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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.03.2010 11.2009.61

16. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·621 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Azione possessoria

Volltext

Incarto n. 11.2009.61

Lugano 16 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.108 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 12 marzo 2009 da

AP 1 ora in (attualmente patrocinata dall',)  

contro  

AO 2 (patrocinata dall' PA 2) e AO 1;

                                         premesso che la AP 1 ha intentato il 12 marzo 2009 un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Bellinzo­na, chiedendo “di dare atto che la precedente decisione pretorile [del 1° dicembre 2008] mediante la quale veniva concesso a AO 1 rispettivamente alla AO 2 l'immissione in possesso nel fondo 27 RFD di __________ è ormai superata e ne va decretata la decadenza”, sicché “la società AP 1 è immessa nel possesso degli stabili, rispettivamente del fondo di cui alla particella n. 27 RFD di __________”;

                                         ricordato che con sentenza del 2 aprile 2009 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 10 000.–) con le spese (fr. 100.–) all'istante, tenuta a rifondere ai convenuti un' indennità di fr. 15 000.– per ripetibili;

                                         rammentato che contro tale sentenza la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 aprile 2009 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         osservato che nelle loro osservazioni del 20 maggio 2009 la AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello;

                                         preso atto che con lettera del 15 febbraio 2010 l'appellante ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e ha chiesto lo stralcio dell'appello dai ruoli, precisando il 12 marzo 2009, su invito del giudice delegato, di rinunciare alla riproduzione dell'accordo nel decreto di stralcio;

                                         posto che in ossequio all'intesa raggiunta dalle parti – dalla quale non v'è ragione di scostarsi – la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

                                         stabilito che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un sindacato di appello (art. 21 LTG per analogia);

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si dà atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–                          

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –; –,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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