Incarto n. 11.2009.174
Lugano, 18 luglio 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AG.2009.145 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 2 aprile 2009 da
Juzgado Letrado de Familia de Turno
en la ciudad de, Républica Oriental del Uruguay
(Tribunale di prima istanza di famiglia, ª sezione,
nella città di, Repubblica orientale dell'Uruguay)
su richiesta di
CO 1
per ottenere informazioni nell'ambito di un “processo di successione” su relazioni bancarie esistenti o esistite a nome di
e/o
e che vede coinvolta in qualità di terzo destinatario della richiesta
AP 1, succursale di;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto di edizione (“sentenza”) emesso il 1° ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un “processo di successione” pendente dinanzi al Tribunale di prima istanza di famiglia (__________ª sezione) di __________, il giudice delegato ha fatto pervenire il 19 dicembre 2008 all'Ufficio federale di giustizia, tramite l'ambasciata dell'Uruguay, un atto rogatorio del 27 ottobre 2008 inteso a
fare quanto sia necessario affinché (...) venga richiesta informazione su qualsiasi conto bancario attualmente esistente o che abbia esistito nel passato a nome del signor __________ e/o della signora __________; l'informazione chiesta dovrà comprendere esistenza, numeri ed altre identificazioni, estratti conti, movimenti e saldi registrati fino ad oggi, in qualsiasi moneta, così che qualsiasi azione, titolo o valore. L'informazione verrà riferita a conti esistenti o che abbiano esistito nel passato presso banche, case bancarie od altre istituzioni del sistema finanziario della Confederazione Svizzera e dovrà includere i movimenti fatti dai titolari e/o dai loro mandatari o persone autorizzate dalla data di apertura fino alla data odierna.
L'Ufficio federale di giustizia ha invitato il 14 gennaio 2009 l'autorità richiedente a completare la commissione rogatoria, indicando presso quali istituti bancari o altre società dovessero svolgersi le ricerche e in quale luogo.
B. Il 2 aprile 2009 lo stesso tribunale ha presentato all'Ufficio federale di giustizia, sempre per il tramite dell'ambasciata dell'Uruguay, un atto rogatorio complementare del 19 marzo 2009 in cui ha comunicato che
le istituzioni bancarie alle quali si devono richiedere le informazioni enumerate nella rogatoria non espletata sono:
__________
__________
__________
__________
AP 1.
Il 6 aprile 2009 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso la commissione rogatoria al Tribunale d'appello, autorità centrale cantonale, per esecuzione (RtiD II-2007 pag. 655 in alto).
C. Il Tribunale d'appello ha fatto seguire il 10 aprile 2009 la commissione rogatoria al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che il 15 settembre 2009 ha assegnato alla AP 1 un termine di 20 giorni per esprimersi. La banca ha comunicato il 17 settembre 2009 di opporsi alla richiesta per i seguenti motivi
1. Gli atti trasmessici sono in fotocopia. In ogni caso non portano alcuna legalizzazione da parte dell'Autorità consolare svizzera sulla firma e poteri dell'autorità giudiziaria richiedente, non avendo lo Stato richiedente aderito alla Convenzione dell'Aia sulla legalizzazione degli atti giudiziari per la quale sarebbe in ogni caso richiesto la forma dell'apostilla, in ogni caso assente.
2. L'Uruguay non ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale. In base alle “riserve e dichiarazioni” rilasciate dalla Svizzera all'adesione della predetta convenzione, art. 1, la Svizzera ha dichiarato che non intende applicare la Convenzione a Stati non aderenti.
3. Non risulta in ogni caso rispettato il contenuto dell'art. 3 lett. c circa “la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti”; in ogni caso la procedura seguita è irrita: se la persona richiedente, che nella domanda rogatoriale è identificata come certo “CO 1” fosse erede della successione, egli potrebbe avanzare la sua richiesta direttamente presso quell'istituto bancario presso il quale ritenga sussistere una relazione o ritenga sia potuto sussistere una relazione intestata al de cuius o alla successione. È quindi probabile che il richiedente non disponga di alcuna legittimazione in tal senso e ciò è tanto più evidente se si pon mente che l'oggetto della richiesta è esteso indistintamente a pressoché tutti i maggiori istituti bancari elvetici. Questa assenza di legittimazione non può essere evidentemente supportata da una rogatoria avanzata da un'istanza giudiziaria estera mancando il legittimo interesse presso la parte richiedente.
4. La legalizzazione (rimessaci in fotocopia e pertanto carente dei requisiti di autenticità) della traduzione non è stata a sua volta super legalizzata dalle Autorità consolari elvetiche.
D. Il 1° ottobre 2009 il Pretore ha notificato alla AP 1 un decreto di edizione (“sentenza”) nel quale ha intimato alla banca di produrre entro 15 giorni sotto comminatoria dell'art. 292 CP:
qualsiasi conto bancario attualmente esistente o che sia esistito nel passato a nome del signor __________ e/o della signora __________; l'informazione chiesta dovrà comprendere esistenza, numeri ed altre indicazioni, estratti conti, movimenti e saldi registrati fino ad oggi, in qualsiasi moneta, così come qualsiasi azione, titolo o valore. L'informazione sarà riferita a conti esistenti o che siano esistiti nel passato e dovrà includere i movimenti fatti dai titolari e/o dai loro mandatari o persone autorizzate dalla data di apertura fino alla data odierna.
Nel caso in cui negasse di possedere la documentazione richiesta il Pretore ha diffidato la AP 1 a indicare nel termine di 15 giorni il nome del funzionario preposto al giuramento di edizione secondo l'art. 208 CPC ticinese. In esito al decreto non sono state prelevate tasse, né spese.
E. La AP 1 è insorta il 2 ottobre 2009 a questa Camera con un appello per ottenere che il decreto del Pretore sia riformato nel senso di respingere la commissione rogatoria. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile erano eseguiti in Svizzera, fino al 31 dicembre 2010, “giusta il diritto del Cantone” in cui erano compiuti (art. 11 cpv. 1 vLDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC ticinese prevedeva che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, competente a tal fine fosse il Pretore. L'ordinamento ticinese non annoverava norme di procedura sull'attuazione delle rogatorie. Secondo giurisprudenza, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione di documenti dalla controparte o da terzi, facevano stato per analogia gli art. 206 segg. CPC ticinese (RtiD II-2007 pag. 650 consid. 2 con richiamo). In concreto il Pretore ha interpretato la richiesta di “informazioni” – appunto – come una domanda di edizione, ciò che l'appellante non discute. Ora, l'art. 213a CPC ticinese stabiliva che su una domanda di edizione da terzi il giudice statuisse con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Legittimati a ricorrere erano le parti e il terzo chiamato all'edizione, sempre che la causa fosse appellabile, giacché decreti processuali emanati nel quadro di procedure inappellabili non erano suscettibili di ricorso (RtiD II-2007 pag. 651 consid. 3a e 3b; Rep. 1999 pag. 244 n. 72). La causa pendente in Uruguay può verosimilmente equipararsi a una procedura appellabile del diritto ticinese. Tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la legittimazione del terzo ad appellare un decreto di edizione non abilita il terzo per ciò solo a sostituirsi alla diligenza dei diretti interessati (RtiD II-2007 pag. 655 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2010.59 del 2 aprile 2012, consid. 3). Il terzo non può, in altri termini, contestare l'obbligo di edizione per difendere gli interessi dell'una o dell'altra parte in causa. Può solo salvaguardare i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo valere – ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO (conservazione decennale degli atti), la tutela della propria sfera privata o della propria personalità, il pericolo di cagionare un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (RtiD II-2008 pag. 622 consid. 4, II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi rinvii; I CCA, sentenza inc.11.2010.59 del 2 aprile 2012, consid. 3). Non v'è motivo per scostarsi da tale principio nel caso in cui un decreto di edizione sia emanato, come nella fattispecie, in accoglimento di una commissione rogatoria internazionale.
3. L'appellante sostiene anzitutto che alla commissione rogatoria si applica, nel caso specifico, la Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), non la Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile conclusa all'Aia il 1° marzo 1954 (RS 0.274.12) menzionata dal Pretore nel decreto di edizione. A parte il fatto però che la censura si esaurisce in un mero enunciato teorico, l'appellante non accennando nemmeno di scorcio in che modo l'applicazione di un trattato in luogo dell'altro lederebbe i suoi propri interessi giuridicamente protetti, l'opinione è infondata. Se uno Stato richiedente non ha stipulato con la Svizzera alcun trattato di assistenza giudiziaria in materia civile (e l'Uruguay non ne ha sottoscritti, come non ha firmato nessuna delle due predette Convenzioni), la sua commissione rogatoria per l'assunzione di prove è trattata – di regola – secondo la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954, applicata in tal caso dalla Svizzera erga omnes. Tale soluzione è consacrata dall'art. 11a cpv. 4 nLDIP, ma valeva anche prima (Ufficio federale di giustizia, L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Linee direttive, 3ª edizione, pag. 7 n. 3, in: http:// www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf.Par.0063.File.tmp/wegl-ziv-i.pdf; v. anche Bucher in: Commentaire romand, LDIP, Basilea 2011, n. 5 ad art. 11-11a con richiami). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
4. Secondo l'appellante in concreto la commissione rogatoria non può essere eseguita anche perché gli atti della rogatoria le sono stati trasmessi dalla Pretura in fotocopia e non risultano legalizzati da un'autorità consolare svizzera né sono muniti di postilla. La prima doglianza sfiora il pretesto, nessuna norma della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 disponendo che per esprimersi su una commissione estera intesa all'assunzione di prove il destinatario debba ricevere un esemplare della rogatoria in originale. Avesse voluto consultare l'originale, del resto, l'appellante avrebbe sempre potuto consultare gli atti del procedimento in Pretura.
Quanto alla mancata legalizzazione dell'atto rogatorio, è vero che l'Uruguay ha firmato solo il 9 febbraio 2012 la Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4), trattato che sostituisce la legalizzazione con la postilla (art. 3 par. 1), e rimane estraneo alla Convenzione europea del 7 giugno 1968 sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari (RS 0.172.030.3). Né la citata Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 dispensa dal principio della legalizzazione (contrariamente ad altre Convenzioni dell'Aia o all'art. 56 della Convenzione di Lugano), di modo che nella fattispecie la commissione rogatoria andava – per principio – legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari svizzere in Uruguay. Sta di fatto che
da tale requisito si può prescindere, secondo dottrina e giurisprudenza, ove l'autenticità del documento non sia contestata (Bucher in: op. cit., n. 124 in fine ad art. 11-11a LDIP con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_124/2010 del 4 ottobre 2010, consid. 4.2). In concreto l'appellante non allega indizi che potrebbero revocare in dubbio l'autenticità della commissione rogatoria, la quale per altro non fa che completare una precedente commissione rogatoria dallo stesso giudice (sopra, lett. A). Lamentare la mancata legalizzazione in simili condizioni è una doglianza fine a sé stessa.
5. “In via abbondanziale” l'appellante critica il mancato rispetto dell'art. 3 par. 1 lett. c della Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale del 18 marzo 1970, rilevando che nella commissione rogatoria uruguaiana non figura né “la natura e l'oggetto dell'istanza” né “un breve resoconto dei fatti”. Ammesso e non concesso tuttavia che il terzo destinatario di un decreto di edizione possa valersi di simili mancanze e che tale facoltà non competa solo alle parti in causa, come si è appena visto la Convenzione evocata dall'appellante è inapplicabile al caso in esame, retto unicamente dalla Convenzione del 1° marzo 1954, la quale non impone le formalità in questione. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
Soggiunge l'appellante che ove avesse qualità di erede (ciò che non risulta dalla commissione rogatoria, priva di resoconto sui fatti) CO 1 avrebbe potuto rivolgere le sue richieste di informazione direttamente ai depositari degli averi, senza esperire commissioni rogatorie internazionali. Così argomentando, nondimeno, l'appellante dimentica di non essere abilitata a contestare la qualità di erede del richiedente. Il terzo chiamato all'edizione di documenti non può – come detto – difendere gli interessi dell'una o dell'altra parte in causa. Può solo salvaguardare i suoi interessi giuridicamente protetti. In concreto non è dato a divedere – né l'interessata spiega – quali interessi propri la AP 1 intenderebbe tutelare contestando la qualità di erede del richiedente. Una volta ancora l'appello è destinato così all'insuccesso.
6. Infine l'appellante si duole che “la legalizzazione della traduzione (rimessa alla banca in fotocopia e pertanto carente dei requisiti di autenticità) non è stata a sua volta super legalizzata dalle autorità consolari elvetiche”. Ora, che l'appellante avesse il diritto di ricevere un esemplare originale della traduzione italiana correlata alla commissione rogatoria è escluso, com'è escluso che
avesse il diritto di ricevere un esemplare originale della commissione rogatoria medesima (sopra, consid. 4). Certo, di per sé la traduzione italiana andava legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari svizzere in Uruguay, alla stessa stregua dell'atto rogatorio (la firma della traduttrice pubblica __________ è stata autenticata dalla Corte suprema uruguaiana, onde la “super legalizzazione” pretesa dall'appellante). Ancora una volta però la banca non allega indizi che mettano concretamente in dubbio l'autenticità del documento. Si limita a definire la traduzione “carente dei requisiti di autenticità” per il fatto stesso di non essere legalizzata, ma tale assunto si esaurisce in una petizione di principio. Ne segue che, in definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non avendo formato oggetto di intimazione.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; – Juzgado Letrado de Familia de Turno en la ciudad de.
Comunicazione:
– Embajada del Uruguay,;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.