Incarto n. 11.2009.156
Lugano, 9 ottobre 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.883 (successioni straniere: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 2 luglio 2009 dalla
AO 1 (rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione avv. RA 1 )
contro
AP 1 AP 2 AP 3 , e AP 4 (patrocinati RA 2 )
per essere autorizzata a trasferire una somma di denaro su un conto intestato alla
__________,
( PA 3 )
nell'ambito di cause estere che coinvolgono anche
PI 1, , e
CO 2,
(con recapito presso __________, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 agosto 2008 presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il decreto cautelare emesso il 31 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La __________, costituita a __________ __________ nell'agosto del 2000, ha un capitale composto per l'essenziale dei pacchetti azionari di due società con sede a __________, la __________ e la AO 1., le quali detengono a loro volta i pacchetti azionari di due società argentine con sede a __________, la __________. e la __________ “Primo beneficiario” della __________ era, “per reddito e sostanza”, __________ (1921), cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto il 4 giugno 2005 senza lasciare testamento. In conformità al regolamento della __________ gli sono subentrati in qualità di “beneficiari” la seconda moglie CO 1 (1940) nella misura del 48% insieme con i figli del secondo matrimonio PI 2 (1972) e AP 4 (1973), ognuno nella misura del 26%.
B. AP 1 (1947) ed AP 2 (1950), figlie nate dal primo matrimonio del defunto, unitamente al citato AP 4 e a AP 3 (1961), figlia nata fuori del matrimonio, hanno ottenuto il 31 luglio 2006 che il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, ordinasse in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP:
– il blocco dei pacchetti azionari relativi alle società argentine e panamensi, depositati su un conto titoli intestato alla __________ presso la __________ succursale di __________;
– il divieto di atti di disposizione sui beni delle società, comprese eventuali nomine o delibere;
– il divieto di prendere decisioni per conto della fondazione.
Il Segretario assessore ha precisato nondimeno che autorizzati rimanevano, nell'amministrazione delle società, “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006 il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni. Un appello presentato da PI 1 e PI 2 contro il decreto cautelare è stato respinto da questa Camera con sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).
C. Nel frattempo, il 30 settembre 2006, AO 1 ed AO 2 hanno promosso contro AP 1, AP 2 AO 4 e AO 3, davanti al Tribunale ordinario di Milano, un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006 AO 3 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una causa analoga nei confronti di AP 1, AP 2, PA 3 e la AO 1 I due processi sono tuttora pendenti.
D. Il 13 dicembre 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore, chiedendo di essere autorizzata a eseguire taluni pagamenti ordinari, fra cui:
– una nota d'onorario e spese 8 agosto 2007 della __________ di __________ (FL), di fr. 13 892.50, per appartenenza al consiglio di fondazione dal 9 agosto 2007 all'8 agosto 2008, compreso il costo di un parere legale,
– una nota d'onorario e spese 20 giugno 2007 dell'avv. PA 3, di fr. 6921.80, per appartenenza al consiglio di fondazione nel periodo 2007/08, incluse talune prestazioni legali,
come pure il pagamento straordinario relativo a
– una nota d'onorario e spese 23 luglio 2007 dell'avv. __________, __________, di € 26 185.95, per il patrocinio della __________, convenuta da AP 1 nell'ambito della nota causa ordinaria davanti al Tribunale ordinario di Milano.
Con decreto cautelare del 7 agosto 2008 il Pretore ha autorizzato i tre pagamenti. Un appello presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 è stato respinto su tal punto da questa Camera con sentenza del 15 aprile 2009 (inc. 11.2008.100).
E. La __________ ha invitato il 10 giugno 2009 la banca __________, succursale di __________, a eseguire i pagamenti, addebitandone l'ammontare al suo conto corrente. La banca ha risposto il 23 giugno 2009 di non poter adempiere, l'avere in conto della __________ (fr. 20 114.12 il 31 marzo 2009) essendo insufficiente. Con istanza del 3 luglio 2009 il presidente del consiglio d'amministrazione della AO 1 ha adito così il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per essere autorizzato a trasferire sul conto corrente della __________ US$ 50 000.00 prelevati da un conto corrente intestato alla AO 1 presso la medesima __________ Al contraddittorio del 17 luglio 2009 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno proposto di respingere l'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 31 agosto 2009, il Pretore ha accolto l'istanza e ha autorizzato il trasferimento. La tassa di giustizia e le spese di fr. 350.– complessivi sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all'istante fr. 500.– per ripetibili.
F. Contro il decreto predetto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera il 14 agosto 2008 per ottenere che, conferito al loro appello effetto sospensivo, l'istanza della AO 1 sia respinto e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un processo appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio 2006 il Segretario assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di merito in fr. 20 000 000.– (consid. 9), somma non contestata dalle parti. Sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il Pretore ha ricordato anzitutto che il pacchetto azionario della società istante appartiene interamente alla __________, il cui capitale è alimentato appunto dalla società istante e dalla __________ Ciò posto, egli ha accertato che i tre pagamenti ordinati dalla __________ alla __________ erano stati regolarmente autorizzati dal Tribunale d'appello con sentenza passata in giudicato e che il trasferimento di denaro oggetto del permesso chiesto dalla ditta istante non comporta alcun pericolo per i diritti ereditari dei convenuti, l'istante e la __________ dovendo registrare entrambe nella loro contabilità la destinazione data alla somma di US$ 50 000.00. Onde, in definitiva, l'accoglimento dell'istanza e il rigetto delle obiezioni mosse dai convenuti.
3. Gli appellanti sostengono che il trasferimento di denaro prospettato dalla AO 1 lede il decreto cautelare emanato il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore “in quanto manifestamente contrario al principio di conservazione del suo patrimonio”. Essi sottolineano che la AO 1 ha una personalità giuridica propria, distinta dalla __________, e che non è compito di tale ditta mettere a disposizione della __________ i mezzi per pagare le tre note professionali. A parere degli appellanti l'istanza della AO 1 deve quindi essere respinta e il decreto del Pretore riformato.
4. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius con ultimo domicilio in Italia è già stata accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29 ottobre 2007 (consid. 3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in quella sede (consid. 4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 seg.). Al riguardo non giova ripetersi.
5. Blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati in Svizzera da un de cuius sono destinati – come questa Camera ha già avuto modo di spiegare – a tutelare l'integrità della successione, non a salvaguardare la devoluzione ereditaria (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3). Il loro scopo è di prevenire che si disperdano o si distraggano elementi patrimoniali del verosimile compendio successorio. Tali provvedimenti non devono condurre tuttavia a una sorta di liquidazione anticipata dei valori in gioco, contraria per altro alla loro finalità conservativa. Lo stesso Segretario assessore aveva precisato, nel decreto cautelare del 31 luglio 2006, che le società panamensi e argentine rimanevano abilitate a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Un'autorizzazione del giudice sarebbe occorsa solo per atti di amministrazione straordinaria.
6. Nelle circostanze descritte il trasferimento di denaro che la AO 1 ha chiesto al Pretore di approvare in favore della __________ non è – contrariamente a quanto asseriscono gli appellanti – “vietato dal decreto cautelare in vigore”. È un atto di amministrazione straordinaria soggetto ad autorizzazione. Contrariamente a quanto credono gli appellanti, inoltre, non incombe al giudice dei provvedimenti conservativi sostituirsi agli organi della società e valutare – alla stregua di un curatore – l'idoneità dell'atto di amministrazione straordinario. In concreto gli organi sociali continuano ad agire sotto loro responsabilità. Il giudice delle misure conservative non sovrintende alla gestione delle ditte. Vigila soltanto, a un esame di verosimiglianza, sull'integrità della successione. Nella fattispecie non toccava dunque al Pretore apprezzare se il trasferimento di US$ 50 000.00 in favore della __________ fosse opportuno o se la AO 1 dovesse agire altrimenti. Suo solo compito era di accertare, a un esame di verosimiglianza, che il trasferimento richiesto non portasse a una dispersione o a una distrazione di elementi patrimoniali dell'asse ereditario.
7. Ciò posto, non soccorre agli appellanti ribadire che la AO 1 ha una personalità giuridica propria e che non incombe a quest'ultima mettere a disposizione mezzi per pagare debiti della __________. Gli organi della AO 1 risponderanno, dandosi il caso, del loro operato. Il Pretore doveva verificare che, a un giudizio di verosimiglianza, la somma di US$ 50 000.00 non risultasse impiegata per finalità estranee alla conservazione dell'eredità. Ora, l'importo è manifestamente destinato a far sì che la __________ possa continuare a sussistere (onorari a membri del consiglio di fondazione) e a difendersi nella causa contro di essa intentata da AP 3 davanti al Tribunale ordinario di Milano
(onorari della legale chiamata a patrocinare la fondazione). Negare alla fondazione tali mezzi significherebbe, in ultima analisi, provocarne la liquidazione anticipata. Ne segue che, a un esame di verosimiglianza, l'atto di amministrazione straordinario divisato dalla AO 1 non può dirsi trascendere o minare la conservazione dell'eredità fu __________. A ragione pertanto il Pretore lo ha autorizzato.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione alle controparti.
9. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra, consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – ; – ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.