Incarto n. 11.2009.4
Lugano, 27 ottobre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AC.2005.15 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 31 maggio 2005 da
AO 1 (patrocinata da PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato da PA 1 ) ,
, , (patrocinato dall'. , ) , , , , e , (patrocinati dallo stesso . PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 18 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1916), nata __________, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 20 dicembre 1994. Suo marito __________ (1912) è deceduto anch'egli a __________ il 10 ottobre 1995, lasciando in qualità di eredi i figli __________ (1937), AP 1 (1939), __________ (1940), AO 1 (1942__________ (1944), __________ (1947), __________ (1950), __________ (1955), __________ (1956) e __________ (1958). Il 4 novembre 2003 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la divisione dell'eredità paterna e il 17 novembre 2004 per la divisione di quella materna. Statuendo il 21 giugno 2004 e il 21 gennaio 2005, il Pretore ha accolto le richieste e ha designato il notaio __________ divisore di entrambe le successioni (inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399). Essendo sorte contestazioni sull'inventario unico delle due eredità, chiuso il 25 aprile 2005, il notaio divisore ha trasmesso il 2 maggio 2005 gli atti al Pretore, che il 10 maggio successivo ha assegnato agli eredi le cui rivendicazioni erano contestate un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).
B. Con petizione del 25 maggio 2005 __________ ha chiesto di inserire tra gli attivi delle successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD di __________, ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________, così come un proprio credito di fr. 8780.– tra i passivi delle successioni (inc. AC.2005.13). Il 30 maggio 2005 AP 1 ha contestato da parte sua che gli fosse collazionato il valore di 427 m² di terreno aggiunti alla particella n. 283 RFD di __________, da lui ricevuti come anticipo ereditario, postulando in via subordinata la rettifica del valore di collazione stimato dall'ing. __________ (inc. AC.2005.14). __________ ha chiesto a suo turno il 31 maggio 2005 di accertare l'inesistenza dell'obbligo di versare interessi sul valore relativo alla collazione della citata particella n. 1478 RFD di __________ da lei ricevuta, insieme con __________, come anticipo ereditario (inc. AC.2005.16). Identica richiesta ha avanzato __________ il giorno stesso (inc. AC.2005.17).
C. AO 1 ha chiesto di accertare a sua volta, con petizione del 31 maggio 2005, che non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario, con relativa modifica dell'inventario; in subordine essa ha chiesto che nell'inventario fosse inserito un credito corrispondente agli interessi al 5% maturati sul valore del terreno ricevuto da AP 1 (i 427 m² aggiunti alla particella n. 283 RFD __________) come anticipo ereditario (inc. AC.2005.15). Nella loro risposta del 6 giugno 2005 __________, __________, __________ e __________ hanno aderito alla petizione. AP 1 ha proposto il
10 giugno 2005 di respingerla, mentre __________ ha concluso quello stesso giorno per la reiezione della domanda principale e per l'accoglimento della subordinata. __________ si è rimesso l'11 giugno 2005 al giudizio del Pretore.
D. L'udienza preliminare è cominciata il 31 agosto 2005 ed è proseguita il 14 novembre seguente, quando il Pretore ha congiunto le procedure per l'istruttoria e, non dovendosi assumere altre prove, si è tenuto il dibattimento finale nelle cause AC.2005.13, AC.2005.15, AC:2005.16 e AC.2005.17. D'accordo le parti e il giudice, gli incarti AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 sono poi stati congiunti anche per il giudizio, mentre il rimanente incarto AC.2005.15 è stato sospeso. L'incarto AC.2005.14 è stato trattato separatamente.
E. Con sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore ha respinto la petizione di __________ (inc. AC.2005.13) e ha dichiarato inammissibile quella di __________ (inc. AC.2005.16), come pure quella di __________ (inc. AC.2005.17). La tassa di giustizia di fr. 2000.– complessivi e le spese di fr. 500.– sono state poste per metà a carico di __________, per un quarto a carico di __________ e per un altro quarto a carico di __________. A titolo di ripetibili __________ è stato condannato a rifondere a __________ e __________ un'indennità di fr. 125.– ciascuno, a __________, __________ e AO 1 un'indennità di fr. 600.– complessivi e a AP 1 un'indennità di fr. 500.–. __________ e __________ sono stati tenuti inoltre a rifondere fr. 250.– ciascuno per ripetibili a AP 1. Non sono state assegnate ripetibili invece a __________ né a __________ né a __________.
F. Il 16 dicembre 2008 AO 1 ha scritto al Pretore che, essendo passata in giudicato la sentenza del 20 dicembre 2008, “la ragion d'essere dell'azione [da lei] promossa è venuta meno, per cui la causa può senz'altro essere stralciata dai ruoli (...) senza ulteriori formalità, senza spese e ripetibili compensate”. Con decreto del 18 dicembre 2008 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli senza riscuotere oneri processuali e senza assegnare ripetibili.
G. Contro il predetto decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 dicembre 2008 perché gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 2000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere appellato, sempre che la causa sia appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1, 486 consid. 1). In concreto l'appellante censura, appunto, la mancata assegnazione di ripetibili da parte del Pretore. Presentato in tempo utile (art. 308 CPC), sotto questo profilo il memoriale dell'interessato è ricevibile.
2. Il Pretore ha rinunciato a prelevare spese e ad attribuire ripetibili, in concreto, “avuto riguardo alla particolarità della fattispecie e al punto 4 del dispositivo” della sentenza emessa il 20 novembre 2008. L'appellante eccepisce che con la lettera al Pretore del
16 dicembre 2008 l'attrice ha desistito dalla lite e che, seppure non avesse desistito, si sarebbe vista dichiarare la petizione
inammissibile alla stessa stregua di __________ e __________. Deve dunque essere tenuta a rifondergli un'adeguata indennità per ripetibili di fr. 2000.–, equitativamente determinabile secondo il valore litigioso e il dispendio di tempo profuso dal suo legale nell'opera di patrocinio. Non riconoscendogli alcunché, il primo giudice sarebbe caduto in un abuso o in un eccesso del potere di apprezzamento.
3. Intanto va sgombrato il campo dall'opinione dell'appellante, secondo cui con la lettera del 16 dicembre 2008 l'attrice avrebbe desistito dalla lite. In quella comunicazione, per vero, AO 1 non ha dichiarato di ritirare l'azione. Ha affermato semplicemente che con il passaggio in giudicato della sentenza emessa il 20 novembre 2008 dal Pretore nelle cause AC.2005.13, AC.2005.16 e AC.2005.17 “la ragione d'essere dell'azione” da lei promossa era venuta meno, motivo per cui la procedura poteva “senz'altro essere stralciata dai ruoli”. Chiedere di accertare la caducità di un processo non significa tuttavia recedere dalla lite senza condizioni. Significa semplicemente invitare il giudice a verificare che l'oggetto del contenzioso sussista o, quanto meno, che la lite sia tuttora provvista di interesse concreto e attuale. In caso contrario la causa va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
4. Nella fattispecie il Pretore ha respinto, con sentenza del 20 novembre 2008 nel frattempo passata in giudicato, la richiesta di __________ volta a far inserire tra gli attivi delle note successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta a titolo di anticipo ereditario dai fratelli __________ e __________. Con la sua petizione del 31 maggio 2005 AO 1 chiedeva in via principale lo stesso accertamento, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario. Nelle condizioni descritte non sussisteva più manifestamente alcun interesse concreto e attuale all'emanazione della sentenza in quest'ultima causa, la questione legata a eventuali interessi dovuti da __________ e __________ sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ da loro ricevuta come anticipo ereditario essendo già stata definitivamente risolta. A ragione, di conseguenza, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli.
5. Nel caso in cui una lite divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le parti fa stato per analogia, ai fini delle spese e delle ripetibili, l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (RtiD
I-2004 pag. 488 consid. 7 con riferimenti). Tale norma dispone che in simili eventualità il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite.
6. Quale sarebbe stato il verosimile esito della causa promossa da AO 1 se il contenzioso non fosse divenuto senza interesse giuridico non è difficile immaginare, ove appena si consideri che – come si è appena visto – con sentenza del 20 novembre 2008 il Pretore aveva respinto la richiesta di __________ intesa a far iscrivere tra gli attivi delle due successioni un interesse del 5% sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta a titolo di anticipo ereditario da __________ e __________. Tale sentenza essendo passata in giudicato, l'accertamento postulato da AO 1, secondo cui non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario, sarebbe stato accolto con una verosimiglianza che sfiora la certezza. Non solo quindi AP 1 non avrebbe ricevuto indennità per ripetibili, ma avrebbe rischiato di corrisponderne all'attrice. Assumere che il Pretore sarebbe caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento per avere rinunciato ad attribuire ripetibili in seguito allo stralcio della causa dai ruoli è pertanto fuori luogo.
7. L'appellante sostiene che, non fosse stata tolta dai ruoli, in realtà la petizione di AO 1 sarebbe stata dichiarata irricevibile, alla stessa stregua delle petizioni presentate da __________ (inc. AC.2005.16) e __________ (inc. AC.2005.17). L'asserto non può essere condiviso. __________ e __________ si sono visti dichiarare inammissibili le loro petizioni perché le loro richieste di giudizio esulavano dalla contestazione mossa all'inventario unico (per la quale erano stati chiamati dal Pretore a intentare causa giusta l'art. 479 cpv. 1 CPC). Mentre davanti al notaio divisore, in effetti, essi erano insorti contro la stima relativa al valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta come anticipo ereditario dai genitori (fr. 569 882.50), nelle petizioni essi chiedevano di non dover versare interessi sul valore della collazione (sentenza del 20 novembre 2008, consid. 3c). Onde, per il Pretore, l'improponibilità della domanda. AO 1, per contro, aveva già fatto valere davanti al notaio divisore proprio quanto ha postulato in via principale con la petizione, ovvero che non fossero dovuti interessi sul valore della particella n. 1478 RFD di __________ ricevuta da __________ e __________ a titolo di anticipo ereditario (lettera del notaio divisore al Pretore, del 2 maggio 2005, pag. 2 in fondo, negli inc. DI.2003.855 e DI.2004.1399, agli atti). Perché la sua petizione sarebbe dovuta risultare irricevibile l'appellante non spiega. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'entità del lavoro svolto.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale. Diversamente al valore litigioso decisivo per l'appellabilità, che corrisponde a quello delle domande formulate con l'ultimo atto di causa davanti al Pretore quand'anche nell'appello l'interessato riduca la pretesa sotto i fr. 8000.– (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 15 CPC), il valore litigioso per adire il Tribunale federale è quello delle “conclusioni rimaste controverse” in appello (nel caso in rassegna l'indennità per ripetibili di fr. 2000.–), che non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
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Art. 351 cpv. 1 CPC
Appello in materia di ripetibili fissate in un decreto di stralcio dai ruoli
(nessun regesto)