Incarto n. 11.2009.45
Lugano, 8 maggio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.23 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 9 maggio 2006 da
AP 1, (ora patrocinata dall' PA 1, )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 16 febbraio 2007 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Leventina ha autorizzato AP 1 e AO 1 (entrambi del 1965) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli A__________ (27 maggio 1999) e S__________ (10 luglio 2002) alla madre, cui ha attribuito anche l'autorità parentale, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie (tra fr. 120.70 e fr. 744.15 mensili), un contributo alimentare per A__________ (tra fr. 1645.20 e fr. 2104.20 mensili) e un contributo alimentare per S__________ (tra fr. 1400.75 e fr. 1695.50 mensili), oltre a un'indennità di fr. 2000.– alla moglie stessa per l'arredo del nuovo appartamento. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 320.– sono state poste per un decimo a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 3000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata è insorto il 2 marzo 2007 AP 1 con un appello per ottenere l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita materno e l'annullamento di tutti i contributi alimentari, riservandosi di esigere egli medesimo contributi alimentari dalla moglie per il mantenimento dei figli “a seconda delle circostanze”. Subordinatamente AP 1 ha postulato un diritto di visita più esteso, la riduzione del contributo alimentare per A__________ a fr. 643.– mensili e di quello per S__________ a fr. 555.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. Con sentenza del 17 luglio 2008 questa Camera, accertata in conformità a una sentenza emanata nel frattempo dal Tribunale federale la mancata giurisdizione del Segretario assessore (DTF 134 I 184), ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse egli medesimo (inc. 11.2007.37).
C. Il Pretore ha giudicato di nuovo il 6 marzo 2009. Egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre (con attribuzione dell'autorità parentale), ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per A__________ compreso tra fr. 1260.90 e fr. 1800.60 mensili, un contributo alimentare per S__________ compreso tra fr. 1247.40 e fr. 1336.60 mensili, oltre a un'indennità di fr. 2000.– alla moglie per l'arredo del nuovo appartamento. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 320.– sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 3000.– per ripetibili.
D. La nuova sentenza del Pretore è stata appellata il 20 marzo 2009 da AP 1, la quale chiede di aumentare il contributo alimentare per A__________ a un importo compreso tra fr. 1485.– e fr. 2591.20 mensili, come pure quello per S__________ a un importo compreso tra fr. 1457.95 e fr. 2016.05 mensili. Con osservazioni del 15 aprile 2009 AO 1 propone di respingere l'appello, dichiarandolo temerario, e di porre gli oneri processuali interamente a carico della moglie, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili. AP 1 ha introdotto il 21 aprile 2009 un memoriale in cui contesta la temerarietà dell'appello. AO 1 ha duplicato il 30 aprile 2009 con una lettera in cui conferma le proprie osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.
2. Nella fattispecie non sono litigiosi i redditi delle parti né il fabbisogno minimo della moglie né, tanto meno, il fabbisogno in denaro dei figli. Non sono in discussione neppure i periodi in base ai quali il Pretore ha scaglionato i contributi di mantenimento (maggio del 2006, giugno del 2006, luglio del 2006, agosto del 2006, dal settembre al dicembre del 2006, dal gennaio del 2007 in poi) o il metodo per il calcolo dei contributi medesimi. Controversi sono unicamente i costi d'automobile (fr. 1383.30 mensili) e quelli per l'esercizio del diritto di visita (fr. 200.– mensili) che il primo giudice ha incluso nel fabbisogno minimo del convenuto.
3. Il Pretore ha ammesso il costo dell'automobile nel fabbisogno minimo del marito con l'argomento che l'uso di un mezzo privato “è indispensabile a chiunque viva nelle __________, zona notoriamente mal servita dai mezzi pubblici e nella quale il semplice andare a fare la spesa impone considerevoli spostamenti”. “Non essendoci però agli atti documenti a sufficienza per calcolare i costi connessi al veicolo, che il marito ha omesso di produrre”, ha continuato il Pretore, “va rilevato come per il calcolo si debba fare riferimento a quelli riconosciuti dall'Ufficio tassazioni nell'importo di fr. 16 600.–” annui, pari a fr. 1383.30 mensili. Quanto alle spese per l'esercizio del diritto di visita, il primo giudice ha ritenuto – senza particolari spiegazioni – che a tal fine “possono essere conteggiati fr. 200.– al mese” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 15 in alto).
4. L'appellante si duole che il Pretore abbia riconosciuto al convenuto spese d'automobile sorrette unicamente da deduzioni fiscali e spese per l'esercizio del diritto di visita prive di qualsiasi giustificativo, sebbene AO 1 benefici già – come dipendente delle __________ – di trasporti gratuiti su ogni mezzo pubblico e di “una pletora di possibilità di rimborso spese in funzione del contratto collettivo di lavoro __________”. Anche volendo essere generosi, essa soggiunge, nel fabbisogno minimo del marito non può essere inserita più della metà della somma riconosciuta dal Pretore (ossia fr. 691.65 mensili), già comprensive le spese per l'esercizio del diritto di visita. Il convenuto obietta, nelle osservazioni all'appello, che la sua tassazione 2005 ha la valenza probatoria di un documento e che da essa non v'è ragione di scostarsi, ancor meno pensando al rigore con cui le autorità tributarie ammettono deduzioni dal reddito imponibile e alla “scarsità dei mezzi pubblici in __________”, fatto notorio che non dev'essere ulteriormente comprovato.
5. Dall'opinione del Pretore, secondo cui nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno riconosciuti costi d'automobile già per il fatto di risiedere “nelle __________”, va subito sgombrato il campo. Intanto perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento flagrante, mal intravedendosi come mai chi abita a __________ o __________ avrebbe diritto a simile indennità, mentre chi abita a __________, __________, __________, __________ o __________ non ne avrebbe diritto. Inoltre perché, dandosi un eventuale ammanco nel bilancio familiare, un genitore domiciliato “nelle __________” si vedrebbe garantire sistematicamente un'indennità nel fabbisogno minimo (per il costo dell'automobile, appunto) a scapito del fabbisogno in denaro dei figli minorenni. In realtà sui costi d'automobile esiste una giurisprudenza invalsa e consolidata, dalla quale non è il caso di derogare.
a) La fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune adoperava
un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008, consid. 4a).
b) Nella fattispecie sembra che già durante la vita in comune il convenuto adoperasse l'automobile per spostarsi dal domicilio coniugale (__________) fino al luogo di lavoro (__________). Davanti al Pretore l'appellante ha insistito perché egli documentasse i costi dell'automobile, ammettendo da parte sua solo fr. 200.– mensili (istanza, pag. 3). Il marito ha prodotto la tassazione 2005, in cui l'autorità tributaria gli ha riconosciuto spese professionali per fr. 16 600.– annui (indennità chilometriche di trasferta per fr. 11 200.– annui, indennità per pasti fuori casa di fr. 3000.– annui e un'indennità fissa di fr. 2400.– annui, rispettivamente di fr. 2427.– ai fini dell'imposta federale diretta: doc. 11). Non si può dire dunque ch'egli non abbia recato alcun giustificativo per rendere verosimili le sue spese professionali.
c) Nell'appello l'istante non sostiene che durante la vita in comune il marito si recasse al lavoro in treno, né che le deduzioni riconosciute dall'Ufficio circondariale di tassazione sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. a, b e c LT (esplicitato nell'ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata in: RL 10.2.2.1.1), rispettivamente dell'art. 26 cpv. 1 lett. a, b e c LIFD (esplicitato nell'appendice all'ordinanza del Consiglio federale pubblicata in: RS 642.118.1), siano fittizie, di compiacenza o sproporzionate. Ricorda che il marito può viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, ma non pretende ch'egli possa ragionevolmente assolvere i turni di lavoro – come ferroviere – recandosi da __________ ad __________ in treno. Chiede in subordine di ridurre la deduzione fiscale a metà (fr. 691.65 mensili), ma non adduce ragioni oggettive a sostegno di tale conclusione. D'altro lato – come si vedrà oltre – il bilancio familiare consente di finanziare le spese professionali del convenuto. Non soccorrono gli estremi, dunque, per procedere a una decurtazione. In proposito l'appello manca di consistenza.
6. Sulle spese correlate all'esercizio del diritto di visita riconosciute dal Pretore (fr. 200.– mensili) si cercherebbe invano, nella sentenza impugnata, una motivazione qualsiasi. L'appellante si duole per tale motivo di arbitrio (memoriale, pag. 2 in fondo). Quanto al convenuto, egli non contesta di poter visitare i figli, che vivono a __________ con la madre, usando gratuitamente i mezzi pubblici. Eccepisce che, dovesse egli far capo al treno e all'autobus per andare a prendere e riportare i figli al nuovo domicilio “voluto irresponsabilmente dalla madre”, la durata degli incontri si ridurrebbe. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che in realtà si ridurrebbe il tempo che i ragazzi trascorrono a __________, ma non il tempo ch'egli passerebbe con loro. Per di più, l'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta a beneplacito dal Pretore comporta in almeno quattro periodi di calcolo un ammanco nel bilancio familiare (sentenza impugnata, pag. 16 seg.), disavanzo che si ripercuote sui contributi alimentari per i figli, ridimensionati in proporzione (sentenza, pag. 17 in basso). Ora, nulla giustifica che i figli siano chiamati a sussidiare le spese di trasferta del padre allorché quest'ultimo può usare gratuitamente i trasporti pubblici. Su questo punto l'appello merita accoglimento, sicché il fabbisogno minimo di AO 1 stabilito dal Pretore va ridotto di fr. 200.– mensili in tutti i periodi di contribuzione. Ciò posto, i calcoli del Pretore vanno rettificati come segue:
Maggio del 2006
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr. 9 954.25 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 591.20
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 2 016.05
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 492.05
fr. 9 818.80 mensili
Eccedenza fr. 135.45 mensili
Metà eccedenza fr. 67.75 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3719.50 + fr. 67.75 = fr. 3 787.25 mensili,
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 3787.25 = fr. 3 265.40 mensili,
di cui in favore di A__________:
fr. 3265.40 x 2016.05 : 3508.10 = fr. 1 876.60,
arrotondati a fr. 1 875.— mensili
e in favore di S__________:
fr. 3265.40 x 1492.05 : 3508.10 = fr. 1 388.80,
arrotondati a fr. 1 390.— mensili.
Giugno del 2006
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr. 9 954.25 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 635.30
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 2 046.95
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 522.95
fr. 9 924.70 mensili
Eccedenza fr. 29.55 mensili
Metà eccedenza fr. 14.80 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3719.50 + fr. 14.80 = fr. 3 734.30 mensili,
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 3734.30 = fr. 3 318.35 mensili,
di cui in favore di A__________:
fr. 3318.35 x 2046.95 : 3569.90 = fr. 1 902.70,
arrotondati a fr. 1 905.— mensili
e in favore di S__________:
fr. 3318.35 x 1522.95 : 3569.90 = fr. 1 415.65,
arrotondati a fr. 1 415.— mensili.
Luglio del 2006
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 2 901.60
fr. 9 954.25 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 719.50
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 624.30
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 512.95
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 457.95
fr. 9 314.70 mensili
Eccedenza fr. 639.55 mensili
Metà eccedenza fr. 319.80 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3719.50 + fr. 319.80 = fr. 4 039.30 mensili.
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 4039.30 = fr. 3 013.35 mensili.
di cui in favore di A__________ fr. 1 512.95,
arrotondati a fr. 1 515.— mensili
in favore di S__________ fr. 1 457.95,
arrotondati a fr. 1 460.— mensili
e dovrebbe versare alla moglie fr. 38.35 mensili.
Agosto del 2006
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr. 10 579.35 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 624.30
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 587.95
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 570.95
fr. 9 875.80 mensili
Eccedenza fr. 703.55 mensili
Metà eccedenza fr. 351.80 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4092.60 + fr. 351.80 = fr. 4 444.40 mensili,
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 4444.40 = fr. 2 608.25 mensili,
di cui in favore di A__________:
fr. 2608.25 x 1587.95 : 3158.90 = fr. 1 311.15,
arrotondati a fr. 1 310.— mensili
e in favore di S__________:
fr. 2608.25 x 1570.95 : 3158.90 = fr. 1 297.10,
arrotondati a fr. 1 300.— mensili.
Dal settembre al dicembre del 2006
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr. 10 579.35 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 786.40
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 858.90
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 708.90
fr. 10 446.80 mensili
Eccedenza fr. 132.55 mensili
Metà eccedenza fr. 66.30 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4092.60 + fr. 66.30 = fr. 4 158.90 mensili,
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 4158.90 = fr. 2 893.75 mensili,
di cui in favore di A__________:
fr. 2893.75 x 1858.90 : 3567.80 = fr. 1 507.70,
arrotondati a fr. 1 510.— mensili
e in favore di S__________:
fr. 2893.75 x 1708.90 : 3567.80 = fr. 1 386.05,
arrotondati a fr. 1 390.— mensili.
Dal gennaio del 2007 in poi
Reddito del marito (non contestato) fr. 7 052.65
Reddito della moglie (non contestato) fr. 3 526.70
fr. 10 579.35 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 092.60
Fabbisogno minimo della moglie (non contestato) fr. 2 786.40
Fabbisogno in denaro di A__________ (non contestato) fr. 1 868.90
Fabbisogno in denaro di S__________ (non contestato) fr. 1 718.90
fr. 10 466.80 mensili
Eccedenza fr. 112.55 mensili
Metà eccedenza fr. 56.30 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4092.60 + fr. 56.30 = fr. 4 148.90 mensili,
deve versare ai figli:
fr. 7052.65 ./. fr. 4148.90 = fr. 2 903.75 mensili,
di cui in favore di A__________:
fr. 2903.75 x 1868.90 : 3587.80 = fr. 1 512.60,
arrotondati a fr. 1 515.— mensili
e in favore di S__________:
fr. 2903.75 x 1718.90 : 3587.80 = fr. 1 391.20,
arrotondati a fr. 1 390.— mensili.
7. Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), che può essere riassunto come segue:
Contributo alimentare per A__________
maggio del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1800.60 mensili,
richiesta di giudizio fr. 2591.20 mensili,
esito fr. 1875.– mensili;
giugno del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1796.55 mensili,
richiesta di giudizio fr. 2046.95 mensili,
esito fr. 1905.– mensili;
luglio del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1483.65 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1512.95 mensili,
esito fr. 1515.– mensili;
agosto del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1260.90 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1485.– mensili,
esito fr. 1310.– mensili;
dal settembre al dicembre del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1438.05 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1687.90 mensili,
esito fr. 1510.– mensili;
dal gennaio del 2007 in poi:
contributo fissato dal Pretore fr. 1437.75 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1692.75 mensili,
esito fr. 1515.– mensili.
Contributo alimentare per S__________
maggio del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1332.55 mensili,
richiesta di giudizio fr. 2016.05 mensili,
esito fr. 1390.– mensili;
giugno del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1336.60 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1522.95 mensili,
esito fr. 1415.– mensili;
luglio del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1429.75 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1457.95 mensili,
esito fr. 1460.– mensili;
agosto del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1247.40 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1469.10 mensili,
esito fr. 1300.– mensili;
dal settembre al dicembre del 2006:
contributo fissato dal Pretore fr. 1322.– mensili,
richiesta di giudizio fr. 1551.70 mensili,
esito fr. 1390.– mensili;
dal gennaio del 2007 in poi:
contributo fissato dal Pretore fr. 1322.30 mensili,
richiesta di giudizio fr. 1556.85 mensili,
esito fr. 1390.– mensili.
Nel suo insieme – ed equitativamente – si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità per ripetibili ridotte. La temerarietà dell'appello pretesa dal convenuto (art. 152 cpv. 1 CPC) è invece fuori luogo, già per il fatto che il ricorso si rivela parzialmente fondato. L'esito del presente giudizio non influisce apprezzabilmente, ad ogni modo, né sull'ammontare né sul riparto degli oneri processuali stabiliti dal Pretore, il cui dispositivo n. 8 può rimanere invariato.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'età dei figli nel maggio del 2006 (sette anni l'uno, quattro anni l'altra).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AO 1 è tenuto a versare per il figlio A__________ i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
fr. 1875.– per il maggio del 2006,
fr. 1905.– per il giugno del 2006,
fr. 1515.– per il luglio del 2006,
fr. 1310.– per l'agosto del 2006,
fr. 1510.– mensili dal settembre al dicembre del 2006 e
fr. 1515.– mensili dal gennaio del 2007 in poi, assegni familiari compresi.
5. AO 1 è tenuto a versare per la figlia S__________ i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
fr. 1390.– per il maggio del 2006,
fr. 1415.– per il giugno del 2006,
fr. 1460.– per il luglio del 2006,
fr. 1300.– per l'agosto del 2006,
fr. 1390.– mensili dal settembre del 2006 in poi, assegni familiari compresi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza del Pretore è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.