Incarto n. 11.2009.201
Lugano 20 dicembre 2012/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.109 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 febbraio 2008 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 3 dicembre 2009 da PA 1 contro la sentenza emessa il 20 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 21 luglio 1962 da AP 1 (1939) e AO 1 (1941). Il marito è stato condannato a versare a quest'ultima una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) vita natural durante di fr. 2030.– mensili indicizzati, aumentata a fr. 2160.– mensili indicizzati nel caso in cui egli avesse pagato “soltanto la metà dell'onere mensile per l'assicurazione della casa e per l'olio combustibile”. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Il 24 agosto 2006 AP 1 ha adito il Pretore, perché il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente dal 1° febbraio 2004. In esito alla medesima, statuendo il 30 gennaio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto dal 24 agosto 2006 la rendita d'indigenza in favore di AO 1 a fr. 210.– mensili, da adeguare al rincaro “nella stessa misura in cui è indicizzata al rincaro la rendita AVS del debitore alimentare”. Un appello interposto dall'ex marito il 20 febbraio 2008 contro quella sentenza è stato parzialmente accolto da questa Camera nel senso che la rendita d'indigenza fissata in favore di AO 1 a carico AP 1 con sentenza del 29 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata soppressa dal 24 agosto 2006 (sentenza inc. 11.2008.26 del 22 febbraio 2010). La decisione è stata confermata dal Tribunale federale (sentenza inc. 5A_275/2010, del 24 novembre 2010).
C. Quello stesso 20 febbraio 2008 AP 1 ha di nuovo adito il Pretore con un’azione intesa alla soppressione a partire da quel giorno della rendita di indigenza fissata in favore della ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere una contrazione delle sue entrate e un aumento del proprio fabbisogno minimo verificatisi dopo il 30 gennaio 2008. La convenuta, con risposta del 30 aprile 2008, ha proposto di respingere la petizione. Le parti hanno mantenuto la rispettiva e antitetica posizione nel successivo scambio di allegati scritti. L'udienza preliminare si è tenuta il 10 settembre 2008. Non essendoci altre prove da assumere oltre ai documenti prodotti con i rispettivi memoriali, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, ribadendo una volta di più i loro argomenti.
D. L'attore ha in seguito presentato due istanze di restituzione in intero, il 18 settembre 2008 e il 4 maggio 2009, per essere ammesso a presentare nuovi documenti. La convenuta si è opposta a entrambe. Quest'ultima, dal canto suo, ha instato presso il Pretore il 15 luglio 2009 per ottenere la “trattenuta” del contributo alimentare non saldato dall’ex coniuge di fr. 210.– il mese (DI.2009.982). Il Segretario assessore ha decretato il provvedimento con decisione emanata senza contraddittorio l'indomani. Con scritto del 24 luglio 2009 AP 1 si è opposto alla misura postulando il contraddittorio. All'udienza del 14 ottobre 2009 indetta per la discussione l'ex marito ha rimarcato che la trattenuta lede il suo minimo vitale, dovendo perciò essere annullata. Le parti si sono poi confermate nelle loro posizioni in prosieguo di discussione. Non essendoci prove da assumere oltre ai documenti prodotti, il dibattimento finale si è tenuto seduta stante.
E. Statuendo il 20 novembre 2009 con una sentenza unica, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, dopo avere ammesso una delle due istanze di restituzione in intero formulate dall'attore, ha respinto la petizione di quest'ultimo e nel contempo ha confermato la trattenuta già decretata il 16 luglio precedente. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico dell'ex marito, che avrebbe poi versato fr. 1000.– alla ex moglie a titolo di ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 dicembre 2009 nel quale chiede, in riforma del giudizio precedente, di accogliere la sua petizione e di sopprimere di conseguenza il contributo in favore dell'ex moglie dal 20 febbraio 2008, di stralciare il decreto del 16 luglio 2009 e di dire che “la sentenza appellata è annullata”. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.
Considerando
in diritto: 1. Nella precedente decisione questa Camera ha già ricordato che la modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 continua a essere regolata dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC. La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (11.2008.26 consid. 1 con richiami).
2. Nella fattispecie, il Pretore si è pronunciato con un unico giudizio su due oggetti distinti: la richiesta di soppressione della rendita di indigenza in favore dell'ex moglie e la trattenuta di quella a carico dell'ex marito. Premesso che alle decisioni comunicate prima del 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il vecchio rito (art. 405 cpv. 1 CPC), nel diritto ticinese la modifica di una sentenza di divorzio era retta dalla procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (art. 419 cpv. 3). La decisione del Pretore era impugnabile con appello entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 132 e 133 CPC ticinese). Quanto alla “diffida ai debitori” secondo l’art. 132 cpv. 1 CC, la procedura era quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e art. 5 vLAC), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione impugnata è stata intimata il 20 novembre 2009 ed è pervenuta all'appellante il 23 novembre 2009. Introdotto entro 10 giorni, il 3 dicembre 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo per entrambe le materie.
3. L'appellante acclude al suo memoriale tre documenti asserendo che i medesimi non figurano più nel fascicolo processuale. A torto. In ogni caso, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese non consentiva di addurre nuovi mezzi di prova in appello, se non nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato. In concreto non soccorrono estremi del genere, né la modifica di sentenza di divorzio né la trattenuta di stipendio litigiosa riguardando contributi alimentari per figli minorenni. La documentazione in rassegna non è dunque ricevibile.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato che al momento della decisione sulla modifica della sentenza di divorzio AP 1 aveva introiti mensili per complessivi fr. 2473.– (rendita AVS fr. 2030.–, reddito da titoli fr. 443.–) con i quali doveva fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2200.– mensili (compresa una maggiorazione del 20%). Quanto alla moglie, il Pretore ha ricordato che essa aveva, il 30 gennaio 2008, entrate mensili di fr. 1812.– con le quali non riusciva a coprire il proprio fabbisogno minimo quantificato in fr. 2021.–. Il primo giudice ha quindi esaminato se vi fossero elementi suscettibili di modificare la decisione presa quel 30 gennaio 2008. Vagliando gli atti, egli non ha accertato alcuna diminuzione del reddito da parte dell'obbligato né ha ravvisato un aumento del di lui fabbisogno. Onde in definitiva il rigetto della petizione e la conferma della trattenuta di stipendio.
5. AP 1 si duole in primo luogo della mancata ammissione della sua istanza di restituzione in intero del 18 settembre 2008, che il Pretore ha considerato tardiva. Egli continua lamentando errori negli accertamenti eseguiti dal Pretore, in particolare per quanto attiene alla quantificazione del proprio reddito e del proprio fabbisogno minimo. Infine, per quanto riguarda la “diffida ai debitori”, l’appellante ritiene che la decisione del Pretore intacchi il proprio fabbisogno minimo, sicché la stessa “è contraria al diritto più fondamentale dell’obbligato” (appello, n. 72 pag. 9).
6. In concreto si può prescindere dall'esaminare nel dettaglio le censure dell'appellante perché, come accennato dianzi (consid. B), questa Camera ha soppresso, a far tempo già dal 24 agosto 2006, il contributo alimentare in favore di AO 1 (inc. 11.2008.26). Ne segue che l'appello è diventato privo d’oggetto. In tal caso, si tratterebbe ora di valutare il probabile esito della causa applicando per analogia l'art. 72 PC per pronunciarsi sugli oneri processuali (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). A norma di quell'articolo il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria al riguardo “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Nella fattispecie occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello.
Se non che, al momento dell’avvio della procedura in Pretura la domanda dell’attore non aveva alcun interesse, sicché il Pretore avrebbe dovuto dichiararla inammissibile (v. DTF 124 III 74 consid. 2a). Certo, a quel momento questa Camera non aveva ancora pronunciato la soppressione, ma ciò poco sussidia ora. E le parti non possono essere tenute responsabili della perdita di interesse della causa. Il comportamento processuale dell'ex marito può nondimeno essere compreso, ove si consideri che gli effetti dispiegati da una modifica di una sentenza di divorzio decorrono, al più presto, dalla litispendenza, non potendosi di conseguenza fare questione di retroattività (I CCA, sentenza inc. 11.2008.26 del 22 febbraio 2010, consid. 9a con riferimenti).
7. Resta da valutare se il Pretore avrebbe potuto eventualmente sospendere la procedura e attendere la sentenza di questa Camera. Ora, una sospensione per motivi di opportunità o nell'attesa dell'esito di un altro procedimento – oggi codificata all’art. 126 CPC – è una decisione che va presa con prudenza (DTF 135 III 134 consid. 3.4), il giudice dovendo, in caso di dubbi sui tempi di emanazione della decisione nell’ “altro procedimento”, privilegiare la celerità alla sospensione (DTF 135 III 134 consid. 3.4). Ne deriva che, al riguardo, nessun biasimo può essere mosso al Pretore.
8. In definitiva, la causa promossa il 20 febbraio 2008 da AP 1 non verte su alcun oggetto né è di interesse alcuno per l'attore. Il Pretore, di conseguenza, non ha potuto validamente pronunciarsi al riguardo. La decisione di primo grado va di conseguenza annullata e la causa stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese).
9. Gli oneri processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Se non che date le particolarità del caso, si giustifica – in via del tutto equitativa – di soprassedere al prelievo di oneri processuali e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. La sentenza emessa dal Pretore il 20 novembre 2009 è annullata e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.
3. L'appello del 3 dicembre 2009 presentato da AP 1 è dichiarato senza oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli.
4. Non si prelevano oneri processuali. Ripetibili compensate.
5. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.