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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.11.2009 11.2009.167

5. November 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,000 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Istituzione di curatela volontaria e contestazione della persona del curatore

Volltext

Incarto n. 11.2009.167

Lugano 5 novembre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 197.2009/R.38.2009 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1 RI 1  

alla  

CO 1  

                                         riguardo alla curatela volontaria da questa istituita in favore di

                                         PI 1 PI 1, ;

                                         (patrocinato dall'avv. PI 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 settembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decisione del 30 aprile 2009 la CO 1 ha istituito in favore di PI 1 (1925) una curatela volontaria, nominando in qualità di curatore l'avv. PI 2, conformemente al desiderio espresso dal curatelato;

                                         che contro tale decisione RI 2 e RI 1, figlia e genero del curatelato, hanno ricorso il 7 maggio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la designazione del curatore e chiedendo – tra l'altro – l'avvio di una procedura volta a sospendere PI 1 dell'esercizio dei diritti civili o a promuoverne l'interdizione, rispettivamente a istituire una curatela amministrativa, designando in qualità di curatrice la stessa RI 2

                                         che con decisione del 27 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno, con obbligo di rifondere a PI 1 fr. 400.– per ripetibili;

                                         che contro la decisione appena citata RI 2 e RI 1 hanno introdotto a questa Camera uno scritto del 15 settembre 2009 così formulato: “Alla suesposta sentenza intendiamo fare ricorso presso lo spett. Tribunale d'appello. Non siamo infatti d'accordo con le motivazioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

                                         che lo scritto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

                                         che, trattato come appello, l'atto in esame è dunque tempestivo;

                                         che la legittimazione attiva, quanto meno di RI 2, è senz'altro data, in materia tutelare i terzi essendo abilitati a ricorrere non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente, come pure di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb);

                                         che, ciò premesso, un appello deve contenere – oltre alle richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) – i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che nello scritto del 15 settembre 2009 RI 2 e RI 1 si limitano a dichiarare di “fare ricorso” perché non sono “d'accordo con le motivazioni esposte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele”;

                                         che intuitivamente si può desumere in simili circostanze la volontà di far riformare la decisione impugnata, ma non è dato di capire in che modo, gli interessati non confermandosi nemmeno per inciso nelle domande enunciate nel ricorso interposto all'Autorità di vigilanza;

                                         che, per di più, gli interessati non si confrontano neppure di scorcio con i motivi sulla base dei quali l'Autorità di vigilanza ha giustificato la curatela volontaria istituita dalla Commissione tutoria regionale e ha rigettato la contestazione legata alla designazione del curatore;

                                         che, per vero, l'appello si esaurisce praticamente in una dichiarazione di ricorso;

                                         che, privo di motivazione, esso si rivela di conseguenza irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         che per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

                                         che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi l'istituzione di una curatela è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ; – avv. , ; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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