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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.04.2010 11.2009.165

12. April 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·862 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Misure di protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Volltext

Incarto n. 11.2009.165

Lugano 12 aprile 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.158 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 ottobre 2006 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 2009 pre­sentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 agosto 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 3 ottobre 2006 da AO 1 (1975) nei confronti del marito AP 1 (1943), con sentenza del 31 agosto 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha affidato le figlie __________ e N__________ (nate l'11 gennaio 1997) alla madre e ha disciplinato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per ogni figlia di fr. 389.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2006, di fr. 370.– per il gennaio del 2007, di fr. 715.– mensili dal febbraio del 2007 al maggio del 2008 e di fr. 349.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi;

                                         che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 settembre 2009 per ottenere l'affidamento delle figlie, o quanto meno la custodia parentale congiunta, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la condanna di quest'ultima al versamento di contributi alimentari per le figlie;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione all'istante;

e considerando

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che in tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata mercoledì 2 settembre 2009, è stata ritirata dall'allora patrocinatore del convenuto venerdì 4 settembre 2009 (informazioni dalla Posta Svizzera inerenti al recapito __________);

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 5 settembre 2009 ed è scaduto lunedì 14 settembre 2009;

                                         che nelle circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale di Massagno il 21 settembre 2009 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;

                                         che nel suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

                                         che, ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi esame (art. 21 LTG per analogia);

                                         che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato a quest'ultima costi presumibili;

                                         che infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.  150.–

                                         b)  spese                       fr.    50.–

                                                                                fr.  200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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