variant 4Motion”). L'appellante eccepisce che “la famiglia ha e ha sempre avuto due autovetture”, ma non ciò non basta con ogni evidenza per creare diritti acquisiti. Egli fa valere altresì che la sua seconda moglie, pur non esercitando un'attività lucrativa, “deve potere essere autonoma nella gestione della cura dei figli” (memoriale, pag. 8 in alto). Se non che, F__________ e G__________ fruiscono del servizio di trasporto comunale per recarsi a scuola e non risultano necessitare di altri spostamenti particolari. In proposito la sentenza del Pretore sfugge dunque a censura.

                                         d)   Il primo giudice non ha inserito nel fabbisogno della nuova famiglia la spesa per il giardiniere, il cui intervento per lavori di potatura può – stando al Pretore – essere eseguito dal convenuto stesso, “eventualmente con un minimo di formazione” (sentenza impugnata, consid. 5). L'appellante assevera che il giardino “necessita di un'importante manutenzione”, ma non ne indica il costo, ciò che basterebbe per dichiarare l'asserto irricevibile. Ci si volesse dipartire dalla spesa di fr. 125.– mensili indicata nel memoriale di risposta (pag. 5), il testimone __________ ha dichiarato – come ha ricordato il Pretore – che “l'importo complessivo annuo delle sue prestazioni è inferiore di circa un terzo rispetto a quello esposto dal convenuto” (verbale del 21 luglio 2008, pag. 2: da fr. 1000.– a fr. 1300.– annui effettivi). Quale somma insista l'appellante per vedersi riconoscere dopo tale accertamento non è chiaro. Per di più, l'appellante adduce che la manutenzione del giardino non si esaurisce in “piccoli lavoretti”, ma non indica né quali piante occorra potare né quante esse siano né quante ore di lavoro ciò richieda. Riformare la sentenza del Pretore sulla base di affermazioni tanto generiche non è possibile.

                                         e)   L'appellante sostiene che al fabbisogno in denaro di F__________ e G__________ va aggiunto, contrariamente all'opinione del Pretore, il costo di trasporto e refezione a scuola (fr. 81.– mensili complessivi). L'assunto non può essere condiviso. Le spese di trasporto sono comprese negli “altri costi” previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo (“Verkehrs­ausga­ben”: Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 11), a meno che nel caso specifico risultino più elevate (ipotesi estranea alla fattispecie). Quanto al vitto, il costo della mensa scolastica si presume compensare il risparmio sui pasti preparati a casa (il cui costo è stimato dalle citate raccomandazioni), salvo prova del contrario (non recata in concreto). Al proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                               Questa Camera deve intervenire d'ufficio per contro, in ossequio al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, nel calcolo dei fabbisogni in denaro dei due fratelli, che non è quello stabilito dal Pretore (fr. 955.– mensili per F__________ e fr. 795.– mensili per G__________). Già al momento in cui la causa è stata promossa, in effetti, F__________ si trovava nella seconda fascia d'età prevista dalle citate raccomandazioni del Canton Zurigo (aveva sei anni compiuti), sicché il suo fabbisogno in denaro (senza cura e educazione, prestate in natura dalla madre) ascendeva, secondo la tabella 2008 correlata alle raccomandazioni, a fr. 1285.– mensili. Sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 330.– mensili) con quello effettivo (fr. 413.15 mensili), il suo fabbisogno in denaro risultava così di fr. 1370.– mensili (arrotondati). Il fabbisogno in denaro di G__________ ammontava invece, sempre senza cura e educazione, a fr. 1125.– mensili. Sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 330.– mensili) con quello effettivo (fr. 309.90 mensili), il suo fabbisogno in denaro risultava di fr. 1105.– mensili (arrotondati). Il 12 luglio 2009 è entrato anche G__________ nella seconda fascia d'età delle raccomandazioni (6° anno d'età) e il suo fabbisogno in denaro, calcolato secondo i criteri appena enunciati, è lievitato a fr. 1265.– mensili. Di ciò occorre tenere conto ai fini del giudizio.

                                         f)    All'appellante il Pretore ha riconosciuto spese di trasferta per fr. 204.– mensili (17 km a fr. –.60/km per 20 giorni lavorativi in media: sentenza impugnata, consid. 5). L'interessato chiede l'aumento dell'indennità a fr. 300.– mensili con l'argomento che “il calcolo del Pretore è errato, mentre è corretto quello dell'appellante” (memoriale, pag. 8 in fondo). Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quale sarebbe il calcolo dell'appellante. La distanza di 17 km tra __________ e __________ corrisponde a quanto il convenuto medesimo ha indicato (doc. 21). L'indennità di fr. –.60/km è quella riconosciuta anche dall'autorità fiscale ticinese per l'uso dell'automobile a scopi professionali. La media di 20 giorni lavorativi mensili appare sostenibile. Privo di adeguata motivazione, al riguar­do l'appello va dichiarato finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         g)   Nel fabbisogno della nuova famiglia il Pretore ha incluso un onere di fr. 920.– mensili per le imposte. L'appellante non contesta tale cifra, ma soggiunge che qualora il contributo

                                               alimentare per l'attrice fosse soppresso il suo carico fiscale aumenterà a fr. 1300.– mensili “come indicato negli atti di causa”. A quali “atti di causa” egli alluda non è dato di sapere. D'altro lato la motivazione di un appello deve figurare, sotto pena di nullità, nell'allegato medesimo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Non incombe pertanto a questa Camera cimentarsi nella ricerca di eventuali motivazioni figuranti in allegati di prima sede.

                                         h)   Dandosi i correttivi che precedono, il fabbisogno della famiglia del convenuto risulta il seguente: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.–, fabbisogno in denaro di F__________ fr. 1370.–, fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1105.– (dal 12 lu­glio 2009: fr. 1265.–), costo dell'alloggio (senza le quote già comprese nel fabbisogno in denaro dei due figli) fr. 516.45, spese accessorie fr. 540.90, premi della cassa malati dei coniugi fr. 842.–, spese d'automobile fr. 200.–, spese di trasferta e pasti fuori casa fr. 424.–, imposte fr. 920.–, per complessivi fr. 7468.35 mensili (fr. 7628.35 mensili dal 12 luglio 2009).

                                10.   Tutto ciò premesso, la questione è di determinare la disponibilità finanziaria del convenuto, a cominciare dal momento in cui AO 1 ha esaurito il diritto al “contributo straordinario” (31 ottobre 2007). Ora, per principio la disponibilità economica di una persona sposata si determina in base al metodo di calcolo abitualmente adottato da que­sta Camera, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Così facendo, si otterrebbe in concreto quanto segue:

                                         reddito del convenuto nel 2007 (non contestato:

                                         sentenza impugnata, consid. 4)                                   fr. 11 267.90 mensili

                                         reddito da attività lucrativa della moglie                         fr.           -.—

                                         fabbisogno familiare, compreso il fabbisogno in

                                         denaro dei figli comuni (sopra, consid. 9)                      fr.   7 468.35 mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   3 799.55 mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   1 899.80 mensili.

                                         L'appellante risulterebbe disporre così di una mezza eccedenza di fr. 1900.– mensili (arrotondati) da destinare al mantenimento della figlia V__________ e della prima moglie. Il problema è che un simile ragionamento non sarebbe conforme al diritto federale, poiché privilegerebbe la copertura del fabbisogno in denaro dei figli comuni, mentre nei confronti di un medesimo genitore il fabbisogno di figli comuni non è prioritario rispetto a quello di figli non comuni. Anzi, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale i figli minorenni che hanno un padre (o una madre) comune hanno diritto nei confronti di lui (o di lei) a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a).

                                         Questa Camera ha già avuto modo di rilevare pertanto che, dovendosi accertare la disponibilità economica di un genitore nei confronti di figli avuti da matrimoni diversi (o di figli avuti dal matrimonio e fuori dal matrimonio), il metodo di calcolo predetto va adattato, mettendo sullo stesso piano tutti i figli minorenni di quel genitore (sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 11; inc. 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid. 12 e 13). Non solo: sul medesimo piano va posto anche – dandosene il caso – l'ex coniuge, il cui contributo alimentare non va postergato a quello per i figli minorenni (DTF 128 III 415 in alto). D'altro lato, dovendosi evitare commistioni, vanno tenute distinte le rendite di assicurazioni sociali o analoghe prestazioni (nel senso dell'art. 285 cpv. 2bis CC), tra cui gli assegni familiari, destinate al mantenimento di figli comuni e non comuni. I contributi alimentari per figli maggiorenni vanno posposti di contro, in ogni caso, a quelli per figli minorenni (comuni o non comuni) e per l'ex coniuge (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. altresì Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522).

                                         a)   Applicando al caso specifico i principi testé riassunti, la disponibilità finanziaria del convenuto al momento in cui AO 1 ha esaurito il diritto al “contributo straordinario” (31 ottobre 2007) risulta la seguente:

                                               reddito del convenuto

                                               (senza gli assegni familiari di fr. 250.–

                                               per V__________, di fr. 200.– per F__________

                                               e di fr. 200.– per G__________)                            fr. 10 617.90 mensili

                                               reddito da attività lucrativa della moglie                  fr.           -.—

                                               fabbisogno dei coniugi (senza i fabbisogni

                                               in denaro di F__________ e G__________)            fr.   4 993.35 mensili

                                               eccedenza                                                          fr.   5 624.55 mensili

                                               metà eccedenza                                                  fr.   2 812.30 mensili.

                                               Con la sua mezza eccedenza l'appellante doveva provvedere così al fabbisogno in denaro di V__________ (fr. 1145.– mensili già indicizzati, senza l'assegno familiare, più fr. 250.– versati per le spese scolastiche), a metà del fabbisogno in denaro di F__________ (fr. 585.– mensili, senza l'assegno familiare), a metà del fabbisogno in denaro di G__________ (fr. 455.– mensili, senza l'assegno familiare) e al contributo alimentare in favore dell'ex moglie (fr. 1075.– già indicizzati), per complessivi fr. 3510.– mensili. La seconda moglie del convenuto, da parte sua, doveva provvedere con la sua mezza eccedenza a metà del fabbisogno in denaro di F__________ e a metà del fabbisogno in denaro di G__________.

                                               Il convenuto non avendo risorse sufficienti per onorare tutti gli obblighi di mantenimento, la somma a disposizione di lui andava ripartita proporzionalmente fra i beneficiari (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 11 e riferimenti; inc. 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid. 13), con l'esito in appresso:

                                               contributo alimentare per

                                               V__________ (compresi fr. 250.–

                                               per le spese scolastiche)          fr. 1120.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per F__________                                  fr.   470.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per G__________                                 fr.   365.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per l'attrice               fr.   860.– mensili.

                                         b)   Lo stipendio di AP 1 è calato il 1° aprile 2008, come si è visto (consid. 8), a fr. 10 490.45. La sua disponibilità si è ridotta così a:

                                               reddito del convenuto

                                               (senza gli assegni familiari di fr. 250.–

                                                per V__________, di fr. 200.– per F__________

                                               e di fr. 200.– per G__________)                                fr. 9840.45 mensili

                                               reddito da attività lucrativa della moglie                      fr.       -.—

                                               fabbisogno dei coniugi (senza i fabbisogni

                                               in denaro di F__________ e G__________)               fr. 4993.35 mensili

                                               eccedenza                                                             fr. 4847.10 mensili

                                               metà eccedenza                                                     fr. 2423.55 mensili.

                                               Il convenuto non disponendo di fr. 3510.– mensili, la somma a disposizione di lui andava ripartita proporzionalmente fra i beneficiari, con l'esito in appresso:

                                               contributo alimentare per

                                               V__________ (compresi fr. 250.–

                                               per le spese scolastiche)            fr.   965.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per F__________                                  fr.   405.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per G__________                                 fr.   315.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per l'attrice                  fr.   740.– mensili.

                                         c)   Lo stipendio di AP 1 è ulteriormente calato il 1° settembre 2008, come si è visto (consid. 8), a fr. 10 065.35. La sua disponibilità si è ulteriormente ridotta così a:

                                               reddito del convenuto

                                               (senza gli assegni familiari di fr. 250.–

                                               per V__________, di fr. 200.– per F__________

                                               e di fr. 200.– per G__________)                                fr. 9415.35 mensili

                                               reddito da attività lucrativa della moglie                      fr.       -.—

                                               fabbisogno dei coniugi (senza i fabbisogni

                                               in denaro di F__________ e G__________)               fr. 4993.35 mensili

                                               eccedenza                                                             fr. 4422.— mensili

                                               metà eccedenza                                                     fr. 2211.— mensili.

                                               Il convenuto non disponendo di fr. 3510.– mensili, la somma a disposizione di lui andava ripartita proporzionalmente fra i beneficiari, con l'esito in appresso:

                                               contributo alimentare per

                                               V__________ (compresi fr. 250.–

                                               per le spese scolastiche)            fr. 880.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per F__________                                  fr. 370.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per G__________                                 fr. 285.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per l'attrice                  fr. 675.– mensili.

                                         d)   Il 12 luglio 2009 G__________ è entrato nella seconda fascia d'età e il suo fabbisogno in denaro è lievitato a fr. 1265.– mensili (consid. 9e). La situazione della famiglia è così mutata:

                                               reddito del convenuto

                                               (senza gli assegni familiari di fr. 250.–

                                               per V__________, di fr. 200.– per F__________

                                               e di fr. 200.– per G__________)                                fr. 9415.35 mensili

                                               reddito da attività lucrativa della moglie                      fr.       -.—

                                               fabbisogno dei coniugi (senza i fabbisogni

                                               in denaro di F__________ e G__________)               fr. 4993.35 mensili

                                               eccedenza                                                             fr. 4422.— mensili

                                               metà eccedenza                                                     fr. 2211.— mensili.

                                               Con la sua mezza eccedenza l'appellante doveva provvedere al fabbisogno in denaro di V__________ (fr. 1145.– mensili, senza l'assegno familiare, più fr. 250.– versati per le spese scolastiche), a metà del fabbisogno in denaro di F__________ (fr. 585.– mensili, senza l'assegno familiare), a metà del fabbisogno in denaro di G__________ (fr. 535.– mensili, senza l'assegno familiare) e al contributo alimentare in favore dell'ex moglie (fr. 1075.–), per complessivi fr. 3590.– mensili.

                                               Il convenuto non disponendo di fr. 3590.– mensili, la somma a disposizione di lui andava ripartita proporzionalmente fra i beneficiari, con l'esito in appresso:

                                               contributo alimentare per

                                               V__________ (compresi fr. 250.–

                                               per le spese scolastiche)            fr. 860.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per F__________                                  fr. 360.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per G__________                                 fr. 330.– mensili più l'assegno familiare

                                               contributo per l'attrice                  fr. 660.– mensili.

                                         e)   Il 5 ottobre 2009 V__________ è diventata maggiorenne, sicché il contributo alimentare per lei ha dovuto cedere il passo a quello per gli altri. Con la sua mezza eccedenza di fr. 2211.– mensili l'appellante poteva coprire così:

                                               il contributo per F__________      fr. 585.– mensili più l'assegno familiare,

                                               il contributo  G__________                                   fr. 535.– mensili più l'assegno familiare

                                               e il contributo per l'attrice            fr. 1075.– mensili.

                                11.   Se ne conclude che al momento in cui l'attrice ha esaurito il diritto al contributo alimentare (31 ottobre 2007) il convenuto non poteva erogarle più di fr. 860.– mensili, ridottisi a fr. 740.– mensili dal 1° aprile 2008, diminuiti ulteriormente a fr. 675.– mensili dal 1° settembre 2008 e calati infine a fr. 660.– mensili dal 12 luglio 2009. Il 5 ottobre 2009 AP 1 ha riacquistato invece la disponibilità economica per erogare all'ex moglie il contributo alimentare originale. Certo, il convenuto non ha risorse sufficienti per erogare anche l'intero contributo di mantenimento alla figlia maggiorenne V__________, ma tale prestazione non forma oggetto dell'attuale causa. Incomberà se mai al convenuto, ove la figlia dovesse opporre resistenza, adire il giudice per chiederne

                                         un'adeguata riduzione, sempre che nel frattempo le sue condizioni finanziarie non siano migliorate.

                                12.   Il Pretore ha condannato AP 1 a versare all'attrice la rendita d'indigenza “con le modalità e l'indicizzazione previste dalla convenzione sugli effetti accessori del divorzio” (dispositivo n. 1.1). L'appellante contesta ogni adeguamento al rincaro. A suo avviso “la clausola dove viene indicata la possibilità di continuazione del versamento del contributo alimentare prevede che lo stesso sarà al massimo di fr. 1000.– mensili e non fr. 1000.– indicizzati” (memoriale, pag. 10 in alto). La tesi è ai limiti del pretesto. La convenzione sugli effetti accessori del divorzio disciplinava al punto 3 il contributo alimentare per V__________ e al punto 4 il “contributo straordinario” per l'attrice (fino all'ottobre del 2007, eccezionalmente oltre). Seguiva il punto 5, così formulato:

                                         I suddetti importi saranno adeguati al costo della vita all'inizio di ogni anno, la prima volta con il mese di gennaio 2000, indice base quello del gennaio 1999.

                                         Perché la clausola al punto 5 dovesse riferirsi al solo contributo alimentare per la figlia (punto 3), escludendo il contributo alimentare per l'ex moglie (punto 4), il convenuto non spiega. Finanche carente di motivazione, su questo punto l'appello non merita altra disamina.

                                13.   Nella sentenza impugnata AP 1 è stato condannato a ver­sare il noto importo mensile all'ex moglie “con effetto a partire dalla mensilità di novembre 2007” (dispositivo n. 1.1). L'appellante osserva che gli effetti di un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio decorrono, al più presto, dall'introduzione della causa, ma la critica cade nel vuoto. Come si è rilevato (consid. 2), contrariamente alle apparenze la causa promossa da AO 1 non era un'azione volta alla modifica della sentenza di divorzio, bensì un'azione intesa a far sì che, adempiendone essa i requisiti, AP 1 le elargisse anche dopo l'ottobre del 2007 il “contributo straordinario” previsto nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Ciò posto, non si vede per quale ragione l'attrice non potesse chiedere il versamento dei contributi alimentari maturati dal novembre del 2007 in poi.

                                14.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sostanzialmente sconfitto, anche se ottiene qualche riduzione del contributo alimentare nel periodo intercorso dal 1° novembre 2007 al 12 luglio 2009. Nel complesso tuttavia il suo grado di vittoria risulta di poco momento, onde l'opportunità di riscuotere una tassa di giustizia ridotta e di rinunciare al prelievo dell'esigua quota di oneri che andrebbe a carico dell'attrice. Non è il caso invece di assegnare ripetibili, l'attrice avendo rinunciato a formulare osservazioni in appello. L'esito dell'attuale sentenza, infine, non incide apprezzabilmente sul dispositivo riguardante gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

                                15.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 1.1 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                         L'azione è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in virtù della clausola n. 4 contenuta nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata in luogo e vece del Pretore il 29 settembre 1999 dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud, la seguente rendita d'indigenza:

                                         fr.   860.– mensili dal 1° novembre 2007 al 31 marzo 2008,

                                         fr.   740.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2008,

                                         fr.   675.– mensili dal 1° settembre 2008 all'11 luglio 2009,

                                         fr.   660.– mensili dal 12 luglio al 5 ottobre 2009 e

                                         fr. 1000.– mensili dal 6 ottobre 2009 in poi, da adeguare ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo in base all'indice del gennaio 1999, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia V__________.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta      fr.   950.–

                                         b)  spese                                    fr.     50.–

                                                                                              fr. 1000.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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