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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.11.2011 11.2009.198

11. November 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,377 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Stralcio di un appello dai ruoli per transazione

Volltext

Incarto n. 11.2009.198

Lugano 11 novembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.1 (diritto di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 30 dicembre 2003 da

 AO 1  AO 2,  

contro    AP 1  AP 2,  (patrocinati dall'avv.  PA 1 );  

Ritenuto

in fatto:                          che in parziale accoglimento di una petizione presentata il 30 di­cembre 2003 da AO 1 e AO 2 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato il 30 ottobre 2009 a AP 1 ed AP 2 di chiudere le aperture nelle costruzioni situate sulle loro particelle n. 13 (un'apertura), n. 14 (tre aperture) e n. 17 (tre aperture) a confine con la particella n. 12 __________ di __________ entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva, respingendo una riconvenzione dei convenuti intesa a ottenere il diritto di mantenere le aperture come servitù in deroga alle distanze legali;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 1400.– e le spese dell'azione principale sono state poste per un ottavo a carico degli attori in solido e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere solidalmente alle controparti un'indennità d'inconvenienza di fr. 2000.–, mentre la tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese della riconvenzione sono state poste a carico degli attori riconvenzionali in solido, tenuti a rifondere solidalmente alle controparti fr. 2000.– per ripetibili;

                                         che contro la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 novembre 2009 inteso a riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'azione principale e di accogliere la riconvenzione;

                                         che in pendenza di appello, il 3 giugno 2011, le parti hanno stipulato una transazione stragiudiziale, trasmessa il 25 ottobre 2011 a questa Camera perché sostituisca la decisione di primo grado e comporti lo stralcio dell'appello dai ruoli;

e considerando

in diritto:                        che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata comunicata il 3 novembre 2009, onde l'applicabilità all'appello della vecchia procedura civile ticinese;

                                         che secondo l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese la transazione, l'acquiescenza e la desistenza ponevano fine alla lite e avevano forza di giudicato, il decreto con cui il tribunale prendeva atto di ciò e stralciava la causa dai ruoli avendo portata meramente dichiarativa;

                                         che di conseguenza la transazione stragiudiziale conclusa nella fattispecie il 3 giugno 2011 ha posto termine essa medesima alla lite, sostituendosi per volontà delle parti alla sentenza impugnata;

                                         che nelle condizioni descritte rimane da statuire – secondo la vecchia legge – sugli oneri processuali e le ripetibili inerenti ai due gradi di giurisdizione;

                                         che, giusta l'art. 151 CPC ticinese, se una causa era tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili erano fissate e sud­divise, a richiesta di parte, dal giudice adito;

                                         che nondimeno, dandosi transazione, il giudice non si scostava senza necessità da quanto le parti medesime avevano liberamente concordato (v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo);

                                         che nella fattispecie gli oneri processuali di appello vanno quindi a carico degli appellanti, i quali li hanno anticipati, mentre le ripetibili sono da compensare, fermo restando che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

                                         che gli oneri processuali di primo grado seguono identica sorte, tanto per l'azione principale quanto per la riconvenzione;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                    I.   Si prende atto del seguente accordo, che sostituisce la sentenza impugnata:

1.  A condizione che il Comune di __________ acquisti la parte del mappale n. 12 come concordato il 1/9 marzo 2011, gli attori appellati concedono a titolo di servitù prediale di durata indeterminata a carico del fondo 12 __________ di __________ e a favore dei fondi 13, 14 e 17 __________ di __________ il diritto di praticare e mantenere le seguenti aperture in deroga alle distanze legali:

–  a favore del fondo 13, l'apertura contrassegnata con il numero 8 nel documento annesso,

–  a favore del fondo 14, le aperture contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3 nel documento annesso,

–  a favore del fondo 17, le aperture contrassegnate con i numeri 4, 5, 6 e 7 nel documento annesso.

2.  Gli attori appellati incaricano il signor __________, segretario comunale del Comune di __________ di presentare l'istanza di iscrizione a registro fondiario il medesimo giorno della firma dell'atto notarile concernente la compravendita della parte di mappale n. 12 __________ di __________ oggetto dello specifico Messaggio municipale n. 6/2011. Le spese d'iscrizione sono a carico degli attori appellati.

3.  I convenuti appellanti versano a titolo di indennità transattiva omnicomprensiva la somma di fr. 10 000.- nelle mani di __________, che riceve la somma entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di concessione del credito per l'acquisto della parte convenuta del mappale n. 12 __________ da parte del Consiglio comunale di __________, con l'incarico congiunto delle parti di girare l'importo agli attori appellati appena avrà conferma della iscrizione della servitù a registro fondiario. In caso di mancata iscrizione della servitù, tale importo verrà immediatamente ritornato ai convenuti appellanti senza condizioni o deduzioni.

4.  Le parti si danno reciprocamente atto che questi accordi transattivi rendono nulla e priva di valore la sentenza di prima istanza oggetto della procedura d'appello, la quale a sua volta diventa, per effetto della transazione, priva di oggetto.

5.  Il giorno della firma dell'atto notarile di compravendita del mappale n. 12 __________ di __________ tra il Comune di __________ e i proprietari signori AO 1, il signor __________ trasmetterà un esemplare di questa transazione alla prima Camera civile del Tribunale d'appello, affinché decreti lo stralcio della procedura dai ruoli senza ulteriori tasse e spese, con la formula spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili. Nel caso vi fossero ulteriori spese o tasse giudiziarie relative allo stralcio, queste sono a carico dei convenuti appellanti.

6.  Qualora il Comune di __________ non acquistasse il mappale n. 12 __________ di __________ come previsto dall'accordo 1/9 marzo 2011, risp. MM 6/2011, la presente transazione è nulla in tutti i suoi punti;

                                   II.   L'appello è stralciato dai ruoli per transazione.

                                   III.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 200.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 250.–

                                         anticipati dagli appellanti, sono posti solidalmente a carico di questi ultimi, compensate le ripetibili.

                                 IV.   Gli oneri processuali di primo grado, consistenti:

                                         a)  nella tassa di giustizia (fr. 1400.–) e nelle spese (fr. 245.–)  dell'azione principale sono poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, che le hanno anticipate,

                                         b)  nella tassa di giustizia (fr. 900.–) e nelle spese (fr. 140.–) della ricon­venzione sono poste solidalmente a carico di AP 1 ed AP 2, che le hanno anticipate.

                                         Le ripetibili sono compensate.

                                  V.   Intimazione:

–    ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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