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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 11.2009.203

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·654 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Volltext

Incarto n. 11.2009.203

Lugano 9 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.395 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 novembre 2009 dalla

AP 1 (patrocinata dagli. PA 2 e PA 2)  

contro  

AO 1 ora in (patrocinata dall'. PA 1);

                                         premesso che la AP 1 ha intentato il 10 novembre 2009 un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Bellinzo­na, chiedendo di ordinare alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di consegnarle le chiavi del “__________” e del relativo cancello (particella n. 27 RFD di __________), come pure di non intralciare l'accesso all'im­-mobile e di autorizzare l'istante medesima a rimuovere a spese della convenuta eventuali ostacoli posti all'entrata del fondo o all'ingresso dello stabile;

                                         ricordato che con sentenza del 4 dicembre 2009 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato la tassa di giustizia (fr. 7000.–) con le spese (fr. 100.–) all'istante, tenuta a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 dicembre 2009 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         considerato che identica richiesta l'appellante ha formulato già in via cautelare, almeno per quanto riguarda la consegna delle chiavi e il divieto di intralciare l'accesso all'immobile;

                                         rammentato che il presidente di questa Camera ha respinto

                                         l'istanza cautelare con decreto del 23 dicembre 2009;

                                         accertato che con lettera del 15 febbraio 2010 la AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

                                         osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni all'appello;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–                          

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia-  rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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