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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.02.2011 11.2009.35

11. Februar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,770 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Azione negatoria e responsabilità del proprietario. Proprietà per piani: legittimazione di un comproprietario a promuovere causa in base all'art. 641 cpv. 2 o 679 CC contro un altro comproprietario

Volltext

Incarto n. 11.2009.35

Lugano 11 febbraio 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, supplente

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.44 (azione negatoria e responsabilità del proprietario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 19 aprile 2005 da

AO 1  (patrocinati da PA 1  

contro

AP 1 (patrocinati da PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 marzo 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa il 12 febbraio 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud.

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla particella n. 901 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio __________”) composta di diciannove unità a schiera, di cui la n. 2122 (54/1000) appartiene a AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno, mentre la contigua n. 2123 (55/1000) ad AP 1 e AP 2, sempre in ragione di un mezzo ciascuno. Secondo il piano di assegnazione delle parti comuni, alla proprietà per piani n. 2122 è assegnata in uso riservato una porzione di giardino contrassegnata con la lettera “T” e alla n. 2123 una porzione contrassegnata con la lettera “U”.

                                  B.   Il 26 luglio 2004 AP 1 e AP 2 hanno chiesto al Comune di __________ il permesso di erigere sulla porzione di giardino loro assegnata un muro alto 2.5 m e lungo 1.5 m “da collocare nel prolungamento del muro divisorio” del loro appartamento con quello di AO 2 e AO 1, oltre a un muro di cinta alto 1.50 m e lungo 2.00 m a confine con il giardino di quei vicini. Il Municipio di __________ ha autorizzato i lavori il 1° settembre 2004 a condizione che l'intervento fosse approvato anche dall'assemblea dei comproprietari. Se non che, all'assemblea del

                                         7 dicembre 2004 i comproprietari non sono entrati in materia sulla questione, reputando che gli interessati dovessero trovare un accordo fra loro. Il 9 dicembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno diffidato invano i vicini a sospendere la costruzione del muro di cinta.

                                  C.   Con decreto del 24 febbraio 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha stralciato dai ruoli un'istanza cautelare presentata il 14 dicembre 2004 da AO 2 e AO 1 per ottenere la sospensione dei lavori relativi al muro di cinta, nel frattempo ormai terminato (inc. DI.2004.238). Il 19 aprile 2005 AO 1 e AO 2 si sono rivolti così al medesimo Pretore, chiedendo che ad AP 1 e AP 2 fosse ingiunto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire il muro. Nella loro risposta del 15 giugno 2005 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato le loro posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 17 novembre 2005 e l'istruttoria, iniziata lo stesso giorno, si è conclusa il 25 maggio 2007. Nei loro memoriali conclusivi del 22 e 28 giugno 2007 le parti hanno poi riaffermato le rispettive domande. Analoghe conclusioni esse hanno formulato al dibattimento finale del 12 luglio 2007.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di demolire il muro di cinta. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12 marzo 2009 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2009 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle cause relative a servitù o rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). In concreto il Pretore ha determinato il valore litigioso in "almeno fr. 8000.–” (sentenza impugnata, consid. 6) che le parti non contestano. Esperito in tempo utile, l'appello può dunque essere vagliato nel merito.

                                   2.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'esecuzione di lavori edili in una proprietà per piani è retta, di principio, dalle norme sulla comproprietà ordinaria e che nella fattispecie il regolamento con­dominiale prevede una disciplina analoga. Ciò posto, egli ha rite­nuto che il muro in oggetto costituisce un'opera di abbellimento e comodità, sicché l'edificazione doveva essere decisa dai comproprietari unanimemente o doveva essere approvata almeno dai comproprietari coinvolti o, al limite, essere imposta al comproprietario dissenziente, dietro risarcimento dei danni, da parte dalla maggioranza dei comproprietari rappresentanti nel contempo la maggioranza delle quote. Non verificandosi nessuna di tali eventualità, egli ha considerato illecita l'edificazione del muro. Che gli attori non si fossero opposti all'edificazione in sede amministrativa – egli ha soggiunto – poco importa, poiché fino al rilascio dell'autorizzazione comunale del 1° settembre 2004 essi nemmeno erano al corrente della procedura. A parere del primo giudice inoltre la mancata impugnazione dell'autorizzazione è irrilevante, giacché quest'ultima era esplicitamente condizionata all'approvazione dell'assemblea dei comproprietari. Quanto alla legittimazione attiva degli attori, il Pretore l'ha ammessa, ogni comproprietario potendo tutelare la proprietà e il possesso delle parti a lui concesse in uso esclusivo, alla medesima stregua di un proprietario unico.

                                   3.   AP 1 e AP 2 sostengono che il muro in questione non può essere definito di mero abbellimento, né la sua costruzione è illecita, poiché non vìola alcuna norma legale o regolamentare. Essi ribadiscono che i vicini non si sono opposti in sede amministrativa all'edificazione, pur essendo loro noto – contrariamente a quanto ha accertato il Pretore – il rilascio del permesso edilizio. Essi fanno valere altresì che ai vicini il muro non reca danno e non riduce l'insolazione. Rilevano che l'opera è stata eretta sulla porzione di giardino loro assegnata in uso riservato e costituisce un intervento necessario, o quanto meno utile, poiché tutela la loro privatezza ed è in sintonia con analoghi muri di cinta edificati da altri condomini sulle porzioni attribuite in uso riservato. Essi contestano che l'intervento sia avvenuto senza l'accordo degli altri comproprietari, rammentando che all'assemblea del 7 dicembre 2004 i condomini non hanno vietato l'intervento. Per gli appellanti, infine, gli attori nemmeno erano legittimati a chiedere la demolizione di un'opera edificata sulle parti comuni, competente essendo al proposito la sola comunione dei comproprietari.

                                   4.   Gli appellanti affermano che gli attori non erano legittimati a chie­dere la demolizione del muro edificato – come detto – sulla porzione di giardino assegnata in uso riservato agli stessi appellanti. La questione va esaminata senza indugio, giacché la mancanza della legittimazione attiva comporterebbe il rigetto della petizione già per tale motivo (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a con richiamo). Ora, AO 2 e AO 1 si dolgono che il muro di cinta leda la loro quota di comproprietà. In realtà, come si vedrà in appresso, non risulta che il manufatto interferisca nella parte di proprietà per piani loro assegnata in uso esclusivo o riservato. Quanto AO 2 e AO 1 rimproverano ai convenuti è di avere edificato l'opera senza l'accordo degli altri comproprietari. E in effetti il titolare di diritti esclusivi o riservati non può – di principio – modificare unilateralmente l'aspetto delle parti comuni a lui assegnate (art. 712a cpv. 2 in fine CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 202 alla note preliminari art. 712a–712t CC). Qualora ciò avvenga, ad ogni modo, il singolo comproprietario che non è toccato direttamente nei suoi diritti d'uso esclusivo o riservato non può agire da sé solo in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC (Rep. 1997 pag. 152 consid. 1).

                                         Per tutelare le parti comuni (ovvero il rispetto del regolamento condominiale) egli deve rivolgersi all'am­ministratore (art. 712s cpv. 3 CC). Se non ne esiste uno, può esigerne la nomina (art. 712q cpv. 1 CC; I CCA, sentenze inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4; inc. 11.2007.27 dell'11 luglio 2008, consid. 4c). Solo se l'amministratore rimane inattivo egli può agire autonomamente (per i casi d'urgenza: Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 466 n. 1339 in fine con rinvio). Nemmeno gli interessati pretendono che in concreto sussistano estremi del genere. Ne segue che AO 2 e AO 1 non potevano promuovere azione da sé soli sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC.

                                   5.   Gli attori asseriscono che il muro di cinta disturba direttamente le parti loro assegnate in uso esclusivo (l'abitazione) e riservato (il giardino). Sta di fatto che una turbativa diretta, per essere tale, deve dispiegare effetti sul fondo dell'attore (Steinauer, op. cit., vol. II, 3ª edizione, pag. 221 n. 1896). Ciò si ravvisa, ad esempio, quando un comproprietario si introduca in locali assegnati in uso esclusivo a un altro condomino, oppure suoni il campanello di un altro condomino solo per importunare (Rep. 1997 pag. 152 consid. 1). Si ravvisa altresì quando un comproprietario metta a dimora alberi o arbusti su porzioni di giardino assegnate in uso riservato a un altro condomino (I CCA, sentenza inc. 11.1997.70 del 10 febbraio 1998, consid. 2 a 4) oppure occupi posteggi attribuiti in uso riservato ad altri condomini (I CCA, sentenza inc. 11.1999.31 del 6 marzo 2000, consid. 4). In concreto non consta – né è preteso – che i convenuti abbiano interferito direttamente nelle aree assegnate in uso esclusivo o riservato agli attori. Non erano quindi legittimati a promuovere causa fondandosi sull'art. 641 cpv. 2 CC.

                                   6.   A prescindere dall'art. 641 cpv. 2 CC, l'art. 679 CC abilita chi è leso nel suo diritto di proprietà da turbative provenienti da un fondo altrui a chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. In tal caso non occorre che il convenuto intervenga direttamente sulla proprietà dell'attore (come nell'ipotesi dell'art. 641 cpv. 2 CC); una turbativa indiretta basta, purché configuri un eccesso pregiu­dizievole nel senso dell'art. 684 CC (Rep. 1997 pag. 152 consid. 4 con richiamo). Si reputano tali, ed esempio, emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, come pure rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Si considerano tali altresì le cosiddette immissioni “negative” da piante, come la privazione di luce e vista o l'ombreggiamento (DTF 126 III 454 consid. 2), salvo che si tratti di piante protette dal diritto pubblico cantonale (DTF 132 III 6).

                                         Sapere poi se le immissioni siano dav­vero eccessive dipende dall'oggettiva intensità delle medesime. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le nor­me sulla protezione dell'ambiente – e all'equità, non deve fondar­si solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto anche di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insie­me (DTF 132 III 50 consid. 2.1). Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.137 del 21 agosto 2008, consid. 3), che superano gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 184, n. 1814 segg. con rimandi).

                                   7.   Nella fattispecie gli attori hanno addotto dinanzi al Pretore che il muro in questione riduce notevolmente la durata “delle ore di luce e di sole nell'appartamento e nel giardino”, ciò che provoca loro “una notevole perdita economica”. In realtà ci si potrebbe domandare se la tutela da immissioni negative dovute alla presenza di costruzioni, e non di piante, non competa esclusivamente al diritto pubblico cantonale e non debba essere vagliato dall'autorità amministrativa al momento in cui rilascia il permesso di costruzione (DTF 126 III 460 consid. 3c/cc). Tanto più che, dandosi un progetto rispettoso delle norme (sulle distanze) del diritto pubblico cantonale emanate nel quadro di una specifica regolamentazione edilizia e di azzonamento conforme agli scopi e ai principi pianificatori, non sussistono emissioni eccessive nel senso dell'art. 684 CC (DTF 132 III 52 consid. 2.2, 129 III 165 consid. 2.6). Il quesito può nondimeno rimanere indeciso per le ragioni che seguono.

                                         Intanto dalle due fotografie prodotte in sede cautelare nulla si evince circa l'intensità della privazione della luce e del lamentato ombreggiamento (doc. F nell'inc. DI.2004.238). Né le risultanze del sopralluogo permettono di valutare con un minimo di affidabilità la portata dell'immissione. Il fatto che “oggi, alle 09.30, il sole comincia a filtrare all'altezza del passaggio tra le proprietà AO 1 e AP 1, oltre il muro oggetto della contestazione” (ver­bale del 13 febbraio 2006, pag. 4) non permette alcuna deduzione significativa. Nelle circostanze descritte fanno manifestamente difetto gli elementi per accertare che il muro sia fonte di eccessi pregiudizievoli, tutto ignorandosi sull'incidenza temporale che l'opera ha sull'irraggiamento solare e quale sarebbe la situazione senza la medesima. Infine niente è dato di sapere sul preteso deprezzamento del fondo degli attori. Giudicando eccessiva l'immissione per il solo fatto che il muro “comporta una riduzione dell'insolazione”, il Pretore ha dunque ecceduto nel suo potere d'apprezzamento. Se ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello merita accoglimento e che la sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

                                   8.   L'esito dell'attuale giudizio non preclude agli appellanti, con ogni evidenza, la possibilità di tutelare le parti comuni della proprietà per piani (ovvero il rispetto del regolamento condominiale) rivolgendosi – come si è spiegato (consid. 4 in fine) – all'amministratore (art. 712s cpv. 3 CC). Questi dovrà inserire nell'ordine del giorno l'oggetto legato alla costruzione del muro e sottoporlo al voto dell'assemblea dei comproprietari, la quale non potrà sottrarsi alle proprie responsabilità (come ha fatto il 7 dicembre 2004) rinviando gli interessati a trovare un accordo. Men che meno ove si consideri che il Municipio di __________ ha autorizzato l'edificazione del muro, il 1° settembre 2004, proprio a condizione che l'opera fosse approvata dai condomini. Il problema non può tuttavia essere approfondito oltre in questa sede, esulando dal quadro dell'attuale contenzioso.

                                   9.   Gli oneri di appello seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 2 e AO 1 rifonderanno agli appellanti, che hanno presentato l'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Il dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.  La petizione è respinta.

2.  La tassa giustizia di fr. 1200.– e le spese, da anticipare dagli attori, sono poste solidalmente a carico di questi ultimi, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 650.–

                                         da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico degli attori, che rifonderanno alle controparti fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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