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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.12.2009 11.2009.209

31. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,341 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Interdizione: appello irricevibile

Volltext

Incarto n. 11.2009.209

Lugano 31 dicembre 2009/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 195.2009/R.43.2009 (curatela amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ RI 1    

alla  

CO 1

così come nella procedura d'interdizione avviata d'ufficio dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 4 agosto 2009 nei confronti della stessa RI 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 novembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituto in favore di RI 1 (1941) una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando come curatrice __________, incaricata di amministrare i redditi e la sostan­za della curatelata, di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali, come pure di confezionare un inventario dei beni e presentare rendiconti finanziari annui. Il 20 maggio 2009 RI 1 ha scritto alla Commissione tutoria regionale, contestando la nomina della curatrice e opponendosi alla misura tutelare. La Commissione ha trattato la lettera alla stregua di un ricorso e l'ha trasmessa all'Autorità di vigilanza sulle tutele, proponendo di respingere ogni censura.

                                  B.   Il 15 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito RI 1. Preso atto altresì di due lettere scritte dalla __________ di __________ e di una decisione emanata il 2 agosto 2009 dalla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica in seguito a una contestazione di RI 1 riguardante una cura farmacologia cui essa era stata sottoposta dopo un ricovero coatto in quella clinica, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha avviato d'ufficio il 4 agosto 2009 una procedura di interdizione. RI 1 non ha presentato osservazioni.

                                  C.   L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha invitato l'11 agosto 2009 la Clinica psichiatrica cantonale a esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di misure di protezione. Nel loro referto del 18 settembre 2009 gli specialisti hanno accertato che la paziente “è affetta da una schizofrenia paranoica”, ciò che impedisce all'interessata di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza. Sentita dall'Autorità di vigilanza il 20 ottobre 2009, RI 1 si è opposta al provvedimento, salvo affermare di “essere d'accordo con la tutela solo se a tutore verrà nominato padre __________”.

                                  D.   Statuendo con decisione del 27 ottobre 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione di RI 1“in base all'art. 369 CC” e ha invitato la CO 1 a designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa ha annullato inoltre la decisione presa il 30 aprile 2009 della Commissione tutoria regionale, stralciando dai ruoli il ricorso 20 maggio 2009 poiché privo d'oggetto. Non sono state prelevate tasse né spese.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto il

                                         9 novembre 2009 a questa Camera una lettera nella quale affer­ma di ritenersi “perfettamente in regola con tutto (imposte canto­nali-federale-imposta preventiva del 2009 versata al Comune di __________”). L'atto non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, lo scritto dell'interessata può dunque essere trattato solo come appello. La procedura applicabile è, per il resto, quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le particolarità dell'art. 424a CPC.

                                   2.   Un interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare, nella misura in cui sia capace di discernimento (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC). L'appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). In materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC).

                                   3.   In concreto l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 18 settembre 2009 della Clinica psichiatrica cantonale, dal quale risulta che l'interessata è affetta da “schizofrenia paranoide”, la cui prognosi dipende dai provvedimenti che saranno adottati, i quali richiedono trattamenti psico-sociali prolungati. Sempre secondo gli specialisti, “dal punto di vista personale la paziente ha sicuramente bisogno di un sostegno medico sociale a lungo termine, non essendo in grado di autodeterminarsi adeguatamente” e “dal punto di vista gestionale sembra non essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi”. Onde la necessità di durevole protezione e assistenza.

                                   4.   Nella lettera del 9 novembre 2009 RI 1si definisce “perfettamente in regola con tutto”. Intuitivamente si può ritenere quindi che essa contesti la necessità della tutela perché capace di provvedere a sé medesima, senza abbisognare di durevole protezione o assistenza. Tuttavia essa non si confronta neppure di scorcio con i motivi addotti dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento, tant'è che ignora l'analisi della sua situazione personale e sorvola sul disturbo della personalità diagnosticatole dagli spe­cialisti. In simili condizioni non è dato di capire perché l'interdizione sarebbe priva di fondamento. Pur con tutta la comprensione dovuta a un soggetto che insorge personalmente contro l'istituzione di una tutela, in concreto l'appello si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso. Privo di motivazione, esso va quindi dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizio­ne è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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